Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
AULA A 02F. 3 6 3 1 / 0 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 5487/1999 -Presidente Dott. OV Prestipino Z - Consigliere 66 Luciano Vigolo Rep. 66 Francesco A. Maiorano Cron. 8517 66 Natale Capitanio 66 6666 Pasquale Picone Relatore Ud. 18.12.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 5190 da NE OV, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Giordani, n. FrancescoFabbu: и 22, presso l'avv.Guide Trioni che, unitamente all'avv. Erancesco Fabbri, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
SISA Società Italiana Servizi Automobilistici SpA in persona del direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Chnotto, n. 1, presso l'avv. Giulio Celebrano, che, unitamente agli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifirò, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lodi n. 87 in data 17 marzo 1998 (R.G. 1314/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Fabbri e Celebrano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Lodi ha confermato, respingendo l'appello, la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta da OV LI nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, Società Italiana Servizi Automobilistici SpA S.I.S.A., per il pagamento dell'indennità di trasferta che asseriva dovutagli - in conseguenza del servizio di autista di linea prestato fuori della sede di servizio. Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili al rapporto non consentissero l'accoglimento della domanda. In primo luogo, ha osservato il giudice dell'appello, il contratto collettivo nazionale richiede, all'art. 20/B, il requisito dell'occasionalità del servizio effettuato su linee non facenti capo alla residenza di servizio, mentre il lavoratore 2 aveva affermato di essere stato continuativamente utilizzato in luoghi diversi dalla residenza stessa. Ma, veniva soprattutto in rilievo la disciplina contenuta negli accordi aziendali 26 giugno 1979 e 31 luglio 1989 - accordi abilitati in ogni caso a disciplinare l'istituto della trasferta in termini diversi dal contratto nazionale contemplant la possibilità di spostare gli autisti per periodi non saltuari in depositi diversi da quelli di originaria destinazione, senza diritto ad alcuna indennità nel caso in cui la distanza dall'abitazione del singolo dipendente fosse inferiore o uguale a quella precedente. Era appunto questa, pacificamente, la concreta fattispecie, alla quale doveva applicarsi esclusivamente la normativa aziendale, non ricorrendo l'ipotesi della trasferta, ipotesi che implica un qualche sacrificio del lavoratore e non un vantaggio, sia pure nel quadro di una mobilità rispondente anche all'interesse aziendale. Ha aggiunto, infine, il Tribunale di non poter prendere in esame la questione dell'esistenza effettiva del vantaggio in connessione con i tempi di spostamento, di trasferimento ed accessori, in quanto prospettata per la prima volta in appello prescindendo da elementi di fatto e accertamenti istruttori. Per la cassazione della sentenza ricorre sulla base di un unico motivo il lavoratore;
resiste con controricorso l'azienda; le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione L'unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. e, in particolare, degli art. 1363, 1367 e 1371 c.c., con riferimento agli art. 20/B e 2 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri e internavigatori (cd. testo unico), nonché agli accordi aziendali 26 giugno 1979 e 31 luglio 1989; 3 denuncia altresì motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto deciso della controversia. L'art. 20/B del contratto nazionale, deduce il ricorrente, non consentiva dubbi, su sulla base della sua formulazione letterale, quale fosse stata l'intenzione delle parti, enunciando prima la regola della spettanza dell'indennità di trasferta al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale e poi precisando che "sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore". L'accordo aziendale 26 giugno 1979 non aveva inteso per nulla regolare l'istituto della trasferta, ma soltanto i profili inerenti ai tempi di trasferimento per prestare servizio su qualsiasi linea, dei quali i turni dovevano tener conto, con la precisazione che "i tempi di spostamento non saranno riconosciuti qualora 2 l'abitazione sia più prossima alla località di inizio del servizio"; pertanto, si limitava a prevedere la disponibilità dei lavoratori ad essere utilizzati su tutte le linee gestite dalla società ed a garantire che tale disponibilità sarebbe stata valutata ai fini del computo dei tempi accessori di prestazione, a meno che non si fosse trattato di spostamenti più favorevoli al lavoratore. Quanto all'accordo aziendale 31 luglio 1989, non trovava applicazione nella fattispecie, perché era stato domandato il pagamento delle indennità dovute fino al mese di agosto 1989. La Corte giudica infondato il ricorso perché la sentenza impugnata, sebbene non sempre segua un lineare iter argomentativo, non è affetta dai vizi denunciati. Si deve premettere che in più punti della motivazione si legge il riferimento al disagio, allo svantaggio, alle spese, in connessione con la prestazione di servizio fuori della sede abituale. 