Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 29490
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Massime1

Il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere. (Fattispecie nella quale il P.M. non aveva presentato la lista dei testimoni).

Commentario1

  • 1Deposito della lista testimoniale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 maggio 2019

    (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 507; Disp. att. c.p.p., art. 151) Il fatto Il Tribunale di Grosseto assolveva perché il fatto non sussiste M. M. dai reati di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, commessi fino al maggio 2012. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione proposto dalla pubblica accusa Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto deducendo l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen. stante il fatto che, se era pacifico che il Pubblico Ministero non aveva depositato la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 29490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29490
Data del deposito : 27 giugno 2013

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