Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7848 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
UD. 06.02.2000 Reg. Gen. N. 5741/99 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE PONOME D784 89 0 UFFICIO Richiesta copia studio dal Sig. per diritti 300IL SOLE 24 ORE CORTE SUI REMA DI CASSAZIONE LA SEZIONE 2a CIVILE IL CANCELLIEHE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Скои 18090 Dott. Gaetano GAROFALO Presidente Rep. 2871 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 5741/99 proposto Oggetto: Impugnazione da delibera assembleare. RO IE, EL LC, PIGNATA- RO MA AZ, AL MA PI, BU US, PIGNATARO NELLA, SPICCALUNTO SALVATORE, IC UN, LI BA, BU TO, DE MO GIUSEPPE, LO GIOVANNI- NA, LB AN, CC OR MA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Muggia n. 43, presso lo studio dell' Avv. Pietro G. Gigante che li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. 225/01 RICORRENTI
contro
CENTRO RESIDENZIALE MONTECARLO, in persona dell' Amministratore p.t. Marcello Dominici, elettivamente domici- liato in Roma, Via G. Mazzini n. 120, presso lo studio dell' Avv. Maurizio Cecconi che lo rappresenta e difende come da procu- ra in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e
contro
EZ HE e EZ VE INTIMATE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2214/98 del 28.04 / 24.06.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.2.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Maurizio Cecconi. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.10.1995, LO Roma- niello e altri condomini, comproprietari di lotti nel comprenso- rio di RC di AN FL (Roma), convenivano innanzi al Tribunale di Roma il Centro Residenziale Montelar- co (in seguito solo Centro) al fine di sentir dichiarare la nullità 2 delle delibere dallo stesso adottate il 29.10.94, il 21.1.95 e il 10.6.95 per illegittima convocazione dell'assemblea. Costituitosi il Centro contestava le avverse richieste, chie- dendone il rigetto. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale dichiarava la nullità delle delibere del 29.10.94 e del 21.1.95 perché il Centro non aveva provato di aver regolarmente convocato tutti i comunisti e, particolarmente, quelli assenti a dette assemblee;
nonché la nullità della delibera del 10.6.95 perché gli organi del Centro non erano legittimati alla convocazione dell'assemblea giacché con precedente ordinanza del 17.2.95 il G.I. di altra causa aveva sospese le delibere del 29.1.94 e 13.6.96 rispettivamente di costituzione del Centro stesso e di approvazione del regola- mento di amministrazione delle cose comuni. Il gravame proposto dal Centro veniva accolto dalla Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 2214/98 del 28.04 / 24.06.1998, in totale riforma della decisione del Tribunale, di- chiarava la validità delle tre delibere assembleari assunte dal Centro in data 29.10.94, 21.1.95 e 10.6.95. Premesso che non era verificabile, per mancanza agli atti S della relativa documentazione l'assunto del Centro che l' ordi- nanza di sospensione del G.I. sarebbe stata emessa in data 24.2.96 per cui l'assemblea del 10.6.95, siccome avvenuta cir- ca otto mesi prima, sarebbe stata convocata da soggetto a ciò 3 legittimato, osservava la Corte d'appello che, anche ammessa l'ipotesi di inesistenza di tale ente e dei suoi organi, doveva ri- levarsi come fosse necessario, per i partecipanti ad una comu- nione di fatto, che per riunirsi si autoconvocassero, dandone avviso direttamente e/o tramite terza persona nel caso di specie il soggetto indicato come amministratore (a sua volta partecipante alla comunione) a tutti i comunisti, e come, conseguentemente fosse legittimo che, una volta raggiunta la maggioranza, disciplinassero l'uso delle cose comuni ai sensi degli artt. 1105 e 1106 c.c.- Rilevava poi la Corte d'appello che la delibera del 10.6.95, dopo aver illustrato le vicissitudini del Centro, sottolineava la necessità di ratificare “punto per punto" le decisioni già adot- tate con riferimento alle argomentazioni indicate nei rispettivi verbali, regolarmente depositati in visione nel contesto dell' avviso di convocazione, e di delibare su quelle assumende. Pertanto era da escludere che tale delibera fosse priva di auto- noma motivazione e che potesse essere, quindi, considerata nulla perché mera convalida di decisioni altrettanto nulle. Conclusivamente doveva essere dichiarata la validità della de- AR libera del 10.6.95 e conseguentemente delle altre due erro- neamente ritenute nulle dal Tribunale. