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Sentenza 16 settembre 2022
Sentenza 16 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2022, n. 34383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34383 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC LI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG, nella persona dell'Avvocato Generale UA IA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria del difensore avv. FRANCESCO BERTOROTTA, in data 27/5/2022, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 21/1/2016 il Tribunale di Latina applicava ad ON GI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ritenendolo socialmente pericoloso, unitamente ad ON MI ed ON GI, ai sensl dell'art. 4 lett. a) del D.Lvo n. 159/2011 quali "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., e disponeva la confisca di tutti i beni immobili o mobili registrati ad essi direttamente o indirettamente riferibili. 2. Con decreto del 14/9/2017 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Latina, revocando la misura della sorveglianza speciale di P.S. che era stata applicata ad ON GI, ON MI ed ON GI, ravvisando solo nei confronti del primo i profili di pericolosità generic:a di cui agli artt. 1 comma 1 lett. a) e b) e 4 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 159/2311 e limitando la confisca ai soli cespiti acquisiti da ON GI tra il 2002 e il 2010, esclusi gli anni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34383 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 03/06/2022 2005, 2006 e 2008, anche se intestati a componenti del nucleo familiare, con revoca della confisca di prevenzione nel resto. Questa Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con sentenza del 16/5/2018 rigettava il ricorso proposto da ON GI avverso il decreto della Corte di appello. 3. Successivamente ON GI, con istanza depositata in data 1/9/2019, ha proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., chiedendo la revoca della misura di prevenzione, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 24 e 25 del 2019 che hanno dichiarato - per quanto qui rileva - l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 159/2011 nella parte in cui prevede che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. possa applicarsi anche ai soggetti che "debbano ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici illeciti", eliminando la fattispecie di pericolosità generica di cui si è riconosciuto difettare la chiarezza e precisione dei relativi presupposti applicativi. Il decreto con il quale il 31/3/2020 Tribunale di Latina rigettava l'istanza dell'ON è stato annullato da questa Corte di Cassazione con sentenza del 22/4/2021, senza rinvio, per l'incompetenza funzionale del giudice adito, rilevando la Corte come "in tutte le ipotesi in cui il giudice della cognizione - in prevenzione - non risulti aver individuato con assoluta precisione la fattispecie legale di pericolosità o risulti aver compiuto un inquadramento "misto", è evidente che l'apprezzamento giurisdizionale dell'incidenza del decisum del giudice delle leggi non potrebbe essere quello del mero incidente esecutivo, dovendosi necessariamente riaprire uno spazio valutativo, sia in fatto che in diritto". Ha, quindi, disposto trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 La Corte di Appello di Perugia con decreto del 6/10/2021 ha rigettato il ricorso proposto dall'ON, ritenendo che la posizione di questo rientrava comunque nella previsione, tutt'ora conforme alla Costituzione, disciplinata dall'art. 4 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 159/2011 con riferimento alla possibilità di applicare misure di prevenzione ai soggetti che "per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività illecita", come indicato dall'art. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo. 4. Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione l'ON, articolando tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione per non aver considerato il provvedimento impugnato che la misura di prevenzione era stata fondata in via esclusiva sulla previsione di cui all'art. 1 lett. a) del d.lgs. n. 159 del 2011 successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima sicché, eliminata dal giudice delle leggi la fattispecie di pericolosità generica, la Corte era tenuta all'annullamento della misura di prevenzione: invece, con motivazione apparente o illogica, il giudice dell'istanza di revocazione aveva operato un mero rinvio al contenuto del provvedimento che aveva disposto la misura. 2 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte perugina, violando i principi espressi anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24/2019, non avrebbe effettuato la verifica incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti presupposto della pericolosità sociale di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lvo n. 159/2011 limitandosi ad affermare, invece, la sussistenza di condotte truffaldine non meglio specificate, non essendo stato individuato alcun delitto di truffa o di riciclaggio commesso dall'ON, che si riferisce essere incensurato. Il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, si sarebbe limitato a prendere come riferimento quanto affermato dalla Corte di appello di Roma, limitatasi a sua volta ad apprezzare il contenuto della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'ON per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, senza confrontarsi con la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riformato la pronuncia del GUP. Disattendendo anche le prescrizioni di cui alla pronuncia di questa Corte del 22/4/2021, che aveva riconosciuto doversi "necessariamente riaprire uno spazio valutativo, sia in fatto che in diritto", la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare concetti generici, come quello di un'abituale dedizione dell'ON a non meglio precisati traffici delittuosi dai quali sarebbero derivati cospicui profitti destinati in tutto o in parte alle necessità proprie o della propria famiglia. