Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le due disposizioni incriminatrici differiscono per la diversa "ratio", individuata - per il reato di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. - nel fatto che tali condotte siano strumento di offesa alle confessioni religiose).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 41821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41821 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
4 1 8 2 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : TERZA SEZIONE PENALE ел А Composta da 3054 Claudia Squassoni -- Presidente - Sent. n. sez. Renato Grillo UP 15/9/2015 - R.G.N. 9248/2015 Luca Ramacci Aldo Aceto Enrico Mengoni Relatore - : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : : PA IA, nato a [...] il 1°/6/1978 . avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Lecce in data 6/10/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riduzione della pena a sei mesi di reclusione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6/10/2014, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 15/10/2010, assolveva IA PA dalle imputazioni di cui agli att. 81, 61, n. 5, 639, comma 1, 404, commi 1 e 2, cod. pen. relative alle condotte commesse sulla chiesa di San Giovanni Vianney di Lecce, confermandola invece quanto alle medesime azioni compiute sulla chiesta di San Lazzaro, sempre nella medesima città; in particolare, allo stesso era contestato di aver deturpato tale edificio di culto con scritte offensive nei confronti del Pontefice TO XVI.
2. Propone ricorso per cassazione il PA, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1 15, 81, 639 cpv. cod. pen.. La Corte di appello avrebbe condannato il ricorrente ravvisando il concorso formale tra le due fattispecie contestate, laddove, per contro, avrebbe potuto al più individuare un concorso apparente di norme, risolvibile ex art. 15 cod. pen. "a favore" dell'art. 404 cod. pen., quale - previsione speciale. Il reato, peraltro, ormai sarebbe estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. L'art. 404 cod. pen. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nel testo antecedente alla legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), stabiliva che "Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma 1). La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico (comma 2)". La ratio della norma - come ben si comprende sin dalla rubrica consisteva nell'approntare una particolare tutela penale alla religione cattolica, allora religione dello Stato, sanzionando qualsiasi condotta che costituisse un'offesa allo stesso culto, un atteggiamento gravemente irriverente ed oltraggioso, manifestato attraverso il vilipendio delle cose comunque legate alla religione medesima, poiché oggetto di culto (ad esempio, il Crocifisso), a questo consacrate (la chiesa quale edificio) o destinate per necessità all'esercizio dello stesso (gli arredi). Una fattispecie, quindi, che mirava a tutelare l'essenza più : profonda della religione cattolica, il suo intimo portato spirituale, qualora offesi : attraverso condotte che si fossero dirette, materialmente, su specifiche "cose" legate al culto stesso;
così come il precedente art. 403 sanzionava l'offesa alla religione mediante vilipendio delle persone che la professavano, e l'art. 402 puniva vilipendio di questa tout court. Proprio da tale carattere, poi, derivava che qualora l'offesa si fosse manifestata anche attraverso condotte ulteriori rispetto al vilipendio in sé (verbale, gestuale), e con riguardo a questo non necessarie, quali il danneggiamento o l'imbrattamento delle cose medesime, il 2 де : delitto di cui all'art. 404 cod. pen. avrebbe concorso con l'art. 639 cod. pen. in tema di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, attesa la diversità dell'oggetto giuridico tutelato e del fondamento della disposizione (Sez. 3, n. 1637 del 21/12/1967, Conti, Rv. 106969). Questo contesto normativo, però, è mutato (per quel che qui rileva) con la I. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha sostituito la lettera dell'art. 404 cod. pen. con la seguente, peraltro modificandone significativamente anche la rubrica (Offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose): "Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (comma 1). Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni (comma 2)". Orbene, due elementi di novità risultano particolarmente rilevanti rispetto alla disciplina precedente: 1) la tutela penale del culto, qualora offeso attraverso l'aggressione alle cose che ad esso ineriscono, non è più limitata alla religione cattolica, ma estesa a tutte le confessioni riconosciute dallo Stato italiano (ciò in esito all'accordo del 18/2/1984 tra l'Itala e la Santa Sede "Modifiche al concordato lateranense" ratificato con la l. 25 marzo 1985, n. 121, a mente della quale "si considera non più in vigore il principio richiamato dai Patti lateranensi della religione cattolica come la sola religione dello Stato italiano"); 2) la norma oggi comprende ogni forma di offesa alla confessione che si estrinsechi sulle "cose di culto" ed a danno di queste, tanto che si manifesti attraverso il vilipendio (l'ingiuria verbale o gestuale), quanto a mezzo del danneggiamento delle cose medesime, come analiticamente descritto nel citato comma 2. Condotta, quest'ultima, che il legislatore ha quindi voluto spogliare della sua portata "ordinariamente" economica, quale delitto contro il patrimonio (art. 639 cod. pen.), individuandone la ratio sanzionatrice soltanto e diversamente - nell'essere la stessa strumento di offesa alle confessioni religiose, che ben può esser realizzata anche attraverso la distruzione, il deterioramento o, come nel caso del PA, l'imbrattamento di un edificio di culto. L'unico reato ascrivibile al ricorrente, dunque, è quello di cui al capo b) della rubrica, quale norma speciale rispetto alla violazione di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen., nella prima compresa;
con la conseguenza che la sentenza deve 3 @ essere annullata limitatamente al trattamento consanzionatorio, rideterminazione dello stesso nella misura di sei mesi di reclusione (ovvero la pena individuata dalla Corte di appello in ordine al delitto in oggetto). Da ultimo, rileva il Collegio che il delitto medesimo non è estinto per prescrizione;
ed invero, tenuto conto della sospensione del processo dal : 16/9/2013 al 6/10/2014 per astensione del difensore dalle udienze proclamata dalla categoria, il reato si prescrive ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. - il - 5/11/2015.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in mesi sei di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengoniсвад Claudia Squassoni de to DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 9 OTT 2015 IL CANCELLER! NA ST 4