Sentenza 11 gennaio 1995
Massime • 2
L'attribuzione al servizio tecnico amministrativo ospedaliero di compiti di gestione e manutenzione comporta l'affidamento allo stesso di specifiche attività di controllo su tutti gli interventi di competenza, sulla scelta delle ditte appaltatrici a cui gli interventi vengono affidati e di vigilanza sui lavori svolti in fase sia di esecuzione che di collaudo. Tali compiti fanno capo al soggetto che, a prescindere dalla qualifica rivestita formalmente e dal titolo di studio posseduto, esercita in concreto le funzioni di responsabile del servizio e si estendono a tutti gli altri connessi con il loro svolgimento.
Qualora all'interno di un ospedale vengano eseguiti lavori dell'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l'obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell'attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell'attività nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico o un paramedico, che l'erogazione avvenga regolarmente. (Fattispecie relativa a decesso di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio postoperativo potassiolo di azoto anziché ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/1995, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1995 |
Testo completo
M 5 8 3 REPUBBLICA ITALIANA
4 Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 11.1.85
-
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 72 Dott. Vineup AURIEMMA Presidente
1. Dott. facíano SARTORIO D'ANALISTA Consigliere REGISTRO GENERALE
M ichele NAPPI 29292/94 2. »
N.
Darsole AVITABILE 3.
fov SCHERILLOпашш 4. »
CORTE SUPRA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFISH PIE
SENTENZA Richiesta studio dal Sole 24 ore. sul ricorso proposto da per/dintt: 2000 26 APR 1995
1) TI IS CANCELLIERE
2) DI LU
3) CIRILLO Automo 29DIC 1993199CORTE SUPR A DI CASSA ZIONE: IL CANCELLIERE 4/ BINFANTE Mauri No 4> COPIE Ric issu pia esecutivá diva Ferre per airitá 132000+18 avverso la sentenza
5 GIU. 1995-卝 dillo Corte d'Appello di l e CANCELLIERE die 18 декого 1984 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, aT STG. Bec per diritti L. 3000 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere 11 2661 9VW 9-
A. Spinosi Roma IL CANCELLIERE Mud 82
Rilasciata copia studio al MIG/ fair couls FERRARAcare per diritti 3000
+ 23 GIU, 1998 Udito, per la parte civile, l'avv.
IL CANCELLIERE che ha chiesto il rifetto di tutt i
WoWandin alle wote se tte CORTE SUSTER DICASSAZIONE Versi UFFICIO COPE Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Richic a conta studio dal Sig. BOTSONA Generale por diritti 3000 rett. Sebastiano SURACI
280TI 1998 che ha concluso per il rigetto dei versi IL CANCELLIERE
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CORTE SUPREMA PICASSAZIONE
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FATTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE In data 12 gennaio 1989 nella sala operatoria del reparto Richiesta copia studio dal Sig. MATRONE di ginecologia dell'ospedale Valduce di Como decedeva al
3000 per diritti L. termine di unun intervente chirurgies, la paziente RE Domings " GOIJ 2000 il
IL CELLIERE alla quale era stato somministrato nella fase di risveglie
LIRE 3000 ratorio pretessido d'azoto anzichè ossigeno.postoperate CANCELLERIA
Si accertava che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull'impianto di pregazione dei gas medicali e
CD638375 di anestesia erano stati invertiti i tub di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dall (sitedeig s erogati alle bocchette sulla consolle dell'aneste-
si'sta.
All'esito dell'istruttoria, mentre veniva prosciolte per non aver commesso il fatto AJ RR, assistente
пожилийнanestesista incaricato di operare ne ale intervento chirurgice, venivane rinviati a giudizio per rispondere delirich di omioidie colpese IN IA, primaricanestesista responsabile del reparte di anestesia dell'ospedale,
FA. IZ e LO TO, materiali esecutori dei laveri sulle condutture, TI Elie, quale spen-
sabile all'interno dell'ospedale della gestione e manuten-
zione degli impianti e DI CA TO, esecutere materiale delle-derivazioni all'interno della sala operatoria.
