Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18301 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RI DI CASSAZIONE18301 /02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 13647/00 Cron. 43082 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Consigliere Rep Dott. Antonio LAMORGESE . Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.14/10/02 D'AGOSTINO -Rel. Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS : persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORRIER ILDEGARDA;
- intimata 2002 avverso la sentenza n. 3970/99 del Tribunale di 4004 TORINO, depositata il 23/08/99 R.G.N. 1283/98; $ -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- 13647/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Torino Ildegarda Corrier esponeva: che a seguito della morte in guerra del marito le era stata riconosciuta una pensione di guerra a decorrere dal marzo 1943, successivamente trasformata, nel gennaio 1977, а carico del Ministero del Tesoro, in pensione di reversibilità;B che la ricorrente era titolare di pensione di vecchiaia INPS sulla quale le era stata corrisposta l'integrazione al minimo;
che detto stituto, con nota del 19.9.1995, le aveva comunicato che non aveva diritto alla integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in quanto titolare di altra pensione per effetto della quale risultavano superati i limiti di reddito stabiliti dall'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638; che di Дорой conseguenza l'Istituto le aveva chiesto in restituzione la somma di lire 8.935.810. Ciò premesso la ricorrente chiedeva al Pretore di accertare che 1'INPS non aveva il diritto di chiedere il rimborso di detta somma in quanto la pensione di guerra goduta non era computabile ai fini della integrazione al minimo. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, con sentenza dell'8.4.1998, dichiarava che 1'INPS, a norma dell'art. 1 comma 260 e segg. della legge n. 662 del 1996, non aveva diritto di procedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, difettando la prova del dolo dell'interessata. A seguito di impugnazione dell'Istituto il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 23 agosto 1999, in parziale riforma della decisione pretorile, dichiarava il diritto 2 dell'INPS a ripetere nei confronti dell'appellata un quarto dell'indebito contestato. In motivazione il Tribunale, premesso che l'indebito in causa era disciplinato esclusivamente dalla normativa della legge n. 662/1996 in quanto formatosi in data anteriore al 1 gennaio 1996, osservava che, per quanto non si potesse dubitare della buona fede della donna nell'omettere l'indicazione della pensione di guerra nel Mod. Red., tuttavia, risultando la Corrier per l'anno 1995 titolare di un reddito personale imponibile IRPEF superiore a 16 milioni di lire, doveva dichiararsi il diritto dell'istituto previdenziale a ripetere nei limiti di un quarto l'importo dell'indebito contestato. Avverso detta sentenza 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Doñ Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione dell'art. 1 comma 260 e segg. legge n. 662 del 1996, osserva che secondo la norma sopra indicata il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il diritto dell'istituto a ripetere l'importo dell'indebito contestato nella misura di tre quarti, non già nella misura di un quarto, come erroneamente affermato. Il ricorso è fondato. L'art. 1 comma 261 della legge n. 662 del 1996 così dispone: "Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo stesso”. La portata della fatta palese dal suo chiaro significato letterale, è norma, dunque nel senso che ove il soggetto abbia percepito nel 1995 3 APOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA un reddito imponibile IRPEF superiore SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 11-873 N´ S è autorizzato a recuperare i tre quarti dell'indebito contestato, mentre non si fa luogo a recupero per il restante quarto. Evidente allora è l'errore di lettura in cui è incorso il Tribunale di Torino, che ha riferito il "quarto" indicato nella norma alla porzione recuperabile dell'indebito, anziché a quella non recuperabile. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata, dunque, Non essendo necessari ulteriori deve essere cassata. accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c.. Per l'effetto, va quindi dichiarato il diritto dell'INPS a ripetere nei confronti di Corrier Ildegarda i tre quarti dell'indebito contestato. Non si deve far luogo al regolamento delle spese dell'intero giudizio а norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell'INPS a ripetere da Corrier Ildegarda i tre quarti dell'indebito contestato. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2002 Presidente Il Cons. estensore Primal Dalyzing ✓ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, ZUDIC 2017 I CANCELLIERE