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazio- ne LO LL e gli altri comproprietari in epigrafe in- 4 dicati, deducendo un solo motivo articolato in vari punti e successivamente illustrato da memoria. Il Centro ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata perché sarebbe stata emessa in "violazione palese dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa vari punti decisivi della
contro
- versia, nonché per violazione e falsa applicazione di norme di diritto". Al riguardo i ricorrenti deducono: 1,a) Il difetto di legittimazione degli organi del Centro a con- vocare l'assemblea del 10.06.95, come riconosciuto dal Tribu- nale, in seguito alla sospensione, disposta con ordinanza del G.I. del 17.02.95, dell'esecutività delle delibere 29.01.94 e 18.06.94 di costituzione di tale Ente di gestione, dolendosi che l'impugnata sentenza, contrariamente al vero, abbia affermato che "in atti non si rinviene l'ordinanza (17.02.95) cui compiu- tamente fa riferimento il Tribunale, indicando anche gli estre- mi della causa e i successivi provvedimenti confermatori”. 1,b) La delibera del 10.06.95, preceduta dall'avviso di con- A vocazione del 24.04.95, era nulla perché presa in violazione dell'art. 2377, ultimo comma, c.c. in quanto relativa a ratifica di altre delibere nulle. Erroneamente la Corte d'appello ha ri- tenuto la validità di tale delibera senza considerare che in 5 detto avviso di convocazione non erano stati indicati i vizi infi- cianti le delibere da ratificare e la volontà di rinnovarle con effetto ex tunc, senza peraltro tener conto che la delibera an- dava adottata con la unanimità di tutti i soci dell'Ente. 1,c) Consegue da ciò che, anche a voler considerare infon- dato il dedotto difetto di legittimazione del Centro a convocare l'assemblea del 10.06.95, la Corte d'appello doveva esaminare tutte le altre eccezioni che riguardavano "il difetto di convoca- zione dell'assemblea, la illegittimità delle deleghe, il difetto della caratura applicata, l'approvazione illegittima di vari punti non facenti parte dei rispettivi ordini del giorno, etc.", come era stato dedotto davanti al Tribunale. 1,d) Per quanto riguarda, in particolare, il sollevato difetto dell'avviso di convocazione di tutti i proprietari lottisti per la delibera del 10.06.95, era stato fatto presente, nel corso della prima fase del giudizio, che alcuni avvisi non recavano la data di ricezione, altri non erano stati recapitati, altri non erano stati consegnati regolarmente in quanto dati ai guardiani del Centro o ad uno solo dei coniugi separati o a un solo compro- M prietario. l'as-1,e) Per quanto riguarda gli avvisi di convocazione per semblea del 21.01.95, erano valide le considerazioni svolte nella comparsa conclusiva del 21.12.96 davanti al Tribunale. 1,f) Per quanto riguarda gli avvisi di convocazione per l'as- semblea del 29.10.94, parimenti erano valide le ragioni espo- ste in tale comparsa conclusiva. 1,g) Consegue che anche l'eccezione di difetto di convoca- zione di tutti i proprietari soci lottisti era, se la Corte d'appello l'avesse presa in considerazione, da ritenersi fondata e perciò le delibere predette anche
per questi motivi
non potevano rite- nersi valide. 1,h) Anche le eccezioni sul difetto di non valida costituzione delle assemblee, di illegittimità delle deleghe, di difetto della caratura applicata e di approvazione di vari punti non facenti parte degli ordini del giorno, risultavano fondate per cui, se fossero state esaminate dalla Corte d'appello, doveva dichia- rarsi la nullità delle delibere impugnate. 1,i) Infine, poiché la delibera del 10.06.95 non aveva ratifi- cato anche la delibera del 29.10.94, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare tutte le eccezioni sollevate in relazione a co- desta ultima delibera.
