Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
Il delitto di lesioni volontarie richiede un dolo generico, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima; non occorre, al contrario, che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive.
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La massima Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891). Fonte: Ced Cassazione …
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Commette reato chi usa gas urticante per sgomberare gli avvocati che fungono da osservatori per verificare la legittimità delle operazioni di polizia, dopo aver ordinato lo sgombero del piazzale ove era schierata la Polizia, senza che ragioni di ordine pubblico rendessero necessario tale provvedimento e senza dare il tempo di ottemperare all'ordine di sgombero. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 14/06/2013) 22-11-2013, n. 46787 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - ha pronunciato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2009, n. 17985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17985 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 10
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 27716/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PRESICCI FABIO, N. IL 09/04/1965;
avverso ORDINANZA del 07/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Ragonese Michele, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione;
OSSERVA
Il presente procedimento riguarda fatti che si sono verificati nella clinica privata convenzionata Santa Rita spa di Milano. Secondo l'accusa nella predetta clinica venivano abitualmente sottoposte ad interventi chirurgici persone che non ne avevano necessità terapeutica e che non avevano prestato un consenso informato.
Siffatto accanimento chirurgico non necessario, unitamente al non necessario trasferimento di pazienti dal reparto acuti a quello riabilitazione consentivano di predisporre schede di dimissione ospedaliera - SDO - gonfiate e ciò determinava la predisposizione di DRG - Diagnosis Related Group -, sistema che consente la trasformazione in valore economico della complessiva attività diagnostica - strumentale - terapeutica erogata in favore dei pazienti, esagerati e comunque affetti da gravi anomalie di codificazione al fine di far lievitare i rimborsi dovuti dall'ASL. In base agli esiti delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, dei risultati delle consulenze medico - legali disposte dal Pubblico Ministero, della relazione dell'ASL competente e degli esiti delle intercettazioni telefoniche venivano contestati agli imputati in concorso tra loro i reati di truffa in danno della ASL, di lesioni gravissime in danno di numerose persone ed alcuni casi di omicidio, essendo alcuni pazienti operati senza necessità deceduti. Per i fatti, sinteticamente indicati, veniva applicata dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 6 giugno 2008 la misura cautelare della custodia in carcere a numerosi medici, tra i quali, per quel che qui interessa, a CC RO IO, medico facente parte della equipe di chirurgia della clinica Santa Rita con funzioni di aiuto del direttore del reparto dottor RO Paolo BR SO. Il GIP desumeva i gravi indizi di colpevolezza a carico del CC dai documenti dinanzi richiamati, ed in particolare dal numero rilevante di interventi inutili eseguiti - ben sessantasei sono i fatti di lesioni volontarie contestate all'indagato - in molti casi anche come primo operatore, dal fatto che spesso si procedeva all'intervento senza nemmeno effettuare gli esami diagnostici propedeutici, oppure senza attenderne l'esito, e dalla consapevolezza che dal DRG in tal modo gonfiato ne derivasse un beneficio economico al gruppo operativo, con attribuzione di una quota al CC a discrezione del BR SO, dal fatto, infine, che aveva seguito il BR SO, dopo che questi era stato licenziato dalla clinica Santa Rita, presso la clinica San Carlo.
Le esigenze cautelari, e segnatamente quella del pericolo di inquinamento probatorio, venivano desunte dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva che il CC, su indicazione del BR SO, si era adoperato per richiamare i numerosi pazienti al fine di convincerli a firmare il consenso informato;
era ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione dal momento che la sospensione dall'albo era dovuta proprio alla applicazione della misura cautelare in discussione e sarebbe potuta venire meno in seguito alla revoca della stessa.
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza emessa in data 7 luglio 2008, dopo avere riepilogato la vicenda ed indicato con puntualità tutte le fonti di prova, compreso l'interrogatorio di garanzia del CC, che aveva condiviso i risultati delle consulenze medico - legali circa la inutilità degli interventi chirurgici effettuati, confermava l'ordinanza impositiva della misura cautelare sostanzialmente per gli stessi argomenti utilizzati dal GIP con riferimento alle ipotesi di truffa e di lesioni gravi, mentre annullava l'ordinanza impugnata con riferimento alle ipotesi di omicidio, non essendo l'evento morte riconducibile con certezza all'inutile intervento operatorio.
