Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2004, n. 17929
CASS
Sentenza 12 marzo 2004

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L'applicazione di una misura di prevenzione quale quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, pur richiedendo l'esistenza della pericolosità sociale del soggetto, non è ostativa di per sè alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma costituisce solo un elemento di valutazione della personalità del condannato di cui deve tenere conto il giudice per esprimere in concreto un giudizio sulla pericolosità sociale. (Fattispecie in cui ad un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno veniva concessa la misura dell'affidamento in prova in relazione ad una condanna per evasione sulla base di informazioni dalle quali emergeva che non sussistevano elementi concreti dai quali desumere una significativa pericolosità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2004, n. 17929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17929
    Data del deposito : 12 marzo 2004

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