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19 dicembre 2012
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7 settembre 2017
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17 marzo 2020
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30 aprile 2020
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Art. 170-bis. (Durata del contratto). 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all' articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile . L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. ((62)) 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
-------------- AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 125, comma 2) che "Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni".
-------------- AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 125, comma 2) che "Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni".
Commentari • 16
- 1. Proroga RCA ex Decreto-legge “Cura Italia”Naccarella Stefania · https://www.diritto.it/ · 20 marzo 2020 · 12.210976
Incipit – articolo 170 bis del codice delle assicurazioni private – decreto-legge 17.03.2020 n. 18 art. 125 – conclusioni. […] Le polizze di RCA hanno una durata annuale non tacitamente prorogabile. L'articolo 170 – bis del codice delle assicurazioni private, rubricato “durata del contratto” stabilisce, inoltre, come: “1. […]
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Giurisprudenza • 48
- 1. Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11033Provvedimento: […] 10.09.2021 e successivamente del furto totale avvenuto in data 21.11.2021, del ciclomotore mod. Controparte_3 GTO tg. X8WN7F, poiché in nessuna delle due date era coperto dalla polizza assicurativa contro il furto non applicandosi, nel caso di specie, il periodo di proroga di quindici giorni successivi alla scadenza della polizza, poiché, tale previsione, contenuta nell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private è applicata solo ed esclusivamente:Leggi di più...
- durata polizza·
- interessi legali·
- franchigia contrattuale·
- art. 170 bis Codice delle Assicurazioni·
- indennizzo furto parziale·
- assicurazione furto·
- sospensione polizza·
- periodo di tolleranza·
- spese di giudizio