Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
E illegittima l'applicazione "in executivis", per la durata di diciotto mesi, dell'isolamento diurno conseguente a condanna definitiva all'ergastolo, sopravvenuta all'espiazione di pena detentiva temporanea superiore a cinque anni, qualora la decisione non risulti motivata sul "quantum" di sanzione inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2005, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 172
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 032582/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RANNESI GIROLAMO, N. IL 09/12/1962;
avverso ORDINANZA del 27/04/2004 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la corte d'assise d'appello di Catania - quale giudice dell'esecuzione - accogliendo la richiesta del p.g., che aveva provveduto ad emettere il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti nei confronti del Rannesi, condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza del 25.7.2001 (in giudicato il 3.11.2003), oltre che alle pene temporanee di cui al provvedimento di cumulo 10.11.1998, applicava al medesimo la sanzione dell'isolamento diurno per la durata di un anno e sei mesi, ai sensi dell'art. 72 c.p. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Rannesi, che denunciava vizio della motivazione. L'ordinanza impugnata applicava il massimo della sanzione prevista dall'art. 72 c.p., senza sostenere tale decisione con alcun argomento, impedendo così ogni valutazione della sua correttezza. Il ricorso è fondato.
Nell'applicare a carico del Rannesi l'isolamento diurno (che è sanzione penale con caratteristica di temporaneità: cfr. Sez. 1^, 5.12.2000, Riina), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto motivare la propria decisione non già per l'"an" ma per il "quantum", tanto più in un caso - come quello in esame - di inflizione del massimo edittale, che avrebbe necessitato di specifica indicazione delle ragioni che confortavano la decisione stessa (cfr. Sez. 1^, 14.2.1997, Gagliano). Il totale silenzio dell'ordinanza impugnata al riguardo, costituisce ed integra il vizio denunciato, ex art. 606 lett. e) c.p.p.; ne consegue l'annullamento della stessa sul punto, con rinvio al medesimo giudice per nuova e argomentata deliberazione.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla durata dell'isolamento diurno, e rinvia per nuova deliberazione sul punto alla corte d'assise d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005