2. Il motivo è infondato sotto tutti i vari profili. 2,a) In relazione al dedotto difetto di legittimazione degli or- gani del Centro a convocare l'assemblea e ciò in virtù della so- spensione dell'esecutività delle delibere del 29.01.94 e 18.06. 94, la Corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che indipendentemente da tale questio- 7 ww ne, e quindi dall'allegazione dell'ordinanza 17.02.95 che tale sospensione aveva disposto, la assemblea del 10.06.95 era stata legittimamente convocata ed aveva validamente deciso perché, anche ammessa l'ipotesi di inesistenza di tale Ente di gestione e dei suoi organi, doveva rilevarsi come fosse necessa- rio, per i partecipanti ad una comunione di fatto, che per ri- unirsi si autoconvocassero, dandone avviso direttamente e/o tramite terza persona - nel caso di specie il soggetto indicato come amministratore (a sua volta partecipante alla comunio- ne)-a tutti i comunisti, e come, conseguentemente fosse le- gittimo che, una volta raggiunta la maggioranza, disciplinasse- ro l'uso delle cose comuni ai sensi degli artt. 1105 e 1106 c.c.- Tale decisiva ratio decidendi non è stata censurata. 2,b) La dedotta violazione dell'art. 2377, ultimo comma, c.c. non sussiste perché la Corte d'appello ha accertato l'esistenza della volontà e consapevolezza dell'assemblea del 10.06.95 di procedere ad una rinnovazione delle precedenti delibere in ba- se al contenuto del verbale e dell'ordine del giorno, dove si sottolineava la necessità di ratificare "punto per punto" le de- cisioni già adottate con riferimento alle argomentazioni indi- A cate nei rispettivi verbali, regolarmente depositati in visione contestualmente alla convocazione. Con la delibera del 10.06.95 l'assemblea dei comproprietari del Centro non si è semplicemente limitata a ratificare precedenti decisioni, ma ha 8 soprattutto provveduto, mediante un'attività di rinnovazione di ogni singola discussione, a porre in essere un atto nuovo che, pur avendo comunanza di oggetto con le precedenti deli- berazioni assembleari, si è tuttavia sostituito ad esse, creando e dando vita ad un quid novi, autonomo e indipendente. Per- tanto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che era da escludere che la delibera del 10.06.95 fosse priva di autonoma motivazione e potesse essere, quindi, considerata nulla perché mera convalida di decisioni altrettanto nulle. I ricorrenti con incongruo riferimento a delibera societaria asseriscono la necessità di una approvazione unanime di detta delibera, dimenticando che si verte in tema di condominio. 2,c,d,f,g,h) Inammissibili sono le censure di difetto di con- vocazione della assemblea, illegittimità delle deleghe, difetto della caratura applicata, approvazione illegittima di vari punti non posti all' ordine del giorno, perché introducono questioni nuove non portate alla cognizione del giudice d'appello che al riguardo nessuna indagine ha potuto svolgere. E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassa- zione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio 9 di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle ri- chieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n.5442; 18.5.1994 n.4857). 2,i) Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti nell' or- dine del giorno dell'assemblea del 10.06.95 veniva richiamata anche la delibera del 29.10.94, unitamente a quella analoga del 24.09.94, per cui correttamente la Corte d'appello non se ) . . ne è occupata una volta riscontrato che era intervenuta sa- 2 natoria mediante ratifica-rinnovazione.
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va ri- gettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispo- sitivo. ! ! e r i l (
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 300.000 oltre £.
4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, 6 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonius Ella Ca n Cars Pali 0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 6000 Roma 1 1 GIU, 2201 IL CANCELLERE C1 310000 10