Con il ricorso per Cassazione CC deduceva:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 43 c.p. e all'art. 273 c.p.p., all'art. 292 c.p.p., lett. e) e all'art. 309 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. Il ricorrente spiegava:
a) che gli elementi indicati dal Tribunale non erano in grado di dimostrare la consapevolezza psicologica necessaria;
b) che vi era stato un travisamento della prova;
c) che la indicazione chirurgica spettava al BR SO e non vi era possibilità di partecipare alla scelta;
d) che il CC era semplicemente un aiuto del BR SO;
e) che era stato travisato il suo interrogatorio, i cui contenuti il Tribunale aveva conosciuto soltanto tramite il verbale riassuntivo;
f) che si sarebbe potuto rimproverare il mancato studio del caso rapportabile, però, più ad una negligente esecuzione dei propri doveri professionali, che ad una partecipazione dolosa ad iniziative criminali;
g) che dalle intercettazioni si desume la buona fede del CC;
h) che nessun rilievo sotto il profilo della consapevolezza del CC assume il numero degli interventi perché anche quando era primo operatore la indicazione chirurgica era opera del BR SO;
i) che dei guadagni del BR aveva saputo dopo l'arresto;
1) che non era consapevole della finalità illecita dei trasferimenti di pazienti al reparto riabilitazione;
2) la violazione di legge in ordine all'art. 110 c.p. e all'art. 309 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone;
3) la violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non sussistendo pencoli di reiterazione per la sospensione dall'albo e non essendovi pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto dal Tribunale per un evidente travisamento delle conversazioni intercettate.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CC RO IO non sono fondati.
È necessario premettere che si tratta di un ricorso ai limiti della ammissibilità perché, in effetti, il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal GIP prima e dal Tribunale con l'ordinanza impugnata e la valutazione degli elementi indiziari, e segnatamente degli esiti delle intercettazioni telefoniche, per alcune delle quali ha proposto una interpretazione diversa da quella operata dal Tribunale.
È, invero, del tutto pacifico che la ricostruzione dei fatti compete ai giudici del merito e che la interpretazione delle intercettazioni appartiene alla competenza esclusiva dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, dovendo il giudice di legittimità soltanto verificare che le valutazioni compiute dai primi giudici siano sorrette da una motivazione immune da vizi logici.
Anche il così detto travisamento del fatto, ovvero il preteso scarto esistente tra quanto emergerebbe dagli elementi di prova e quanto ritenuto dal giudice, è certo deducibile in sede di legittimità, ma soltanto quando si risolva in un vizio della motivazione secondo lo schema della sentenza Dessimone (SS.UU. aprile 1997), cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Entro i limiti indicati deve, pertanto, svolgersi l'esame del ricorso da parte di questo Collegio, che non può, per volontà del legislatore, riesaminare gli indizi e rivalutarli. Altra premessa che appare opportuno fare è che il ricorso, nel tentativo di escludere ogni profilo di responsabilità dell'indagato, ha descritto una figura di professionista del tutto singolare ed anomala;
il CC, nonostante la laurea in medicina, la specializzazione in chirurgia, gli anni dedicati alla professione, la carriera fatta, tanto che era aiuto del BR SO, non sarebbe stato consapevole della inutilità terapeutica di molte operazioni effettuate, avrebbe ignorato che mancava il consenso informato del paziente all'intervento chirurgico, gli sarebbe sfuggito che in molti casi non erano stati effettuati i necessari esami propedeutici sulle persone da sottoporre a delicati interventi operatori, o comunque non ne erano ancora stati acquisiti i risultati prima dell'intervento, non si sarebbe accorto che venivano avviati alla riabilitazione ammalati che non ne avevano bisogno e non si sarebbe reso conto di avere percepito altri emolumenti oltre il normale stipendio. Ed, infatti, il ricorrente non ha contestato che in punto di fatto la realtà sia quella descritta nella ordinanza impugnata, tanto è vero che, come ha posto in evidenza il Tribunale, ha riconosciuto, dopo avere esaminato velocemente le cartelle cliniche, che molti interventi chirurgici erano inutili, come stabilito dai periti, ma ha semplicemente sostenuto che tutte le decisioni erano prese dal primario BR SO e che lui non era consapevole dei danni provocati ai pazienti con gli inutili interventi operatori. È appena il caso di ricordare che per il delitto di lesioni volontarie il dolo richiesto è quello generico, che consiste nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, non essendo necessario che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive.
Orbene la esistenza dell'elemento psicologico non può che desumersi da elementi fattuali, ovvero dalla condotta realmente posta in essere dall'agente e dai comportamenti assunti.