4 Tale riferimento alla funzione dell'indennità di trasferta è giuridicamente corretto, poiché l'istituto, nelle linee che emergono dalle leggi che lo prendono in considerazione (art. 12, comma 2°, legge n. 153 del 1969, nel testo vigente all'epoca dei fatti), si concreta nella corresponsione di somme in parte costituenti rimborso delle spese non ordinarie che presumibilmente il lavoratore deve affrontare, in parte preordinate a compensare il maggior disagio connesso alla prestazione fuori sede (cfr. Cass., 8 febbraio 1999, n. 1077). Altro tratto caratteristico dell'istituto è che la variazione del luogo geografico di esecuzione della prestazione lavorativa sia temporaneo, avendosi altrimenti il diverso istituto del trasferimento. Ne discende che sarebbe logicamente e giuridicamente contraddetta la funzione dell'indennità di trasferta ove fosse prevista in ipotesi nelle quali si rende più agevole la prestazione lavorativa, restando esclusi tanto gli esborsi aggiuntivi, quanto un maggiore disagio (del principio costituisce puntuale applicazione la previsione legislativa, in tema di trattamento economico di missione dei dipendenti statali, dell'esclusione di qualsiasi erogazione in caso di coincidenza del luogo di missione con la località di abituale dimora: art. 3, lett. b, della legge n. 836 del 1973, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 317 del 1978). Sulla base del generale principio logico secondo il quale, in difetto di precisi elementi in senso contrario (che nella specie non sono stati evidenziati), l'intenzione dei contraenti di desume dal significato tecnico-giuridico del termine adoperato ("trasferta"), la conclusione del Tribunale, secondo cui il diritto rivendicato non poteva trovare fondamento nella previsione di cui all'art. 20/B del contratto nazionale, non è affetta dal vizio di violazione delle regole 5 sull'interpretazione dei contratti, né la motivazione può considerarsi insufficiente sul punto o contraddittoria. Ed infatti, l'affermazione del ricorrente, secondo cui la clausola del contratto nazionale doveva intendersi nel senso che il diritto all'indennità di trasferta era collegato al servizio fuori sede, prescindendo da qualsiasi altra modalità della prestazione, si contrappone puramente e semplicemente all'interpretazione del giudice del merito, per il quale, invece, la clausola stessa richiedeva sia l'occasionalità della prestazione fuori sede (da escludere in presenza di stabilità dei moduli organizzativi inerenti all'esecuzione del lavoro), sia un sacrificio per i dipendenti. Tale risultato interpretativo, conseguito senza violazione degli art. 1362 ss c.c. e giustificato da una motivazione che ha considerato tutti gli elementi utili, si presenta logicamente plausibile in misura almeno pari a quella, diversa, prospettata dal ricorrente ed è, pertanto, insindacabile sotto il profilo della legittimità. Quanto alla normativa contenuta negli accordi aziendali (dei quali, peraltro, anche il più recente doveva trovare applicazione, sia pure per un arco temporale minimo, nella controversia), fra le diverse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, è sufficiente a sorreggere la decisione quella che assume a fondamento, logicamente coerente con la lettura del contratto nazionale sopra precisata, il fatto che le parti non avessero inteso disciplinare l'istituto della trasferta introducendo deroghe alle disposizioni collettive di livello superiore (e su ciò concorda il ricorrente), ma attribuire all'azienda un incisivo ius variandi con riguardo a tutte le linee di trasporto gestite e non limitato a servizi occasionali. 6 Nella regolamentazione di questo potere aziendale, ha ritenuto il Tribunale che fosse stato escluso qualsiasi beneficio per i lavoratori, i quali, come è avvenuto per il ricorrente, avessero l'abitazione in luogo più prossimo alla località di inizio del servizio. Così correttamente ricostruita la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cade il fondamento delle diverse critiche mosse dal motivo di ricorso sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, risultando la decisione sorretta dall'esame di tutti i punti decisive argomentata in modo sufficiente e logico. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 27.00giudizio di cassazione, liquidate in € 27. e degli onorari liquidati in € 1.550,00. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore барли A I Phill A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L R . , O A N A ' B IL CANCELLIERE S L E I L 3 Depositato in Cancelleria P D E 7 S - D I A 8 Oggi, 12 MAR 2002 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S A E M I D I G IL CANCELLIERE A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D 7