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli art. 42 e 25 Costituzione , con riferimento agli artt. 1 comma 1 lett. b), 4 comrna 1 lett. c) e 16 comma 1 lett. a) e 24 del D. Lvo n. 159/2011, e violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale 1 della CEDU: ad avviso del ricorrente sarebbe stato violato il principio di prevedibilità da parte dei consociati delle limitazioni dei propri diritti conseguenti a determinate condotte, richiamato anche dalla sentenza della CEDU De TO contro Italia, dalla stessa pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/2019, invece, più volte menzionata, in coerenza con la tutela del diritto di proprietà posta dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. e dagli art. 1 del protocollo addizionale 1 della CEDU: proprio in virtù dei principi richiamati dalla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale, dovrebbe ritenersi che le disposizioni normative al tempo delle condotte attribuite all'ON non erano connotate dal requisito della prevedibilità, per cui si imponeva la revocazione della misura della confisca applicata al ricorrente. 5. Con requisitoria scritta dell'8/4/2022 il PG, nella persona dell'Avvocato Generale UA IA, ha chiesto il rigetto del ricorso, per avere il provvedimento impugnato correttamente applicato i principi posti da questa Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3513 del 16/12/2021, riconoscendo con motivazione non apparente l'autonomia e sufficienza della valutazione di pericolosità effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 6. Con memoria di replica in data 27/5/2022 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, deducendo non essere stato verificate dal provvedimento 3 impugnato l'autonomia e l'autosufficienza del "titolo" di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, nemmeno sotto il profilo dell'assenza o rnera apparenza di motivazione. 2. La Corte di appello di Perugia, infatti, risulta aver correttamente applicato i principi di diritto affermati in tema di misure di prevenzione da questa Corte di legittimità, a sezioni unite, secondo cui la Corte di cessazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit.. (...) fermo restando che l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) deve accompagnarsi la verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo ed autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura della pericolosità sociale dichiarata incostituzionale ed idoneo - nella prospettazione del giudice di merito- ad offrire integrale fondamento del provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto", sicché è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a). (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Rv. 282474). Il provvedimento impugnato, infatti, si è conformato a tali principi di diritto laddove ha evidenziato, in primo luogo, che - contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso - la misura di prevenzione non era fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma anche precisi elementi di fatto che avevano portato a riconoscere che l'ON, per la condotta ed il tenore di vita, doveva ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività illecita, così come indicato dall'art. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo, ed ha quindi rilevato come, sulla base di tali concreti elementi di fatto, la misura di prevenzione adottata, come confermata dalla Corte di appello di Roma e dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 2018/40913, fosse ancora conforme alla norma di riferimento, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale. 4 Lungi dal richiamarsi alla sentenza del GUP del Tribunale di Napoli nella parte - poi riformata in appello - in cui questa aveva condannato l'ON per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, il provvedimento impugnato ha riportato ampi stralci del decreto della Corte di appello di Roma del 14/9/2017, avallato dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 2018/40913, ripetutamente richiamata dalla Corte perugina, che sulla base di un'ampia ricognizione del materiale probatorio valutato in sede penale, costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, conversazioni intercettate e indagini della Guardia di Finanza, accompagnate da plurime verifiche documentali, ha riconosciuto il coinvolgimento dell'Asc:ione, tramite lo svolgimento di attività di rivendita di autoveicoli, in sistematiche condotte truffaldine nel settore dei falsi sinistri stradali e in quello, correlato, delle operazioni di finanziamento alla clientela. Con la movimentazione di tre specie di titoli, che venivano poi presentati in cassa dall'Alcione, dai suoi congiunti e da società facenti capo ai predetti usufruendo dello status di clienti preferenziali, soprattutto della Banca Antonveneta di GI in Campania, veniva così assicurata una notevole liquidità, propiziata dalla