Con sentenza del 1 dicembre 1992 il Tribunale di Come, (di colpe j ritenute l concorso in misura paritaria dei soli FA, .
liiujutati
LO TI, concesse a tuttime attenuanti generi-
che, li condannava alle pene rispettivamente di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno (LO e TI) e di anni uno di reclusione il TE per il rite abbreviate prťscelte,. Provvedevajinoltre, in ordine alle statuizioni
-
civili in favore delle parti civili costituite. Assolveva,
invece, il IN e il DI CA perchè il fatto non costi-
tuisce reate.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appelle
di Milano riformava parzialmente la precedente sentenza del Tribunale e, ritenuta la colpa concorrente in misura
C paritaria anche del primarie anestesiste IN, le cen- I
D
dannava con le attenuanti generiche alla pena di anni une di reclusione estendende nei suoi confronti le statui-.
ziani civili in via solidale oen gli altri imputati. Avverse la predetta sentenza hanno propostorice rse per sassazione tutti gli imputati deducendole seguenti ensure.
DIRITTO
07750
-Ricorrente TI Violazione di legge e illogicità¨
di motivazione (motive unice).
L'impugnata sentenza sarebbe erronea ed illogica nel-
l'affermare la responsabilità del ricorrente perchè:
a) nel periodo di tempe in cui avvenne il fatale scambio dei tubi il TI era assente per ferie e sostituito a tale Pini, nei cui confronti non si procedette nenalmente;
: 5in
b) l'unica verifica compiuta dal rima del mortale incidente e cioè quella effettuata il 5/1/1990 sulle deriva-
zioni dei tubi nella sala operatoria, era soltanto un collaudo provvisorio sottoscritto insieme all'esecutore del lavoro
DE CA 'che venne assolte. '
Le censura sono infondate.
L'attribuzione, prevista dall'art. 491 del D.P.R. 129/1969,
al servizio tecnico aministrativo osp edaliero dià compiti di gestione e manutenzione comporta l'affidamento al servizio medesimo di specifiche attività di controllo su tutti gli interventi di competenza, sulla scelta delle ditt appaltatrici a cui gli interventi vengono affidati e di vi-
gilanza sulle lavoro svolto sia in fase di esecuzione che in fase di collaudo.
I compiti di cui alle citate norme fanno capoal soggetto che, a prescindere dalla qualifica rivestita formalments e dal titolo di studio posseduto, esercita in concrete le funzioni di responsabile del servizio e si estendono a tuttti gli atti connessi con lo svolgimento dei compiti medesimi.
Correttamente, hindi, l'impugnata sentenza ha individuato
la colpa del TI, che di fatto era preposto ai predettti compiti, collocandola (detta colpa) in tutto l'arco temporale dei lavori e non soltanto nel momento della verifica effet-
tuata dal DE CA e ponendola in relazione con le numerose altre negligenze accertate in tutta l'attività di gestione 6
RICORSO AN e LO
I motivo Violazione di legge (art.41 C.P.p
Secondo i ricorrenti la sentenza d'appelle non avrebbe tenuto conto che il negligente collaudo eff ettuato dal
BALETTI e dal DI CA costituì un fatto re causale eccezio-
nale sopravvenute che, in quante tale, interru ppe il nessa:
eziologica tra la sentensa== condotta dei ricorrenti e lo evento.
•
La censura è infondata
1 giudici d'appelle hanno affermato la responsabilit à del
LO e del FA ritenende, in base a lle risultanze A
C
I
.precessuali, che le loro cenfette furono idone D
e a usare
HIPREMA l'evento indipendentemente dalle successive Condette altrui.
Ed infatti nessuno dei due tecnici, nelle svelgimento dei rispettivi compiti, si curò di verificare la c orrispen-
denza dei gas erogati nelle condutture : nè il CIRILOTe che
le derivazioni apponendo lematerialmente eseguì k relative targhette indicatrici dei gas e firmò il r elative rapporto verbale di montaggio in cui garantiva l'impossibilità
nell'inserimento dei raccordi, nè il FA di errore the eseguì la modifica della parte terminale dell'impian to nella sala operatoria consegnando poi il lavere al DE CA.
Deve concludersi che l'impugnata sentenza ha correttamen te applicato i principi in materia di causalità adeguata e di concorse di cause' Ed infatti, quando, in relazione ai fatti 7 accertati, si può ritenere che ciascuna condotta colposa
è stata sufficiente, di per sè sola, a determinare l'evento,
ciascun agente ne risponde autonomamente.
II motive Man canza di motivazione in ordine alla pena.
