CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14897 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
udito il difensore dell'indagato, Avv. ANTONINO CURATOLA, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14897 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 settembre-4 ottobre 2022, Il Tribunale di Torino sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a NO GI, indagato per il reato di rapina perché, in concorso con ON EN e IA BO compiva una rapina ai danni di IN Huishen, fingendosi vittima della stessa quando in realtà era uno degli organizzatori, 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che il Tribunale aveva ritenuto che GI avesse partecipato alla rapina perché l'incontro a cui avrebbero dovuto partecipare lui e IN US sarebbe stato tutta una messa in scena, malgrado fosse emerso, dalle dichiarazioni di quest'ultimo, che l'incontro non era affatto simulato;
il Tribunale del Riesame aveva accolto l'idea del Giudice per le indagini preliminari secondo cui la rapina si sarebbe dovuto realizzare il 4/11/2021, ma era poi sfumata per la presenza insieme a IN US di un'altra persona, basando tale ipotesi su una mera congettura;
non era poi stato considerato che il fatto che gli autori della rapina fossero presenti nel luogo ove doveva avvenire l'incontro dl 4/11/2021 poteva derivare dal fatto che stessero seguendo GI, ignaro di tutto. Anche sulla circostanza secondo la quale GI avrebbe indicato alle Forze dell'Ordine un numero di targa differente da quello che identificava la BMW in suo possesso nel momento in cui i rapinatori li avrebbero assaliti ed un numero di sblocco del suo telefono incompleto ,/ la motivazione del Tribunale era palesemente illogica, così come illogica era la motivazione sui messaggi scambiati da GI con MI. 1.2 Con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari, il difensore lamenta che il giudice di merito non aveva indicato nessun elemento recente, rispetto al momento applicativo della misura, che facesse ritenere che potesse esservi il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, senza considerare he dopo il 5/11/2021 GI non aveva compiuto alcuna attività correlata ai fatti per cui era indagato da cui poter trarre tale circostanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla omessa motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di 2 , motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisill formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di applicazione di misura cautelare (sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari) sulla base di considerazioni perfettamente logiche: posto che non vi è alcun confronto con il fatto (richiamato a pag.4 dell'ordinanza impugnata, che "vi è concomitanza dell'aggancio delle medesime celle nel percorso di viaggio di andata a Torino dei telefoni riferibill ad GI NO e IA BO (coindagato)", è stato osservato che l'aver fornito una targa errata aveva permesso agli autori materiali della rapina di non essere intercettati, l'avere fornito un codice errato di sblocco del telefono cellulare aveva impedito di trarre elementi da cui risultava che gli incontri con IN HE e un presunto soggetto con cui intraprendere affari erano simulati, che non si comprendeva come gli autori materiali della rapina, che seguivano GI fin dal primo appuntamento del 4 novembre 2021 potessero sapere i luoghi ove lin Huishen aveva gli appuntamenti e che fosse in possesso di una consistente somma di denaro e che né il 4, né il 5 novembre, malgrado quanto riferito da GI a IN Huishen, non fosse comparso alcun soggetto ad incontrare i due;
su tutti questi 3 elementi il ricorso propone inammissibili valutazioni di quanto osservato dal Tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale si è limitato ad evidenziare perché si ritiene che l'indagato si atterrà alle prescrizioni imposte con gil arresti domiciliari per motivare la scelta di sostituire la misura della custodia cautelare, ma non risulta aver chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (vedi Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242); tanto più che lo stesso Tribunale ha sottolineato l'esistenza di un lasso temporale ragionevolmente ampio tra il fatto criminoso commesso e l'emissione dell'ordinanza che, pur non configurando una preclusione assoluta alla adozione di una misura coercitiva, esigeva tuttavia l'evidenziazione di fattori volti a controbilanciarne la valenza. Il provvedimento in esame deve essere pertanto annullato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso„ limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torino, risultando invece, per quanto sopra esposto, le ulteriori doglianze inammissibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309 co.7 c.p.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 08/02/2023