disponibilità di una pluralità di conti correnti, da un elevato numero di transazioni finanziarie, dall'effettuazione giornaliera di cambio di assegni intestati a terzi, e dal cambio di assegni di cassa con richiesta di assegni circolari, intestati ai presentatori allo sportello (così la sentenza di questa Corte di Cassazione, sezione sesta n 40913 del 16/5/2018, richiamata dal provvedimento impugnato, con il quale questo si integra, e che espressamente sulla base di tali elementi ha evidenziato l'irrilevanza del giudicato assolutorio riguardante la partecipazione al clan camorristico o il suo concorso esterno) Richiamando anche i consolidati principi di diritto secondo cui nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819), pertanto, la Corte perugina ha riconosciuto l'abitualità di condotte di truffa commesse dall'ON in un significativo arco temporale, condotte che avevano effettivamente generato profitti tali da costituire una rilevante fonte di reddito per il medesimo, ed ha ricordato a tal proposito come la Corte di Appello di Roma avesse dato conto, alla luce degli accertamenti peritali svolti, di come - ad eccezione degli anni 2005 e 2008 - fosse emersa una situazione caratterizzata da una sperequazione complessiva dei redditi nel periodo 2001/2010, da un'esiguità dei redditi dichiarati negli anni precedenti il 2000 e quindi da una inidoneità delle risorse lecite, conseguite nel decennio precedente, a giustificare gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo di ritenuta pericolosità sociale, come riportato nei prospetti di cui da conto la pronuncia della Corte di appello di Roma (cfr. pag. 7 del provvedimenti impugnato). Con argomentazioni esaustive e non certo apparenti, pertanto, la Corte di appello di Perugia ha dato conto delle ragioni che hanno consentito di riconoscere la 5 sussistenza di elementi di fatto di per sé sufficienti a ritenere l'ON rientrare nella previsione disciplinata dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lvo n. 159/2011, con riferimento alla possibilità di applicare misure di prevenzione a soggetti che "per la condotta ed il tenore di vita della ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano adeguatamente, anche in parte, di proventi di attività illecite", come indicato dall'art. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo, norma tuttora in vigore in quanto non viziata da genericità delle conseguenze delle condotte ivi delineate né dalla dedotta imprevedibilità delle loro conseguenze, ancorate ai precisi elementi di fatto, dinanzi riepilogati, dai quali sono stati desunti i presupposti che ancora legittimano il provvedimento ablatorio. 3. Non ricorrendo alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, nemmeno sotto il profilo dell'assenza o mera apparenza di motivazione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside Luciaefmperiali Geppino P go
sentite le conclusioni del PG, nella persona dell'Avvocato Generale UA IA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria del difensore avv. FRANCESCO BERTOROTTA, in data 27/5/2022, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 21/1/2016 il Tribunale di Latina applicava ad ON GI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ritenendolo socialmente pericoloso, unitamente ad ON MI ed ON GI, ai sensl dell'art. 4 lett. a) del D.Lvo n. 159/2011 quali "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., e disponeva la confisca di tutti i beni immobili o mobili registrati ad essi direttamente o indirettamente riferibili. 2. Con decreto del 14/9/2017 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Latina, revocando la misura della sorveglianza speciale di P.S. che era stata applicata ad ON GI, ON MI ed ON GI, ravvisando solo nei confronti del primo i profili di pericolosità generic:a di cui agli artt. 1 comma 1 lett. a) e b) e 4 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 159/2311 e limitando la confisca ai soli cespiti acquisiti da ON GI tra il 2002 e il 2010, esclusi gli anni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34383 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 03/06/2022 2005, 2006 e 2008, anche se intestati a componenti del nucleo familiare, con revoca della confisca di prevenzione nel resto. Questa Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con sentenza del 16/5/2018 rigettava il ricorso proposto da ON GI avverso il decreto della Corte di appello. 3. Successivamente ON GI, con istanza depositata in data 1/9/2019, ha proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., chiedendo la revoca della misura di prevenzione, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 24 e 25 del 2019 che hanno dichiarato - per quanto qui rileva - l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 159/2011 nella parte in cui prevede che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. possa applicarsi anche ai soggetti che "debbano ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici illeciti", eliminando la fattispecie di pericolosità generica di cui si è riconosciuto difettare la chiarezza e precisione dei relativi presupposti applicativi. Il decreto con il quale il 31/3/2020 Tribunale di Latina rigettava l'istanza dell'ON è stato annullato da questa Corte di Cassazione con sentenza del 22/4/2021, senza rinvio, per l'incompetenza funzionale del giudice adito, rilevando la Corte come "in tutte le ipotesi in cui il giudice della cognizione - in prevenzione - non risulti aver individuato con assoluta