Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere. (Fattispecie nella quale il P.M. non aveva presentato la lista dei testimoni).
Commentario • 1
- 1. Deposito della lista testimonialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 maggio 2019
(Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 507; Disp. att. c.p.p., art. 151) Il fatto Il Tribunale di Grosseto assolveva perché il fatto non sussiste M. M. dai reati di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, commessi fino al maggio 2012. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione proposto dalla pubblica accusa Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto deducendo l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. stante il fatto che, se era pacifico che il Pubblico Ministero non aveva depositato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 29490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29490 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
29490/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/06/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente -N.1087/2013- UMBERTO GIORDANO Dott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - N. 42672/2011- Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO nei confronti di: LI WA N. IL 17/04/1981 LI YO AN N. IL 12/11/1983 avverso la sentenza n. 20/2011 GIUDICE DI PACE di ROVIGO, del 14/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Micole Lettieri che ha concluso per l'a llemento con zinvio delle Jeationa impugnate Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 14.7.2011 il Giudice di pace di Rovigo ha assolto LI WA e LI YO AN dal reato di cui all'art. 10-bis D.L.vo 286/1998 perché manca la prova del fatto. Nei preliminari dell'udienza dibattimentale, svoltasi in contumacia degli imputati, il difensore, dopo aver rilevato che il P.M. non aveva presentato la lista dei testimoni, non prestava il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento della comunicazione di reato. Il Giudice di pace, mancando la prova del fatto addebitato agli imputati (essersi trattenuti nel territorio dello Stato in violazione della normativa sui cittadini extracomunitari), assolveva entrambi per mancanza di prove (rectius per insussistenza del fatto). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale processuale. Il giudice aveva omesso di indicare le ragioni per le quali non aveva attivato i propri poteri officiosi di integrazione probatoria previsti dall'art. 507 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, affrontando la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., ed hanno precisato che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p. (V. Sez. U. sentenza n. 41281 del 17.10.2006, Rv. 234907). E' stato ulteriormente precisato da questa Corte che il giudice di pace ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione - nel caso in cui, come nella specie, l'inerzia sia addebitabile al P.M., che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire - soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente (V. Sez. 5 sentenza n. 6347 del 14.12.2007, Rv. 239111) e che in tema di istruzione dibattimentale il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha мв 1 l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza (V. Sez. 5 sentenza n. 38674 dell'11.10.2005, Rv. 232554). La sentenza, quindi, deve essere annullata con rinvio al giudice di pace di Rovigo, per violazione di legge, in quanto manca del tutto la motivazione per la quale si è ritenuto di non esercitare i poteri integrativi istruttori previsti dall'art. 507 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Rovigo. Così deciso in Roma in data 27 giugno 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Giordano Luigi Pietro Caiazzo Maien POSITATA IN CANCELLERIA 10 LUG. 2013 IL CANCELLIERE Arnia Engella 2