Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2852/1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 8410/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 6613 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Udienza 28 novembre 2001Consigliere Dott. Paolo STILE Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore M ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da PA CE, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio 053 AL, con il quale è domiciliata elettivamente in Roma alla via Donna Olimpia n. 166 (presso lo studio dell'avv. Giuseppe Li Marzi),- Cancelleriz L. CassazioneGite giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- 9606
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELLA SANITA', in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 4738/98 del 29 dicembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 40302/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello dinanzi al Tribunale di Napoli (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) CE AL proponeva и т й о П impugnativa avverso la sentenza del Pretore-Giudice del Lavoro di S. Maria Capua Vetere con la quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della propria invalidità “in ragione del 46%, a far tempo dal 26.2.93, atteso che, fino a tale data, essa ricorrente aveva conservato il diritto all'iscrizione nelle liste tenute dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione" in virtù della proroga prevista dal d. lgs. n. 509/88 e dal decreto del Ministero della Sanità pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 26.2.92"; in particolare deduceva: *) la erroneità della valutazione del 36% operata dal consulente tecnico d'ufficio e recepita dal pretore, disattendendo immotivatamente le censure riguardo alla omessa considerazione del grado di invalidità ascrivibile al gozzo tiroideo>>; *) la erroneità della tesi della necessità della invalidità del 46% nel caso di specie, alla data del 26 febbraio 1993>>. Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Non si costituivano, invece, i Ministeri del Lavoro, del Tesoro e della Sanità (nei cui 2008 confronti era stato ordinato integrarsi il contraddittorio in quanto, tra l'altro, già costituiti nel giudizio di primo grado). Il Tribunale di Napoli - con sentenza del 29 dicembre 1998 - "rigettava l'appello e compensava le ulteriori spese". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) in ordine alla legittimazione passiva in capo al (solo) Ministero dell'Interno non vi è impugnazione alcuna avverso la decisione del Pretore, di guisa che, sul punto, si è formato il giudicato>>; b) sul piano medico legale, poi, alcuna censura merita la c.t.u. espletata dal dott. Monetti in primo grado, il quale ha confermato appieno il mancato superamento della soglia necessaria (45%), valutando correttamente, per tutto il periodo che interessa, ed in 3 particolare alla scadenza della citata proroga, nonchè fino alla attualità, l'invalidità al 36%>>; c) le infermità accertate sono state considerate e valutate dal c.t.u., sulla base delle tabelle di legge, "globalmente applicando il sistema riduzionistico trattandosi di infermità coesistenti che incidono su organi ed apparati diversi deputati a funzioni distinte">>. Per la cassazione di tale sentenza CE AL propone ricorso affidato a due motivi. Gli intimati Ministero dell'Interno, del Lavoro, del Tesoro e della Sanità resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione di legge dovuta ad insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di appello omesso di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio totalmente obliterando i rilievi mossi dal consulente di parte, così recependo acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di primo grado, poste in discussione con specifiche censure, non prive comunque di pregio - ed in quanto tali potenzialmente idonee ad - incidere sulla soluzione della controversia>>. Con il secondo motivo di ricorso sono addebitati al Tribunale di Napoli "violazione e falsa applicazione dell'art. 7 (terzo comma) del d.l. n. 509/1988 e omessa motivazione", in quanto le patologie ascrivibili alla percentuale di legge in esso contemplate si ritiene debbano sussistere, “in subiecta materia", alla data della sua entrata in vigore;
a tale riguardo appare, infatti, utile sottolineare che il sistema delle norme che regolamentano la materia del collocamento obbligatorio prevede che lo status di invalido possa essere riconosciuto solo qualora venga accertato una invalidità di carattere permanente a prescindere dal momento della sua insorgenza;
principio che trova riscontro nell'art. 9 della legge n. 638/1983 sulla tutela offerta dal sistema dei controlli della permanenza dello stato invalidante da effettuarsi all'atto di un eventuale avviamento del disoccupato invalido allorquando (nelle more del giudizio di revisione) si verificasse di fatto una riduzione della sua invalidità in misura inferiore a quella prescritta>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti - a conferma dell'infondatezza del primo motivo di -ricorso si rileva che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3711/1989). 5 In particolare, il giudice, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica in precedenza ammessa, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del relativo decisum e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza di ufficio, atteso che l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 334/1998). Più in particolare, il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza (cfr. Cass. n. 685/1995). 6 Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Napoli, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto non sussistente il superamento della soglia necessaria (45%) dell'invalidità denunciata dalla ricorrente, valutando correttamente per tutto il periodo che interessa ed in particolare alla scadenza della proroga di dodici mesi prevista dall'art. 7 del d. lgs. n. 509/1988, nonchè fino all'attualità - l'invalidità al 36%. Appare, inoltre, inammissibile l'ulteriore doglianza della ricorrente concernente il mancato rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello, in quanto la rinnovazione delle indagini tecniche costituisce espressione di una discrezionalità del giudice di appello il cui omesso esercizio non esige un'espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia per implicito considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (cfr. Cass. n. 3916/1994), con la conseguenza che la consulenza tecnica di ufficio è facoltativa in secondo grado e dipende dall'apprezzamento del giudice, di per sè sottratta a sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 606/1983). III. Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato. 7 Al riguardo, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Movi Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure proposte con il primo motivo di ricorso comporta di per sè l'infondatezza (o, rectius, l'inammissibilità) anche del secondo motivo che presupponeva la validità (sia pure sotto diverso profilo) del precedente mezzo di già, 8 invece, rigettato -: con la conseguenza che pure il motivo in esame deve essere respinto. In ogni caso- a comprova dell'infondatezza ab imis del secondo motivo di ricorso - si rimarca che l'art. 9 (terzo comma) del d. lgs. n. 509/1988 [circa l'accertamento dei requisiti sanitari utili per l'iscrizione nelle liste di collocamento speciale] fa salva solo in via transitoria (per la durata di dodici mesi dall'approvazione delle tabelle ex art. 2 del d.lgs. cit., ovvero dal 26 febbraio 1992 al 26 febbraio 1993) la percentuale precedentemente prevista e che siffatta situazione normativa è stata esattamente considerata nella sentenza del Tribunale di Napoli che, anche sotto tale profilo, non può che essere confermata. V. Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il giorno 28 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Citensou Phae Fts 207 Stille