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Sentenza 20 gennaio 2022
Sentenza 20 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2022, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) BE AR, nato in [...] nord il 21/02/1972 2) LK IA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di appello di Venezia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore del ricorrente LK, avv. Daniela Paccoi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di AR BE e IA LK per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di eroina (capo O dell'imputazione) e per vari reati scopo (capi 11 e 12, per il primo;
13, 30, 32 e 42, per il secondo), pronunciata dal Tribunale di Padova il 27 marzo 2013. 2. Nell'interesse di BE vengono proposti due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2379 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 12/10/2021 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione per il capo relativo alla ritenuta partecipazione di costui all'associazione, in quanto le risultanze probatorie acquisite dimostrerebbero solamente un suo rapporto di conoscenza e frequentazione con gli ipotizzati correi, essendo stati accertati due soli episodi di cessione. 2.2. Violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, essendo eccessivi la misura della pena-base e l'aumento per continuazione, poiché fondati su un ruolo preponderante del ricorrente, in realtà indimostrato, all'interno del sodalizio. 3. Per LK si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento sia all'affermazione di colpevolezza che al trattamento sanzionatorio. 3.1. Si contestano, anzitutto, l'esistenza di un'associazione, per l'accertata assenza di un elemento di vertice tra partecipi che neppure si conoscono reciprocamente, e comunque la partecipazione ad essa del ricorrente, risultando questi un mero acquirente, al più coinvolto in sporadiche transazioni, citato una sola volta nelle intercettazioni, apparso sulla scena investigativa solo per pochi giorni, che non ha mai utilizzato i beni strumentali asseritamente a disposizione del sodalizio e che ha avuto rapporti soltanto con il coimputato BI: talché egli non avrebbe apportato alcun contributo alla vita di tale organismo collettivo e comunque non avrebbe avuto alcuna consapevolezza e volontà di prendervi parte. La Corte d'appello - si assume - avrebbe esteso a lui, per una sorta di proprietà transitiva, i rapporti intrattenuti in realtà dal solo BI con i fornitori, i fratelli Ashalabami, deducendone in modo soltanto congetturale un'intercambiabilità di ruoli con il medesimo BI e l'esistenza di pregressi rapporti illeciti tra il ricorrente e quei fornitori. Infine, si lamenta la contraddittorietà della decisione rispetto a quella assunta nei confronti dell'originario coimputato Hoxha, nonostante l'analogia di posizioni. 3.2. Riguardo ai "reati-scopo", si censura il giudizio di genericità dei relativi motivi d'appello, formulato dalla Corte distrettuale, rilevandosi come, con quel gravame, si fossero invece denunciate l'equivocità dei contenuti delle conversazioni intercettate, brevi e dal linguaggio criptico, e la mera trasposizione di esse in sentenza da parte del primo giudice, priva del necessario vaglio critico. 3.3. Da ultimo, il ricorrente si duole dell'assenza di motivazione a sostegno della misura del disposto aumento di pena per continuazione. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. i ii 2 5. Ha depositato memoria di replica la difesa di LK, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni già rassegnate con i motivi di ricorso ed evidenziando la genericità della motivazione relativa al delitto associativo, priva della necessaria disamina distinta delle diverse posizioni individuali, nonché, con riferimento al terzo motivo, la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Per quanto riguarda BE, il primo motivo, con cui sostanzialmente si contesta il giudizio di colpevolezza per il delitto associativo, è aspecifico, poiché omette di misurarsi con l'apparato argomentativo della sentenza, completamente obliterando le più qualificanti emergenze probatorie ivi richiamate (yds., in part., pag. 4 s., da cui emergono i compiti organizzativi da costui svolti, la sua presenza nei momenti significativi dell'attività del gruppo, l'utilizzo di risorse e beni strumentali condiviso con altri aderenti). Il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, è anch'esso generico per quel che riguarda la misura della pena, lamentando il riconoscimento da parte della Corte d'appello, a tal fine, di un ruolo di rilievo