Versione
17 settembre 2011
17 settembre 2011
>
Versione
4 novembre 2016
4 novembre 2016
Art. 603-bis.
(( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro))
(( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro))
Commentari • 372
- 1. Sfruttamento del lavoro: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2022 · 75.163155
[…] integra il reato di cui all'art. 603 bis comma 2 c.p ., […] tra i quali anche l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ( art. 603-bis c.p .). […] come previsto dall'art. 603-bis c. 2 c.p . […] n.17784 Sfruttamento con approfittamento dello stato di bisogno Ciò che differenzia il reato di cui all'articolo 603-bis del Cp da quello di cui all'articolo 22, […] nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale , […] non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen . caratterizzato, […] […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9473Provvedimento: […] UA EN ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei propri confronti, in ordine ai reati di cui agli artt. 603 bis cod. pen. e 12 e 22 d. […] Il ricorrente prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 bis cod. pen., in relazione agli artt. 22, comma 12 e 12 bis, d. […]Leggi di più...
- discrezionalità del legislatore·
- art. 603 bis cod. pen.·
- principio di ragionevolezza·
- sfruttamento lavorativo·
- principio di proporzionalità·
- principio di determinatezza·
- caporalato·
- art. 22 d. Ig. 286/98·
- dignità del lavoratore·
- legittimità costituzionale