1
censura è infondata. La
Le esaurienti e corrette ragioni fornite dall'impugnata sentenza in ordine alla ritenuta equivalenza causal saloftra le
Que condotte dei ricorrenti costituiscono più che ampia motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla misura paritaria di esso.
RICORSO IN SAZIONE I motiv Violazione di legge e difetto di motivazione
Vo -
in ordine alla responsabilità per colpa.
La censura è infondata.
Quando, come nel caso in esame, all'interno di un ospedale siano stati eseguiti lavori sull'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad sala operatoria, l'obbligo di verificarne il corretto di garantire che la ripresa dell'attivi- una funzionamento al fine senza pericolo per tà chirurgica avvenga en paziente in dipendenza dei lavori eseguiti, spetta non sol-
'
amministrativo della strut- tanto al responsabile tecnico tura sanitaria e ai soggetti ai quali è demandata la mate-
riale esecuzione dei lavori, ma anche al primario ospeda-
anestesia, il quale ha liero responsabile del reparto di l'obbligo, prima li consentire la ripresa della attività nel-
la sala operatoria, di accertarsi, direttamente o delegando
'un medico un paramedico, che l'erogazione avvenga regolar-
ente.
Quando, bome nel case dispecies, l'ospedale disponga
Idi apparecchi idonei a misurare o rivelare i gas medicali
(moniter Cardiocap, ossimetro), spetta al primario responsa-
:bile del reparto di anestesia impartire le opportune disposi-
zioni perchè, quantomeno in occasione del primo intervento operatorio effettuato dopo l'esecuzione dei lavori sullċim-
pianto di erogazione dei gas, detti apparecchi vengano utiliz-
zati nella fase di ventilazione postoperatoria così da inter-
venire prontamente in caso di segnali anomali.
I predetti obbligni discendono, come ha ritenu
A
to l'impu-
S
S
wa
A
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Snata sentenza, sia dall'art.7 del D.P.R.128/1969 che, in
D
via generale, affida al medico la responsabilità della vita
2 1 malato, che, pil specificamente, dall'art.63 del
D.P.R.761/1979, che attribuisce al medico in posizione apicale i compiti di direzione, istruzione e programmazione dell 'unità
operativa che a lui fa capo.
Detti obblighi trovano un più generale fondamento nella diligenze e prudenza che, come correttamente affermato nella
,bentenza, sono richiete in relazione a parti olari situa-
zioni di rischio (quale, appunto, la ripresa delle attività
chirurgiche in un salaun sala operatoria dopo lavori suali impianti i ione dei As medicali), a chi (come appunto il medico 9
direttore di reparto ospedaliero) è investito di autonomi poteri decisionale.
E' quindi da condividersi l'affermazione della fesponsabilità profesionale del IN sotto il profilo sia della colpa generica che della colpa specifica.
"estano assorbiti nel giudizio di responsabilità profes-
sionale gli altri profili di responsabilità pure conside- rati dall'impugnata sentenza(aa titolo do custodia e per esercizio di attività pericolesa).
II motivo Difetto di motivazione in ordine alla pena.
-
La ritenuta equivalenza causale della condotta delIN
rispetto a quelle degli altri imputati, su cui ampiamente motiva la sentenza impugnata in punto di responsabilità,
implicitamente giustifica il trattamento sanzionatorios adottato per il ricorrente, che, in relazione al rito,
il medesimo dezgi altri imputat 10 AM 37
9 VI
La censura è, pertanto, infondata. Tutti i ricorsi vanne pertanto, rigettati con conse guente condanna dei ricorrenti, in solido al-pagamentei SPR Diva
tra loro e col responsabile civile, al pagamento delle spese processuali nonchè ciascuno al la sanzione pecuniatia di un milione di lire, che dispone atteso il rigetto di tutte le censure proposte.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamente in solido delle spese sostenute dalle parti civili per il pre- : ло
sente grade di giudi̟zie liquidate come da dispositive chze segue.
P.
2. M.
La Corte rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti in selido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di lire 1.000.0000 alla Cassa delle Ammende.
Cendanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili AB TE e AB AN che liquida in complessive L.
4.000.0000 per unicità di difesa
Rome, It fluein's 1995Коша
H Pu duche NOIZYSSE l'epaone Viz Qu Kehull May
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 24 APR. 1995
IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA S A Osvaldo Ascanio Z E V
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