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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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16 giugno 2023
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Art. 59-bis. (Estensione ad altri rami) 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall' ((IVASS)) . Si applica l'articolo 59, comma 2.
(( 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo. )) (( 2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d). )) 3. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'.
4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
(( 4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis. ))
(( 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo. )) (( 2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d). )) 3. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'.
4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
(( 4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis. ))
Commentari • 3
- 1. le modifiche al Codice del consumoValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2025 · 1
E' in esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, e abroga la Direttiva 2002/65/CE. La Direttiva aggiorna la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, per rafforzare la tutela dei consumatori e coordinare le norme europee frammentate, anche alla luce della crescente digitalizzazione. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è il 19 dicembre 2025, mentre in Italia la scadenza fissata dall'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 71Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 819 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1277/2021, resa dal Tribunale di Bari il 2 aprile 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento forniture di merci – cessione dei crediti T R A Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
- rettifica autentica notarile·
- art. 117 D.lgs. 163/2006·
- contributo unificato·
- legittimazione attiva·
- cessione di crediti·
- interessi moratori·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 59-bis legge notarile·
- onere della prova·
- inopponibilità cessione