dell'imputato all'interno del gruppo, che invece si assume essere indimostrato, tuttavia senza spiegare su quali basi. La doglianza riguardante l'omessa indicazione specifica degli aumenti di pena per ciascuno dei reati in continuazione, invece, non è consentita, in quanto proposta per la prima volta con il presente ricorso e non anche con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 3. I medesimi limiti presenta il ricorso di LK. 3.1. Il primo motivo, riguardante la partecipazione di costui al sodalizio, è inammissibile, in primo luogo, perché si sostanzia per lo più in una lettura alternativa dei dati probatori e, quindi, in una censura di merito, sottratta al sindacato della Corte di cassazione. Inoltre è aspecifico, poiché omette di misurarsi criticamente con il dato qualificante del percorso argomentativo della sentenza, rappresentato dalla stretta e costante collaborazione del ricorrente con il coimputato BI, che si è resa manifesta anche nell'intercambiabilità dei relativi ruoli nei negoziati con i fornitori (vds. pagg. 10 s., sent.). • 3 Irrilevante, infine, è la dedotta diversità di trattamento rispetto ad altro imputato, non foss'altro perché risulta meramente asserito il presupposto di fatto dell'identità delle rispettive posizioni: l'assunto difensivo si fonda, infatti, sulla ritenuta qualifica del LK come mero acquirente di sostanze dal BI, motivatamente esclusa, invece, dalla sentenza impugnata. 3.2. Analoghe considerazioni debbono riservarsi al secondo motivo di ricorso, relativo ai singoli "reati-scopo". La difesa lamenta sostanzialmente l'erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, dei contenuti delle conversazioni intercettate, senza peraltro evidenziare i passaggi eventualmente travisati. Una siffatta doglianza, dunque, non soltanto deduce un profilo di merito, qual è quello della valutazione dei risultati probatori, ma lo fa pure in modo generico, non potendo perciò essere ammessa in questa sede. 3.3. Altrettanto dicasi, infine, per il terzo motivo, in tema di omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione c.d. "interna" tra i reati oggetto del presente processo. Secondo quanto espressamente indicato in sentenza (pag. 12, in fine), esso non è stato proposto con l'atto d'appello, non potendo perciò essere dedotto per la prima volta in questa sede. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle rispettive doglianze, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le richieste del difensore del ricorrente LK, avv. Daniela Paccoi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di AR BE e IA LK per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di eroina (capo O dell'imputazione) e per vari reati scopo (capi 11 e 12, per il primo;
13, 30, 32 e 42, per il secondo), pronunciata dal Tribunale di Padova il 27 marzo 2013. 2. Nell'interesse di BE vengono proposti due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2379 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 12/10/2021 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione per il capo relativo alla ritenuta partecipazione di costui all'associazione, in quanto le risultanze probatorie acquisite dimostrerebbero solamente un suo rapporto di conoscenza e frequentazione con gli ipotizzati correi, essendo stati accertati due soli episodi di cessione. 2.2. Violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, essendo eccessivi la misura della pena-base e l'aumento per continuazione, poiché fondati su un ruolo preponderante del ricorrente, in realtà indimostrato, all'interno del sodalizio. 3. Per LK si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione, con riferimento sia all'affermazione di colpevolezza che al trattamento sanzionatorio. 3.1. Si contestano, anzitutto, l'esistenza di un'associazione, per l'accertata assenza di un elemento di vertice tra partecipi che neppure si conoscono reciprocamente, e comunque la partecipazione ad essa del ricorrente, risultando questi un mero acquirente, al più coinvolto in sporadiche transazioni, citato una sola volta nelle intercettazioni, apparso sulla scena investigativa solo per pochi giorni, che non ha mai utilizzato i beni strumentali asseritamente a disposizione del sodalizio e che ha avuto rapporti soltanto con il coimputato BI: talché egli non avrebbe apportato alcun contributo alla vita di tale organismo collettivo e comunque non avrebbe avuto alcuna consapevolezza e volontà di prendervi parte. La Corte d'appello - si assume - avrebbe esteso a lui, per una sorta di proprietà transitiva, i rapporti intrattenuti in realtà dal solo BI con i fornitori, i fratelli Ashalabami, deducendone in modo soltanto congetturale un'intercambiabilità di ruoli con il medesimo BI e l'esistenza di pregressi rapporti illeciti tra il ricorrente e quei fornitori. Infine, si lamenta la contraddittorietà della decisione rispetto a quella assunta nei confronti dell'originario coimputato Hoxha, nonostante l'analogia di posizioni. 