CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2024, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. L'Avv. Emilia Pino per la parte civile depositava conclusioni e nota spese. L'Avv. Alessandra Nocera per l'imputato con conclusioni scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9618 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo con le forme del rito c.d. "cartolare", senza la partecipazione delle parti, dichiarava prescritto il reato di danneggiamento contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili. A MO RO si contestava di avere danneggiato l'autovettura di CO OL, esposta per necessità alla pubblica fede. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 601 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio in appello veniva notificato il 27 marzo 2023 per l'udienza del 18 aprile 2023 con il mancato rispetto del termine dei 40 giorni per la comparizione;
si deduceva che tale nullità non poteva essere dedotta "prima" della deliberazione della sentenza d'appello in quanto la causa era stata decisa "senza la partecipazione delle parti" ed il vizio sarebbe stato deducibile solo con la rituale instaurazione del contraddittorio, che, peraltro, avrebbe consentito al ricorrente di rendere le proprie dichiarazioni e di rinunciare eventualmente alla prescrizione;
2.2. violazione di legge (art. 469 cod. proc. pen.) sarebbe stata pronunciata illegittimamente una sentenza "predíbattimentale" di proscioglimento per decorso del termine di prescrizione;
2.3. violazione di legge (art. 635 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le statuizioni civili sarebbero state confermate sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, nonostante le stesse non risultassero confermate da altri elementi di prova;
invero l'orario del danneggiamento non sarebbe compatibile compatibile con la presenza del ricorrente a Reggio Calabria dalle 12 alle 12 e 30; peraltro il fatto che lo stesso era tornato a Pellaro trovando sul posto i carabinieri induce a ritenere che il danneggiamento sia stato consumato quando il ricorrente era in viaggio verso Reggio Calabria;
anche l'identificazione effettuata "a distanza" dall'offeso sarebbe non attendibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito in quanto proposto tardivamente, solo con il ricorso per cassazione. Il collegio ribadisce che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità 2 di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022 Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005). Rileva il collegio che tale nullità - sicuramente qualificabile "a regime intermedio" - riguardi l'instaurazione del processo e non il suo svolgimento. Si tratta di un vizio, che, come quelli riguardanti le notifiche attinge la stessa "incardinazione" del processo, che viene avviato sulla base di una notifica tardiva, lesiva del diritto di difesa. Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere coniugato con la specialità del rito "cartolare" introdotto in seguito all'emergenza pandemica. Si è chiarito infatti che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado;
quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello;
la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 28390111 ricorrente eccepisce una nullità - ovvero il mancato rispetto dei termine per comparire - che concerne il decreto di citazione a giudizio in appello che era rilevabile all'atto della notifica. Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto contezza della nullità nel momento in cui si è perfezionata la notifica: il che ha generato in capo allo stesso l'onere di dedurre il vizio alla prima occasione utile che, nel rito cartolare, è il deposito delle conclusioni scritte. Si osserva, a margine che, diverso è il caso in cui la nullità si verifica nel corso del processo già incardinato, come quando non viene comunicata la requisitoria del pubblico ministero: in tal caso si invera una violazione del contraddittorio, che si ripercuote sul diritto di difesa, in quanto la parte non notiziata non è in grado di controdedurre rispetto a quanto allegato in un atto ignoto perché non comunicato. Tale nullità - anch'essa qualificabile "a regime intermedio" - può pertanto essere dedotta anche con il ricorso per cassazione. 1.2. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza che dichiara la prescrizione del reato non è 3 affatto "predibattimentale", dato che è stata pronunciata all'esito dello sviluppo del contraddittorio cartolare e, dunque, si configura come sentenza "ordinaria". 1.3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di valutare la capacità dimostrativa delle prove raccolte in ordine alla indicazione della sussistenza della responsabilità civile (e, quindi, la legittimità della condanna alle statuizioni civili), attività estranea al perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello rilevava che le prove raccolte indicassero con certezza la contestata responsabilità. OL - come da lui stesso riferito - aveva osservato il danneggiamento intorno alle 11 e 10 del 23 aprile 2009, orario compatibile con l'intervento del M.Ilo Amato (intervenuto sul posto un quarto d'ora più tardi). Si tratta di un orario che, secondo la razionale valutazione del giudicante, era del tutto compatibile con la presenza dell'imputato presso lo studio legale "SP" alle 12.00, considerato sia il tempo di percorrenza tra il luogo dove era avvenuto il danneggiamento e la città di Reggio Calabria, sia il fatto che lo stesso SP aveva riferito che l'imputato si era trattenuto molto poco presso il suo studio per poi ritornare a Pellaro, luogo del danneggiamento, quando i militari erano ancora sul posto. Tali emergenze, unitamente al sicuro riconoscimento personale del ricorrente da parte dell'offeso, secondo la razionale valutazione della Corte territoriale, indicava con certezza la responsabilità civile contestata. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 3.11 collegio non ritiene che debbano essere liquidate le spese alla parte civile. Sul punto il collegio condivide l'orientamento secondo, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le 4 Il Presiden proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese. (Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Dep. 2019, Dì Bartolo, Rv. 275524).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese richieste dalla parte civile OL CO. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. L'Avv. Emilia Pino per la parte civile depositava conclusioni e nota spese. L'Avv. Alessandra Nocera per l'imputato con conclusioni scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9618 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo con le forme del rito c.d. "cartolare", senza la partecipazione delle parti, dichiarava prescritto il reato di danneggiamento contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili. A MO RO si contestava di avere danneggiato l'autovettura di CO OL, esposta per necessità alla pubblica fede. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 601 cod. proc. pen.): il decreto di citazione a giudizio in appello veniva notificato il 27 marzo 2023 per l'udienza del 18 aprile 2023 con il mancato rispetto del termine dei 40 giorni per la comparizione;
