CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2023, n. 16679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16679 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER OL, nato a [...] il [...] avverso al decreto del 27/05/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento del 7 aprile 2021 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, pur rigettando la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza avanzata nei riguardi di OL ER, aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione della confisca di Penale Sent. Sez. 6 Num. 16679 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 22/03/2023 polizze vita, aventi valore di riscatto di euro 12.443,12 e di euro 5.335,01, stipulate da IL AS, madre del proposto. In particolare, la Corte territoriale rilevava come il rigetto fosse stato giustificato dalla mancanza di attualità delle pericolosità sociale manifestata dal ER riferibile all'attività dallo stesso svolta in passato nel settore dei giochi e delle scommesse "on line" condizionate dalla operatività dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico; ma come la decisione inerente alla confisca delle tre menzionata polizze assicurative potesse essere confermata per la sussistenza dei presupposti di legge. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso OL ER, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e 12-sexies legge n. 356 del 1992, e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la disposta confisca, benché riguardante una polizza stipulata nel 2013, caratterizzata dall'obbligo di pagamento di un non esoso premio assicurativo mensile di appena 100,00 euro, spesa di certo affrontabile dalla AS, all'epoca titolare di uno stipendio mensile di 700-800 euro e di un conto corrente bancario, significativamente sequestrato ma poi restituito all'interessata al termine del procedimento de quo;
nonché una polizza vita stipulata nello stesso anno dal ER, nonostante in quel periodo non fosse stata n pt tt dimostrata la sproporziondialle capacità reddituali del prevenuto, dunque non fosse stata provata la provenienza illecita del bene oggetto di ablazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di OL ER sia inammissibile. 2. Le doglianze difensive formulate in termini di mancanza o di illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto formulate per fare valere vizi di motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non è consentito porre a base di tale impugnazione in materia di misure di prevenzione. Né è possibile sostenere che nel decreto gravato vi sia una motivazione solo apparente, in quanto l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta analitico e congruo rispetto alle ragioni della decisione adottata. 2 3. Le ulteriori doglianze difensive formulate in termini di violazione di legge sono inammissibili perché manifestamente infondate ovvero presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Nessuna delle denunciate violazioni di legge è riconoscibile nel caso di specie, dato che la Corte territoriale ha valorizzato gli incontestati dati informativi acquisiti, in base ai quali era stato possibile accertare che a partire dal 2011 ed almeno fino al 2014 il ER aveva svolto in maniera continuativa attività di natura delittuosa nei settori dell'esercizio abusivo di attività di gioco e raccolta di scommesse, delle illecite intestazioni fittizie di valori e delle truffe aggravate, dalle quali aveva tratto le risorse per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare;
che nello stesso periodo il ER non aveva dichiarato altri redditi di fonte lecita, limitandosi a presentare nel 2015 una dichiarazione fiscale con indicazioni in perdita, sicché nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale vi era stata una netta sproporzione tra le sue capacità economiche e il valore della polizza vita dal predetto stipulata nel settembre 2014; che nello arco temporale erano state stipulate due altre polizze assicurative formalmente intestate alla di lui madre, IL AS, convivente in quel medesimo nucleo familiare che, negli anni in esame, aveva dimostrato di avere uscite finanziarie di gran lunga superiore, nell'ordine di varie decine di migliaia di euro ogni anno, rispetto alle entrate di fonte lecita;
che in quella situazione le capacità economiche dei componenti di quella famiglia erano state considerate in maniera unitaria e che, perciò, avevano fondatamente indotto a ritenere che anche le due polizze, solo formalmente intestate alla genitrice - all'epoca titolare di limitate entrate stipendiali e, comunque, priva di una reale capacità di risparmio - facessero capo al proposto e costituissero il reimpiego dei proventi di innanzi richiamate attività delittuose (v. pagg.