precisione la fattispecie legale di pericolosità o risulti aver compiuto un inquadramento "misto", è evidente che l'apprezzamento giurisdizionale dell'incidenza del decisum del giudice delle leggi non potrebbe essere quello del mero incidente esecutivo, dovendosi necessariamente riaprire uno spazio valutativo, sia in fatto che in diritto". Ha, quindi, disposto trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 La Corte di Appello di Perugia con decreto del 6/10/2021 ha rigettato il ricorso proposto dall'ON, ritenendo che la posizione di questo rientrava comunque nella previsione, tutt'ora conforme alla Costituzione, disciplinata dall'art. 4 comma 1, lett. c) del D.Lvo n. 159/2011 con riferimento alla possibilità di applicare misure di prevenzione ai soggetti che "per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività illecita", come indicato dall'art. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo. 4. Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione l'ON, articolando tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione per non aver considerato il provvedimento impugnato che la misura di prevenzione era stata fondata in via esclusiva sulla previsione di cui all'art. 1 lett. a) del d.lgs. n. 159 del 2011 successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima sicché, eliminata dal giudice delle leggi la fattispecie di pericolosità generica, la Corte era tenuta all'annullamento della misura di prevenzione: invece, con motivazione apparente o illogica, il giudice dell'istanza di revocazione aveva operato un mero rinvio al contenuto del provvedimento che aveva disposto la misura. 2 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte perugina, violando i principi espressi anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24/2019, non avrebbe effettuato la verifica incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti presupposto della pericolosità sociale di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del D.Lvo n. 159/2011 limitandosi ad affermare, invece, la sussistenza di condotte truffaldine non meglio specificate, non essendo stato individuato alcun delitto di truffa o di riciclaggio commesso dall'ON, che si riferisce essere incensurato. Il provvedimento impugnato, ad avviso del ricorrente, si sarebbe limitato a prendere come riferimento quanto affermato dalla Corte di appello di Roma, limitatasi a sua volta ad apprezzare il contenuto della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'ON per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, senza confrontarsi con la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riformato la pronuncia del GUP. Disattendendo anche le prescrizioni di cui alla pronuncia di questa Corte del 22/4/2021, che aveva riconosciuto doversi "necessariamente riaprire uno spazio valutativo, sia in fatto che in diritto", la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare concetti generici, come quello di un'abituale dedizione dell'ON a non meglio precisati traffici delittuosi dai quali sarebbero derivati cospicui profitti destinati in tutto o in parte alle necessità proprie o della propria famiglia. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli art. 42 e 25 Costituzione , con riferimento agli artt. 1 comma 1 lett. b), 4 comrna 1 lett. c) e 16 comma 1 lett. a) e 24 del D. Lvo n. 159/2011, e violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale 1 della CEDU: ad avviso del ricorrente sarebbe stato violato il principio di prevedibilità da parte dei consociati delle limitazioni dei propri diritti conseguenti a determinate condotte, richiamato anche dalla sentenza della CEDU De TO contro Italia, dalla stessa pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/2019, invece, più volte menzionata, in coerenza con la tutela del diritto di proprietà posta dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. e dagli art. 1 del protocollo addizionale 1 della CEDU: proprio in virtù dei principi richiamati dalla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale, dovrebbe ritenersi che le disposizioni normative al tempo delle condotte attribuite all'ON non erano connotate dal requisito della prevedibilità, per cui si imponeva la revocazione della misura della confisca applicata al ricorrente. 5. Con requisitoria scritta dell'8/4/2022 il PG, nella persona dell'Avvocato Generale UA IA, ha chiesto il rigetto del ricorso, per avere il provvedimento impugnato correttamente applicato i principi posti da questa Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3513 del 16/12/2021, riconoscendo con motivazione non apparente l'autonomia e sufficienza della valutazione di pericolosità effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 6. Con memoria di replica in data 27/5/2022 la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, deducendo non essere stato verificate dal provvedimento 3 impugnato l'autonomia e l'autosufficienza del "titolo" di cui alla lett. b) dell'art. 1, comma 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, nemmeno sotto il profilo dell'assenza o rnera apparenza di motivazione. 