Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 41821
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Sentenza 15 settembre 2015

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La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le due disposizioni incriminatrici differiscono per la diversa "ratio", individuata - per il reato di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. - nel fatto che tali condotte siano strumento di offesa alle confessioni religiose).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 41821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41821
    Data del deposito : 15 settembre 2015

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