3.2. Riguardo ai "reati-scopo", si censura il giudizio di genericità dei relativi motivi d'appello, formulato dalla Corte distrettuale, rilevandosi come, con quel gravame, si fossero invece denunciate l'equivocità dei contenuti delle conversazioni intercettate, brevi e dal linguaggio criptico, e la mera trasposizione di esse in sentenza da parte del primo giudice, priva del necessario vaglio critico. 3.3. Da ultimo, il ricorrente si duole dell'assenza di motivazione a sostegno della misura del disposto aumento di pena per continuazione. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. i ii 2 5. Ha depositato memoria di replica la difesa di LK, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni già rassegnate con i motivi di ricorso ed evidenziando la genericità della motivazione relativa al delitto associativo, priva della necessaria disamina distinta delle diverse posizioni individuali, nonché, con riferimento al terzo motivo, la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Per quanto riguarda BE, il primo motivo, con cui sostanzialmente si contesta il giudizio di colpevolezza per il delitto associativo, è aspecifico, poiché omette di misurarsi con l'apparato argomentativo della sentenza, completamente obliterando le più qualificanti emergenze probatorie ivi richiamate (yds., in part., pag. 4 s., da cui emergono i compiti organizzativi da costui svolti, la sua presenza nei momenti significativi dell'attività del gruppo, l'utilizzo di risorse e beni strumentali condiviso con altri aderenti). Il secondo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, è anch'esso generico per quel che riguarda la misura della pena, lamentando il riconoscimento da parte della Corte d'appello, a tal fine, di un ruolo di rilievo dell'imputato all'interno del gruppo, che invece si assume essere indimostrato, tuttavia senza spiegare su quali basi. La doglianza riguardante l'omessa indicazione specifica degli aumenti di pena per ciascuno dei reati in continuazione, invece, non è consentita, in quanto proposta per la prima volta con il presente ricorso e non anche con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 3. I medesimi limiti presenta il ricorso di LK. 3.1. Il primo motivo, riguardante la partecipazione di costui al sodalizio, è inammissibile, in primo luogo, perché si sostanzia per lo più in una lettura alternativa dei dati probatori e, quindi, in una censura di merito, sottratta al sindacato della Corte di cassazione. Inoltre è aspecifico, poiché omette di misurarsi criticamente con il dato qualificante del percorso argomentativo della sentenza, rappresentato dalla stretta e costante collaborazione del ricorrente con il coimputato BI, che si è resa manifesta anche nell'intercambiabilità dei relativi ruoli nei negoziati con i fornitori (vds. pagg. 10 s., sent.). • 3 Irrilevante, infine, è la dedotta diversità di trattamento rispetto ad altro imputato, non foss'altro perché risulta meramente asserito il presupposto di fatto dell'identità delle rispettive posizioni: l'assunto difensivo si fonda, infatti, sulla ritenuta qualifica del LK come mero acquirente di sostanze dal BI, motivatamente esclusa, invece, dalla sentenza impugnata. 3.2. Analoghe considerazioni debbono riservarsi al secondo motivo di ricorso, relativo ai singoli "reati-scopo". La difesa lamenta sostanzialmente l'erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, dei contenuti delle conversazioni intercettate, senza peraltro evidenziare i passaggi eventualmente travisati. Una siffatta doglianza, dunque, non soltanto deduce un profilo di merito, qual è quello della valutazione dei risultati probatori, ma lo fa pure in modo generico, non potendo perciò essere ammessa in questa sede. 3.3. Altrettanto dicasi, infine, per il terzo motivo, in tema di omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione c.d. "interna" tra i reati oggetto del presente processo. Secondo quanto espressamente indicato in sentenza (pag. 12, in fine), esso non è stato proposto con l'atto d'appello, non potendo perciò essere dedotto per la prima volta in questa sede. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle rispettive doglianze, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.