Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
L'applicazione di una misura di prevenzione quale quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur richiedendo l'esistenza della pericolosità sociale del soggetto, non è ostativa di per sè alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma costituisce solo un elemento di valutazione della personalità del condannato di cui deve tenere conto il giudice per esprimere in concreto un giudizio sulla pericolosità sociale. (Fattispecie in cui ad un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno veniva concessa la misura dell'affidamento in prova in relazione ad una condanna per evasione sulla base di informazioni dalle quali emergeva che non sussistevano elementi concreti dai quali desumere una significativa pericolosità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2004, n. 17929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17929 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1362
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 040074/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
nei confronti di:
1) RD ND N. IL 27/07/1970;
avverso ORDINANZA del 18/09/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 19 settembre 2003, il tribunale di sorveglianza di Catanzaro concedeva a RD AN l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di mesi sette di reclusione infettagli dal tribunale di Crotone il 20 dicembre 1999 per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il tribunale aveva concesso il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova pur persistendo o dovendosi ritenere che persistesse la pericolosità sociale del condannato, il quale, secondo le informazioni fornite dai carabinieri di Crotone, risultava essere stato sottoposto fin dal 9 agosto 2002 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni: regime di prevenzione che, secondo la nota del CSSA di Catanzaro, risultava ancora in atto alla data del 13 settembre 2003. A conferma del suo assunto, il PG ricorrente citava una sentenza di questa Corte Suprema (Sez. 1^, 12 novembre 2000), che aveva rimarcato l'incompatibilità logico-giuridica esistente tra una misura di prevenzione personale e l'affidamento in prova al servizio sociale.
2. Il ricorso non è fondato.
Ed invero, l'applicazione di una misura di prevenzione come quella della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno in un determinato comune, pur richiedendo l'esistenza della pericolosità sociale del soggetto che ne è destinatario, non è di per sè ostativa alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma costituisce solo un elemento di valutazione della personalità del condannato.
Come hanno affermato le Sezioni Unite (25 marzo 1993, Tumminelli, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 1490, p. 2491), lo stato di detenzione in espiazione di pena di un soggetto per un reato commesso in precedenza (e, quindi, anche l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione) non è incompatibile con la deliberazione e l'applicazione di una misura di prevenzione, mentre è incompatibile con l'esecuzione della stessa che va differita alla cessazione della detenzione, salva la possibilità di chiedere la revoca della misura ove sia venuta meno in concreto la pericolosità sociale in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva della funzione risocializzante della pena.
Nel caso in esame, il tribunale di Catanzaro non ha mancato di ripercorrere le vicende personali del condannato, elencando i suoi precedenti penali e giudiziari, per concludere che dalle informazioni acquisite tramite polizia giudiziaria e dalla relazione inviata dal Centro dei Servizi sociali per adulti emerge che non sussistono elementi concreti dai quali si possa desumere una significativa pericolosità sociale dello Ierardi, idonei, come tali, ad ostacolare la sua ammissione al regime di affidamento in prova al servizio sociale.
Ne deriva che l'incompatibilità logico-giuridica tra misura di prevenzione e misura alternativa alla detenzione segnalata dal PG ricorrente non sussiste, per cui il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004