2. La Corte di appello di Perugia, infatti, risulta aver correttamente applicato i principi di diritto affermati in tema di misure di prevenzione da questa Corte di legittimità, a sezioni unite, secondo cui la Corte di cessazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit.. (...) fermo restando che l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) deve accompagnarsi la verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo ed autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura della pericolosità sociale dichiarata incostituzionale ed idoneo - nella prospettazione del giudice di merito- ad offrire integrale fondamento del provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto", sicché è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a). (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Rv. 282474). Il provvedimento impugnato, infatti, si è conformato a tali principi di diritto laddove ha evidenziato, in primo luogo, che - contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso - la misura di prevenzione non era fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma anche precisi elementi di fatto che avevano portato a riconoscere che l'ON, per la condotta ed il tenore di vita, doveva ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività illecita, così come indicato dall'art. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo, ed ha quindi rilevato come, sulla base di tali concreti elementi di fatto, la misura di prevenzione adottata, come confermata dalla Corte di appello di Roma e dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 2018/40913, fosse ancora conforme alla norma di riferimento, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale. 4 Lungi dal richiamarsi alla sentenza del GUP del Tribunale di Napoli nella parte - poi riformata in appello - in cui questa aveva condannato l'ON per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, il provvedimento impugnato ha riportato ampi stralci del decreto della Corte di appello di Roma del 14/9/2017, avallato dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione n. 2018/40913, ripetutamente richiamata dalla Corte perugina, che sulla base di un'ampia ricognizione del materiale probatorio valutato in sede penale, costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, conversazioni intercettate e indagini della Guardia di Finanza, accompagnate da plurime verifiche documentali, ha riconosciuto il coinvolgimento dell'Asc:ione, tramite lo svolgimento di attività di rivendita di autoveicoli, in sistematiche condotte truffaldine nel settore dei falsi sinistri stradali e in quello, correlato, delle operazioni di finanziamento alla clientela. Con la movimentazione di tre specie di titoli, che venivano poi presentati in cassa dall'Alcione, dai suoi congiunti e da società facenti capo ai predetti usufruendo dello status di clienti preferenziali, soprattutto della Banca Antonveneta di GI in Campania, veniva così assicurata una notevole liquidità, propiziata dalla disponibilità di una pluralità di conti correnti, da un elevato numero di transazioni finanziarie, dall'effettuazione giornaliera di cambio di assegni intestati a terzi, e dal cambio di assegni di cassa con richiesta di assegni circolari, intestati ai presentatori allo sportello (così la sentenza di questa Corte di Cassazione, sezione sesta n 40913 del 16/5/2018, richiamata dal provvedimento impugnato, con il quale questo si integra, e che espressamente sulla base di tali elementi ha evidenziato l'irrilevanza del giudicato assolutorio riguardante la partecipazione al clan camorristico o il suo concorso esterno) Richiamando anche i consolidati principi di diritto secondo cui nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819), pertanto, la Corte perugina ha riconosciuto l'abitualità di condotte di truffa commesse dall'ON in un significativo arco temporale, condotte che avevano effettivamente generato profitti tali da costituire una rilevante fonte di reddito per il medesimo, ed ha ricordato a tal proposito come la Corte di Appello di Roma avesse dato conto, alla luce degli accertamenti peritali svolti, di come - ad eccezione degli anni 2005 e 2008 - fosse emersa una situazione caratterizzata da una sperequazione complessiva dei redditi nel periodo 2001/2010, da un'esiguità dei redditi dichiarati negli anni precedenti il 2000 e quindi da una inidoneità delle risorse lecite, conseguite nel decennio precedente, a giustificare gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo di ritenuta pericolosità sociale, come riportato nei prospetti di cui da conto la pronuncia della Corte di appello di Roma (cfr. pag. 7 del provvedimenti impugnato). Con argomentazioni esaustive e non certo apparenti, pertanto, la Corte di appello di Perugia ha dato conto delle ragioni che hanno consentito di riconoscere la 5 sussistenza di elementi di fatto di per sé sufficienti a ritenere l'ON rientrare nella previsione disciplinata dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lvo n. 159/2011, con riferimento alla possibilità di applicare misure di prevenzione a soggetti che "per la condotta ed il tenore di vita della ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano adeguatamente, anche in parte, di proventi di attività illecite", come indicato dall'art. 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo, norma tuttora in vigore in quanto non viziata da genericità delle conseguenze delle condotte ivi delineate né dalla dedotta imprevedibilità delle loro conseguenze, ancorate ai precisi elementi di fatto, dinanzi riepilogati, dai quali sono stati desunti i presupposti che ancora legittimano il provvedimento ablatorio. 3. Non ricorrendo alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, nemmeno sotto il profilo dell'assenza o mera apparenza di motivazione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside Luciaefmperiali Geppino P go