5-10 decreto impugnato). L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nel caso di specie è stata illustrata in termini corretti, sicché il ricorrente ha sostanzialmente finito per chiedere a questa Corte una rivalutazione degli elementi di prova già considerati: le censure difensive risultano, così, solo formalmente versate come violazioni di legge, mentre in sostanza si traducono in non ammissibili denunce inerenti ad asseriti vizi di logicità della motivazione del decreto impugnato. 4. Non va, infine, trascurato che sarebbe in ogni caso discutibile l'ammissibilità del ricorso, tenuto conto che costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni 3 formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (così, tra le tante, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento del 7 aprile 2021 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, pur rigettando la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza avanzata nei riguardi di OL ER, aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione della confisca di Penale Sent. Sez. 6 Num. 16679 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 22/03/2023 polizze vita, aventi valore di riscatto di euro 12.443,12 e di euro 5.335,01, stipulate da IL AS, madre del proposto. In particolare, la Corte territoriale rilevava come il rigetto fosse stato giustificato dalla mancanza di attualità delle pericolosità sociale manifestata dal ER riferibile all'attività dallo stesso svolta in passato nel settore dei giochi e delle scommesse "on line" condizionate dalla operatività dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico; ma come la decisione inerente alla confisca delle tre menzionata polizze assicurative potesse essere confermata per la sussistenza dei presupposti di legge. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso OL ER, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e 12-sexies legge n. 356 del 1992, e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la disposta confisca, benché riguardante una polizza stipulata nel 2013, caratterizzata dall'obbligo di pagamento di un non esoso premio assicurativo mensile di appena 100,00 euro, spesa di certo affrontabile dalla AS, all'epoca titolare di uno stipendio mensile di 700-800 euro e di un conto corrente bancario, significativamente sequestrato ma poi restituito all'interessata al termine del procedimento de quo;
nonché una polizza vita stipulata nello stesso anno dal ER, nonostante in quel periodo non fosse stata n pt tt dimostrata la sproporziondialle capacità reddituali del prevenuto, dunque non fosse stata provata la provenienza illecita del bene oggetto di ablazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di OL ER sia inammissibile. 2. Le doglianze difensive formulate in termini di mancanza o di illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto formulate per fare valere vizi di motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non è consentito porre a base di tale impugnazione in materia di misure di prevenzione. Né è possibile sostenere che nel decreto gravato vi sia una motivazione solo apparente, in quanto l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta analitico e congruo rispetto alle ragioni della decisione adottata. 2 3. Le ulteriori doglianze difensive formulate in termini di violazione di legge sono inammissibili perché manifestamente infondate ovvero presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Nessuna delle denunciate violazioni di legge è riconoscibile nel caso di specie, dato che la Corte territoriale ha valorizzato gli incontestati dati informativi acquisiti, in base ai quali era stato possibile accertare che a partire dal 2011 ed almeno fino al 2014 il ER aveva svolto in maniera continuativa attività di natura delittuosa nei settori dell'esercizio abusivo di attività di gioco e raccolta di scommesse, delle illecite intestazioni fittizie di valori e delle truffe aggravate, dalle quali aveva tratto le risorse per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare;
che nello stesso periodo il ER non aveva dichiarato altri redditi di fonte lecita, limitandosi a presentare nel 2015 una dichiarazione fiscale con indicazioni in perdita, sicché nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale vi era stata una netta sproporzione tra le sue capacità economiche e il valore della polizza vita dal predetto stipulata nel settembre 2014; che nello arco temporale erano state stipulate due altre polizze assicurative formalmente intestate alla di lui madre, IL AS, convivente in quel medesimo nucleo familiare che, negli anni in esame, aveva dimostrato di avere uscite finanziarie di gran lunga superiore, nell'ordine di varie decine di migliaia di euro ogni anno, rispetto alle entrate di fonte lecita;
che in quella situazione le capacità economiche dei componenti di quella famiglia erano state considerate in maniera unitaria e che, perciò, avevano fondatamente indotto a ritenere che anche le due polizze, solo formalmente intestate alla genitrice - all'epoca titolare di limitate entrate stipendiali e, comunque, priva di una reale capacità di risparmio - facessero capo al proposto e costituissero il reimpiego dei proventi di innanzi richiamate attività delittuose (v. pagg.
5-10 decreto impugnato). L'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nel caso di specie è stata illustrata in termini corretti, sicché il ricorrente ha sostanzialmente finito per chiedere a questa Corte una rivalutazione degli elementi di prova già considerati: le censure difensive risultano, così, solo formalmente versate come violazioni di legge, mentre in sostanza si traducono in non ammissibili denunce inerenti ad asseriti vizi di logicità della motivazione del decreto impugnato. 4. Non va, infine, trascurato che sarebbe in ogni caso discutibile l'ammissibilità del ricorso, tenuto conto che costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni 3 formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (così, tra le tante, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2023