Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2011, n. 17049
CASS
Sentenza 14 aprile 2011

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Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto civilmente responsabile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un nido, presso il quale le imputate avevano svolto l'attività di maestre educatrici alle dipendenze della predetta cooperativa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2011, n. 17049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17049
Data del deposito : 14 aprile 2011

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