Art. 69.
(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. ((139))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220 .
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 :
a) l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, quarto comma, del codice penale , nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all' art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all' art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena base dell'ergastolo".
(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. ((139))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220 .
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 :
a) l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, quarto comma, del codice penale , nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all' art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche' nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all' art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale e' prevista la pena base dell'ergastolo".