Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di danneggiamento, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, cod. pen., non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. (Nella specie, il danneggiamento era consistito nel taglio di rami di alcuni alberi di fico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1998, n. 13400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13400 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 14/10/1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Scelfo Consigliere N. 1328
3. Dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 1634/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MP SC, n. a Lamezia Terme il 12.11.1952
avverso la sentenza in data 25 novembre 1997 della AW478 -,ì 7. Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 21 settembre 1995, il Pretore di Lamezia Terme riconosceva AM SC colpevole del reato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p. (in Lamezia Terme, querela del 29 luglio 1991), condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.
In data 26 giugno 1996, la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di impugnazione dell'imputato, assolveva il medesimo per non aver commesso il fatto.
Su ricorso del pubblico ministero, la Corte di cassazione, sez. II penale, con sentenza in data 20 dicembre 1996, annullava detta decisione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.
Con sentenza in data 25 novembre 1997, altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta a mesi sei di reclusione.
Osservava la Corte di merito che la principale fonte di accusa consisteva nelle dichiarazioni rese da NO RE, acquisite ex art. 512 c.p.p. per sopravvenuto decesso del medesimo. Il NO aveva riferito di aver visto il AM SC nel proprio podere intento a rompere i rami di alcune piante di fico, specificando trattarsi del figlio di AM AL, dell'apparente età di 45-50 anni. Il teste TI IL aveva poi affermato di avere fedelmente riportato in verbale tali dichiarazioni. Secondo la Corte di merito, da tali elementi derivava la prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento aggravato ascrittogli, non potendosi dubitare della sua identificazione, data l'esatta indicazione da parte del NO del di lui nome e cognome, della paternità e delle caratteristiche somatiche. Tenuto conto di tali precise indicazioni, non poteva darsi rilievo all'elemento di divergenza relativo alla età (39 anni e non 45-50), fornito dal testimone solo in via approssimativa, tanto più che l'imputato, all'osservazione diretta della Corte, era apparso di età più avanzata rispetto a quella reale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, con un primo motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la riferibilità ad esso del fatto contestato, nonché la violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p.. Osserva il ricorrente che non era lecito fondare la prova della responsabilità del AM sull'unica fonte rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa, poiché difettava il requisito legale della pluralità degli indizi. Del tutto erroneo era poi colmare con una sorta di "testimonianza del giudice" l'elemento di contraddizione circa l'età dell'imputato.
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p. e la illogicità della motivazione in punto di sussistenza della contestata aggravante, poiché ad integrare tale fattispecie, riguardante il danneggiamento di "piantate" di alberi, non basta il fatto del danneggiamento di alcuni alberi, essendo necessario che l'azione si diriga e abbia ad oggetto la piantata nel suo complesso, fatto che nella specie non si era verificato, come contraddittoriamente sottolineava la stessa Corte di appello, che aveva dato atto della modestia del fatto.
Diritto
Il ricorso, al limite della ammissibilità, è infondato. La fonte di prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa NO RE è stata adeguatamente vagliata dalla Corte di merito, che ha evidenziato come non potesse dubitarsi della identificazione nel AM dell'autore del fatto, data l'esatta indicazione da parte del NO del di lui nome e cognome, della paternità e delle caratteristiche somatiche. L'unico apparente elemento di contraddizione era rappresentato dall'indicazione dell'età del soggetto agente, ma la Corte di Catanzaro ha osservato che lo scarto tra l'età effettiva (39 anni) e quella approssimativamente indicata (45-50 anni) poteva essere spiegato con la normale difficile valutazione soggettiva di tale dato, dipendente anche dalle specifiche caratteristiche fisiche del soggetto. Si tratta di valutazioni non censurabili in sede di legittimità, in quanto immuni da vizi logico-giuridici. È appena il caso di rilevare che del tutto inconferente è il richiamo del ricorrente alla previsione dell'art. 192 comma 2 c.p.p., trattandosi nella specie di prova testimoniale e non di prova indiziaria. Quanto al secondo motivo, contrariamente a quanto dedotto, ai fini della integrazione dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p., non occorre che la condotta di danneggiamento abbia ad oggetto l'intera piantagione di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa (cfr. Cass., sez. II, 14 ottobre 1969, Brambilla, in Cass. Pen. Mass. ann., 1971, 264), sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. Ma nella specie si è trattato del taglio di rami di "alcuni" alberi di fico, il che è sufficiente, per ciò che si è detto, alla integrazione dell'aggravante.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998