Sentenza 28 ottobre 2020
Massime • 1
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che grava sull'istante, per poter essere esonerato dall'obbligo di notificazione, quantomeno un onere di allegazione in relazione all'individuazione delle persone offese che non abbiano nominato un difensore, né eletto domicilio per le notificazioni).
Commentari • 3
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di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
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A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
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Cass., sez. I, 4 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22444, Boni, Presidente, Cappuccio, Relatore, Picardi, P.m. (concl. parz. diff.). 1. La Prima sezione penale investe le Sezioni unite di due questioni tese a individuare la corretta interpretazione dell'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. La norma – interpolata per quanto di interesse dall'art. 2, comma 2. lett. b), n. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevede, analogamente a quanto dispone il precedente comma 3 per la fase delle indagini preliminari, che l'istanza dell'imputato tesa a ottenere la revoca o la sostituzione di alcune misure cautelari personali (segnatamente quelle regolate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2020, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
Testo completo
04877-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1345/2020 MIRELLA CERVADORO -CC 28/10/2020 LUCIANO IMPERIALI - Relatore R.G.N. 20913/2020 SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato Scotti Cristina, in difesa di LI EN, insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Scotti Marina, in difesa di LI EN, si associa alle conclusioni del codifensore. RITENUTO IN FATTO 1. LI EN, imputato per reati di rapina, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Milano il 6 luglio 2020 ha dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere, presentata nell'interesse del predetto, con quella degli arresti domiciliari, su rilievo che questa non era stata notificata alle persone offese. A sostegno del ricorso deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuta la norma di cui all'art. 299 comma 2 bis cod. proc. pen. applicabile anche al caso in cui le persone offese siano persone giuridiche;
-violazione di legge e vizio di motivazione per non aver specificato il provvedimento impugnato se le persone offese abbiano nominato un difensore o abbiano eletto domicilio, presupposto di applicabilità della norma, per il disposto dell'art. 299 comma 3 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1. La costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riconosce che, in tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona" di cui all'art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen., per i quali sussiste l'obbligo di notifica della relativa istanza al difensore della persona offesa o a quest'ultima, include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (Sez. 6, n. 27601 del 22/03/2019, Rv. 276077; Sez. 2, n. 17335 del 28/03/2019, Rv. 276953). Nel caso in esame l'assunto difensivo secondo cui, invece, persone offese dai reati per i quali il LI è sottoposto a misura cautelare sarebbero solo persone giuridiche è smentito dalla stessa ordinanza cautelare, dalla quale, invece, emerge che nel commettere le rapine contestate il ricorrente avrebbe anche minacciato gli impiegati dell'istituto di credito teatro dei fatti e, del resto, lo stesso ricorrente riferisce di un reato commesso presso la Banca Popolare di Lodi. L'esistenza di persone fisiche vittime di fatti di violenza personale, pertanto, imponeva il rispetto del diritto di tutte le persone offese a partecipare all'incidente cautelare, ricevendo la notifica della richiesta prevista dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Non può trovare accoglimento, anche per la sua genericità, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente assume che la Corte territoriale, nel rilevare l'omessa 1 notifica di cui all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., "non ha specificato se le persone offese avessero nominato un difensore ovvero dichiarato o eletto domicilio". Deve, a tal proposito, però rilevarsi che questa Corte di Cassazione ha avuto ripetutamente modo di evidenziare che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore (Sez. 6, n. 8691 del 14/11/2017, Rv. 272216; conf. Sez. 2, n. 52127 del 19/11/2014). Più di recente, però, si è anche affermato che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia non deve essere notificata alla persona offesa che non abbia provveduto a nominare un difensore o ad effettuare dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. 1, n. 5552 del 17/01/2020, Rv. 278483, che, in motivazione, ha precisato che in tal senso depone il tenore letterale dell'art. 299, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nell'inciso in cui, dopo aver previsto l'obbligo di notifica della richiesta presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa medesima, fa salva, in quest'ultimo caso, l'eventualità che questa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio). Anche a voler seguire tale orientamento giurisprudenziale, però, comunque l'esonero dell'istante dall'onere di notificare l'istanza alla persona offesa di reati commessi con violenza, in questi limitati casi, costituisce un'eccezione rispetto all'onere di notifica posto dalla norma in questione, sicché gravava sull'istante quantomeno un onere di allegazione in relazione all'individuazione delle persone offese che non avevano nominato difensore né eletto domicilio per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi giustificata l'omessa notifica dell'istanza: tale onere di allegazione non è stato in alcun modo soddisfatto dal ricorrente.
3. Non potendosi riconoscere alcun vizio logico o giuridico nel provvedimento impugnato, pertanto, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Manda alla cancelleria per gli proc. pen. Così deciso il 28/10/2020 Il Consigliere estensore Luciano Luciano Imperiali adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. Presidente Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 FEB. 2021 IL IL CANCELLIERE E R P Claudia Pianeti E U T S R O C 3