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
udito il difensore dell'indagato, Avv. ANTONINO CURATOLA, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14897 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 settembre-4 ottobre 2022, Il Tribunale di Torino sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari a NO GI, indagato per il reato di rapina perché, in concorso con ON EN e IA BO compiva una rapina ai danni di IN Huishen, fingendosi vittima della stessa quando in realtà era uno degli organizzatori, 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che il Tribunale aveva ritenuto che GI avesse partecipato alla rapina perché l'incontro a cui avrebbero dovuto partecipare lui e IN US sarebbe stato tutta una messa in scena, malgrado fosse emerso, dalle dichiarazioni di quest'ultimo, che l'incontro non era affatto simulato;
il Tribunale del Riesame aveva accolto l'idea del Giudice per le indagini preliminari secondo cui la rapina si sarebbe dovuto realizzare il 4/11/2021, ma era poi sfumata per la presenza insieme a IN US di un'altra persona, basando tale ipotesi su una mera congettura;
non era poi stato considerato che il fatto che gli autori della rapina fossero presenti nel luogo ove doveva avvenire l'incontro dl 4/11/2021 poteva derivare dal fatto che stessero seguendo GI, ignaro di tutto. Anche sulla circostanza secondo la quale GI avrebbe indicato alle Forze dell'Ordine un numero di targa differente da quello che identificava la BMW in suo possesso nel momento in cui i rapinatori li avrebbero assaliti ed un numero di sblocco del suo telefono incompleto ,/ la motivazione del Tribunale era palesemente illogica, così come illogica era la motivazione sui messaggi scambiati da GI con MI. 1.2 Con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari, il difensore lamenta che il giudice di merito non aveva indicato nessun elemento recente, rispetto al momento applicativo della misura, che facesse ritenere che potesse esservi il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, senza considerare he dopo il 5/11/2021 GI non aveva compiuto alcuna attività correlata ai fatti per cui era indagato da cui poter trarre tale circostanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla omessa motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di 2 , motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisill formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di applicazione di misura cautelare (sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari) sulla base di considerazioni perfettamente logiche: posto che non vi è alcun confronto con il fatto (richiamato a pag.4 dell'ordinanza impugnata, che "vi è concomitanza dell'aggancio delle medesime celle nel percorso di viaggio di andata a Torino dei telefoni riferibill ad GI NO e IA BO (coindagato)", è stato osservato che l'aver fornito una targa errata aveva permesso agli autori materiali della rapina di non essere intercettati, l'avere fornito un codice errato di sblocco del telefono cellulare aveva impedito di trarre elementi da cui risultava che gli incontri con IN HE e un presunto soggetto con cui intraprendere affari erano simulati, che non si comprendeva come gli autori materiali della rapina, che seguivano GI fin dal primo appuntamento del 4 novembre 2021 potessero sapere i luoghi ove lin Huishen aveva gli appuntamenti e che fosse in possesso di una consistente somma di denaro e che né il 4, né il 5 novembre, malgrado quanto riferito da GI a IN Huishen, non fosse comparso alcun soggetto ad incontrare i due;
su tutti questi 3 elementi il ricorso propone inammissibili valutazioni di quanto osservato dal Tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale si è limitato ad evidenziare perché si ritiene che l'indagato si atterrà alle prescrizioni imposte con gil arresti domiciliari per motivare la scelta di sostituire la misura della custodia cautelare, ma non risulta aver chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (vedi Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242); tanto più che lo stesso Tribunale ha sottolineato l'esistenza di un lasso temporale ragionevolmente ampio tra il fatto criminoso commesso e l'emissione dell'ordinanza che, pur non configurando una preclusione assoluta alla adozione di una misura coercitiva, esigeva tuttavia l'evidenziazione di fattori volti a controbilanciarne la valenza. Il provvedimento in esame deve essere pertanto annullato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso„ limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torino, risultando invece, per quanto sopra esposto, le ulteriori doglianze inammissibili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309 co.7 c.p.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 08/02/2023