Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva, e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Nella fattispecie, relativa al concorso tra la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di consentire agi organi della Polizia Stradale l'accertamento dello stato di alterazione, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva escluso l'ipotesi di continuazione definendo la guida in stato di ebbrezza causata da imprudenza e negligenza).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza e continuazioneAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2004, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
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* 1285/0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/11/2004
SENTENZA
N. 1631, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. D'URSO GIOVANNI
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott. OLIVIERI RENATO
N. 022192/2003 11 2. Dott. BATTISTI MARIANO
"I 3. Dott. TUCCIO GIUSEPPE
4.Dott.LICARI CARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/03/1971 1) LI ADRIANO
avverso SENTENZA del 14/10/2002
GIUDICE DI PACE di PORDENONE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
LICARI CARLO
Udit i difensor Avv. scaz Cedrangolo, del ricorso OSSERVA
Con sentenza del 14/10/2002 il Giudice di pace di Pordenone ha affermato la colpevolezza di
IL RI in ordine alle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza alcoolica e di rifiuto di consentire l'accertamento di tale stato da parte degli organi di polizia stradale ascrittegli, condannandolo, per ciascuno di detti reati, alla pena di Euro 1000,00 di ammenda e applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.
Avverso tale sentenza ha, per mezzo del difensore, proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando l'erroneità del disconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati,
non essendo spiegabile la ragione impeditiva adotta in sentenza, frutto della scelta imprescrutabile del giudice di considerare colposa la condotta di guidare in stato di ebbrezza e, viceversa, dolosa quella di rifiutare di sottoporsi all'alcooltest.
Il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del motivo addotto dal ricorrente.
Non è revocabile in dubbio che vi sia concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al secondo comma dell'art. 186 del nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed il sesto comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di polizia stradale).
Cio' in quanto diversa e' la ratio dei due precetti: il sesto comma del citato articolo, infatti, ha fine l'ulteriore mente, rispetto al secondo comma, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attivita' di controllo per la sicurezza stradale.
Quanto sopra premesso non impedisce, tuttavia, al giudice di verificare se tra le due contravvenzioni concorrenti sia possibile, nel caso concreto, ravvisare la medesimezza del disegno criminoso ai fini del riconoscimento del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 81 cpv. c.p.
La valutazione a quei fini fatta, nel caso di specie, dal Giudice di pace si appalesa giuridicamente corretta e immune da vizi di logicità, in quanto è aderente al principio giuridico affermato da questa Corte, secondo cui la continuazione puo' essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, perche' la richiesta unicita' del disegno criminoso e' di natura intellettiva, da intendersi come ideazione contemporanea di piu' azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali.
Il Giudice di pace di Pordenone, infatti, non ha ravvisato la continuazione tra le due contravvenzioni addebitate al ricorrente, proprio perché ha persuasivamente spiegato in sentenza di avere ritenuto, sulla scorta della valutazione delle risultanze probatorie, che il ricorrente si sia
1 voluto porre alla guida dell'autovettura non già deliberatamente in stato di ebbrezza, ma per colpa originata da imprudenza, e che, al contrario, abbia rifiutato successivamente di sottoporsi all'alcooltest con volontà diretta al fine di frapporre ostacoli all'accertamento richiestogli dagli organi di polizia stradale, sicchè la eterogeneità dell'elemento soggettivo come sopra accertato ha reso legittima l'esclusione della contemporanea ideazione fin dall'inizio, da parte del contravventore, delle azioni illecite poi commesse in tempi diversi.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata nella misura di cui al dispositivo, tenuto dei profili e dell'entità della colpa riconoscibile nella condotta processuale adottata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il giorno 25 Novembre 2004.
П est.At ca nConsigliefe Il Presresidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITA IN CANCELLERIA
0301 1 9 GEN. 2005
ACTE DI CANCELLERIA
AR Angeli!!!
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