Il Tribunale di Milano, con valutazione di merito sostenuta da una motivazione non censurabile sotto il profilo della legittimità, ha posto in evidenza che se è vero che BR SO era il primario e che molte scelte a lui certamente competevano, è pure vero che gli interventi venivano eseguiti da una equipe di medici ed infermieri specializzati, i quali, per potere eseguire correttamente i compiti loro affidati, non potevano ignorare il tipo di intervento da realizzare e le condizioni precedenti alla operazione del paziente. In ogni caso i componenti dell'equipe non avrebbero dovuto ignorare siffatte situazioni e si sarebbero dovuti porre il problema dei possibili benefici ottenibili con l'intervento chirurgico. Ciò vale, evidentemente, a maggior ragione per l'aiuto che è sostanzialmente l'alter ego del primario e che deve essere pronto a sostituirlo in qualsiasi momento e per qualsivoglia evenienza. In verità non è seriamente sostenibile che in un lavoro di equipe, dove tutti i componenti della stessa debbono attivamente collaborare per raggiungere il risultato prefissato, tutti siano meri esecutori ad eccezione del primario;
una tale impostazione è contraria alla logica perché è esattamente antitetica al lavoro in equipe ed è contraria a quanto solitamente avviene nelle camere operatorie. Ma nel caso del CC vi è qualcosa in più perché in molte occasioni, puntualmente riportate nei capi di imputazione, l'indagato ha sostituito il primario BR SO essendo lui il primo operatore ed il capo equipe.
Ebbene sostenere che anche in siffatte circostanze il ricorrente ignorava le condizioni del paziente ed il tipo di intervento da effettuare perché, comunque, anche in tali casi le scelte terapeutiche erano demandate al BR, è contrario ad ogni logica e prima ancora al buon senso, essendo davvero inconcepibile che un chirurgo si appresti a provocare una menomazione anche grave al paziente ignorando quali possano essere i benefici concreti che dall'intervento il paziente possa trarre.
Ma la tesi del ricorrente risulta smentita anche dal fatto, puntualmente riportato nella ordinanza impugnata, che più di una volta alcuni medici della equipe operatoria avevano rilevato la inutilità dell'intervento e si erano scambiati tali preoccupazioni;
ciò dimostra la consapevolezza dei medici di quanto stava accadendo presso il reparto di chirurgia toracica della clinica Santa Rita. Anche in ordine ai delitti di truffa i motivi di ricorso sono infondati perché da quanto decritto nella ordinanza impugnata si desume che non si è trattato soltanto di alcuni interventi operatori non necessari, ma di un numero davvero rilevante di casi;
inoltre il CC periodicamente percepiva emolumenti superiori al trattamento stipendiale, che non erano benevole elargizioni della Casa di cura, ma percentuali ottenute dai DRG gonfiati. Ragionevolmente i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno tratto dalla abitualità di tale pratica e dal fatto che si era protratta per un lasso di tempo rilevante la convinzione della consapevolezza del CC delle anomalie ed irregolarità riscontrate nel funzionamento del reparto al quale era addetto. Del resto i giudici di merito hanno posto in evidenza che dalle conversazioni telefoniche tra il BR SO ed il CC intercettate emergeva la piena consapevolezza dell'indagato del sistema posto in essere presso la clinica Santa Rita. Sul punto le censure del ricorrente non sono apprezzabili sotto il profilo della legittimità perché la interpretazione delle intercettazioni telefoniche compete ai giudici di merito, che hanno ragionevolmente motivato le loro conclusioni. A ciò aggiungasi che il CC, senza manifestare alcuna sorpresa per la singolare operazione, si mostrò immediatamente disponibile alla richiesta del BR SO di contattare i pazienti operati al fine di acquisire il consenso informato non prestato prima dell'intervento operatorio, tentando così di eliminare una grave e significativa irregolarità. Da tutto quanto detto emerge la infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione perché, se non vi fosse stato un preciso accordo tra i componenti della equipe operatoria, BR SO di sicuro non avrebbe potuto realizzare gli obiettivi che si era proposto di raggiungere.
Sono sostanzialmente di merito i rilievi contenuti nel terzo motivo di impugnazione, a prescindere dalla evidente genericità degli stessi. Correttamente e ragionevolmente, infatti, il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dei reati dal notevole numero di interventi operatori non necessari eseguiti dall'indagato, talvolta come aiuto ed in molti casi come primo operatore, e dalle gravi modalità della condotta complessivamente considerata. Nè la sospensione dall'albo, dovuta alla applicazione della misura cautelare, ma pur sempre revocabile in caso di cessazione della stessa, costituisce, proprio per la ragione detta, elemento tale da escludere il pencolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. e. Quanto all'inquinamento probatorio il Tribunale ha posto in evidenza i rischi in un momento delicato per le indagini dei contatti intrapresi dal CC, su richiesta di BR SO, con i pazienti sottoposti alle inutili operazioni e che avrebbero dovuto essere sentiti come persone informate sui fatti.
Anche questa appare, invero, una preoccupazione dei giudici del merito del tutto ragionevole.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2009