si deduceva che tale nullità non poteva essere dedotta "prima" della deliberazione della sentenza d'appello in quanto la causa era stata decisa "senza la partecipazione delle parti" ed il vizio sarebbe stato deducibile solo con la rituale instaurazione del contraddittorio, che, peraltro, avrebbe consentito al ricorrente di rendere le proprie dichiarazioni e di rinunciare eventualmente alla prescrizione;
2.2. violazione di legge (art. 469 cod. proc. pen.) sarebbe stata pronunciata illegittimamente una sentenza "predíbattimentale" di proscioglimento per decorso del termine di prescrizione;
2.3. violazione di legge (art. 635 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le statuizioni civili sarebbero state confermate sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, nonostante le stesse non risultassero confermate da altri elementi di prova;
invero l'orario del danneggiamento non sarebbe compatibile compatibile con la presenza del ricorrente a Reggio Calabria dalle 12 alle 12 e 30; peraltro il fatto che lo stesso era tornato a Pellaro trovando sul posto i carabinieri induce a ritenere che il danneggiamento sia stato consumato quando il ricorrente era in viaggio verso Reggio Calabria;
anche l'identificazione effettuata "a distanza" dall'offeso sarebbe non attendibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito in quanto proposto tardivamente, solo con il ricorso per cassazione. Il collegio ribadisce che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità 2 di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022 Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005). Rileva il collegio che tale nullità - sicuramente qualificabile "a regime intermedio" - riguardi l'instaurazione del processo e non il suo svolgimento. Si tratta di un vizio, che, come quelli riguardanti le notifiche attinge la stessa "incardinazione" del processo, che viene avviato sulla base di una notifica tardiva, lesiva del diritto di difesa. Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere coniugato con la specialità del rito "cartolare" introdotto in seguito all'emergenza pandemica. Si è chiarito infatti che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado;
quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello;
la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 28390111 ricorrente eccepisce una nullità - ovvero il mancato rispetto dei termine per comparire - che concerne il decreto di citazione a giudizio in appello che era rilevabile all'atto della notifica. Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto contezza della nullità nel momento in cui si è perfezionata la notifica: il che ha generato in capo allo stesso l'onere di dedurre il vizio alla prima occasione utile che, nel rito cartolare, è il deposito delle conclusioni scritte. Si osserva, a margine che, diverso è il caso in cui la nullità si verifica nel corso del processo già incardinato, come quando non viene comunicata la requisitoria del pubblico ministero: in tal caso si invera una violazione del contraddittorio, che si ripercuote sul diritto di difesa, in quanto la parte non notiziata non è in grado di controdedurre rispetto a quanto allegato in un atto ignoto perché non comunicato. Tale nullità - anch'essa qualificabile "a regime intermedio" - può pertanto essere dedotta anche con il ricorso per cassazione. 1.2. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza che dichiara la prescrizione del reato non è 3 affatto "predibattimentale", dato che è stata pronunciata all'esito dello sviluppo del contraddittorio cartolare e, dunque, si configura come sentenza "ordinaria". 1.3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di valutare la capacità dimostrativa delle prove raccolte in ordine alla indicazione della sussistenza della responsabilità civile (e, quindi, la legittimità della condanna alle statuizioni civili), attività estranea al perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello rilevava che le prove raccolte indicassero con certezza la contestata responsabilità. OL - come da lui stesso riferito - aveva osservato il danneggiamento intorno alle 11 e 10 del 23 aprile 2009, orario compatibile con l'intervento del M.Ilo Amato (intervenuto sul posto un quarto d'ora più tardi). Si tratta di un orario che, secondo la razionale valutazione del giudicante, era del tutto compatibile con la presenza dell'imputato presso lo studio legale "SP" alle 12.00, considerato sia il tempo di percorrenza tra il luogo dove era avvenuto il danneggiamento e la città di Reggio Calabria, sia il fatto che lo stesso SP aveva riferito che l'imputato si era trattenuto molto poco presso il suo studio per poi ritornare a Pellaro, luogo del danneggiamento, quando i militari erano ancora sul posto. Tali emergenze, unitamente al sicuro riconoscimento personale del ricorrente da parte dell'offeso, secondo la razionale valutazione della Corte territoriale, indicava con certezza la responsabilità civile contestata. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 3.11 collegio non ritiene che debbano essere liquidate le spese alla parte civile. Sul punto il collegio condivide l'orientamento secondo, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le 4 Il Presiden proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese. (Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Dep. 2019, Dì Bartolo, Rv. 275524).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese richieste dalla parte civile OL CO. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024 L'estensore