Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, le pene accessorie previste dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 si applicano nei casi di condanna per ciascuno dei delitti previsti nel decreto medesimo. (In motivazione, la Corte ha affermato la necessità di una lettura funzionale del predetto art. 12, laddove prevede l'irrogazione delle pene accessorie nel caso di condanna per "taluno" dei delitti previsti nel decreto, posto che una interpretazione solo letterale ne comporterebbe, in assenza di un elenco limitativo dei delitti ai quali applicare le pene accessorie, la sostanziale inapplicabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
03892-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 22/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2036/2016 SILVIO AMORESANO -Presidente - REGISTRO GENERALE VITO DI NICOLA N.512/2016 ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - GIOVANNI LIBERATI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM RT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/10/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. ALDO POLICASTRO che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso". Udito il difensore Avv. Andrea TI: "Accoglimento". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte di appello di Genova si è confermata la decisione del Tribunale di La Spezia del 27 maggio 2013, che aveva condannato TI TO, unificati reati con la continuazione alla pena di 7 mesi e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e non menzione, e le pene accessorie di legge dell'art. 12 del d. lgs. 74 del 2000; per i reati di cui agli art. 10 ter, d. Igs. 74 del 200 - capo A-; art. 10 bis, d. lgs. 74 del 2000 - capo B -; art. 10 ter, d. lgs. 74 del 2000 - capo C -; art. 10 bis, d. lgs. 74 del 2000 - capo D -.
2. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, personalmente, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale, art. 2 comma 4, cod. pen. Manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello di Genova ha erroneamente ritenuto non ammissibile la richiesta di messa alla prova, ai sensi della 1. n. 67 del 2014, ritenendo non applicabile la nuova norma ai procedimenti in cui il dibattimento sia stato già aperto. In assenza di norme transitorie una differenza tra i vari soggetti processuali, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, risulterebbe incostituzionale per violazione dell'uguaglianza di trattamento. Sul punto deve pronunciarsi la Cassazione a sezioni unite come da ordinanza di rimessione della sezione 4, numero 30.559 del 2014. 2. 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 1, cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva sostenuto che le pene accessorie di cui all'articolo 12, non potessero applicarsi ai delitti di cui agli articolo 10 bis 1 Angel MA SO ' e 10 ter, del d. lgs. n. 74 del 2000, in quanto il richiamo a taluno dei delitti previsti dal presente decreto lascia indeterminati a quale di questi delitti le sanzioni accessorie si applicano, e a quali di essi tali sanzioni non si applicano;
dal momento che l'espressione "taluno" utilizzata dal legislatore deve intendersi come limitativa della sua applicazione solo ad alcuni dei delitti previsti dal medesimo decreto. La motivazione utilizzata dalla Corte di appello è manifestamente illogica, in quanto assume un significato dell'espressione "taluno" diverso da quello proprio, come evidenziato da quanto indicato nei comuni dizionari della lingua italiana. Non essendo possibile individuare a quali dei delitti si applicano le sanzioni accessorie dell'art. 12, si viola il principio di legalità, stabilito dall'articolo 1, cod. pen. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168- bis cod. pen., attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene). (Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015 dep. 26/10/2015, Zoni, Rv. 26533101; nello stesso senso Sez. 5, n. 35721 del 09/06/2015 - dep. 26/08/2015, Gasparini e altri, Rv. 26425901 e Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015 - dep. 27/05/2015, Zheng, Rv. 26366601). 2 Angel MA SO 4. Anche l'altro motivo risulta manifestamente infondato. Per il ricorrente il termine "taluno" usato impropriamente dal legislatore dovrebbe comportare l'inapplicabilità delle pene accessorie "non essendo possibile individuare a quale dei delitti si applicano le sanzioni accessorie dell'art. 12 ... ". L'art. 12, d. lgs. n. 74 del 2000 prevede che " La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l'interdizione A livello di interpretazione solo letterale (art. 12 preleggi) "taluno" comporterebbe un non senso;
non essendo altrove specificato a quale dei delitti dovrebbero applicarsi le pene accessorie le stesse non potrebbero applicarsi a nessuno (come richiede il ricorrente nel ricorso). Infatti taluno è usato a sproposito e significa sicuramente "ciascuno", altrimenti risulterebbe inapplicabile la norma. L'interprete, infatti, non può fermarsi al significato letterale della legge ma alla legge bisogna attribuire il senso che risulta dal significato delle sue parole e dall'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi); l'intento obiettivo è lo scopo al quale la legge risulta obiettivamente funzionalizzata e che ne costituisce la ragione;
di questa ragione tiene conto l'interpretazione funzionale. L'interpretazione deve essere sempre funzionale poiché la norma (art. 12 preleggi) impone di procedere all'interpretazione utilizzando insieme i due criteri letterale e funzionale. Con l'interpretazione funzionale l'art. 12 citato deve leggersi nel senso che le pene accessorie ivi previste dovranno applicarsi nei casi di "condanna per ciascuno dei delitti previsti dal ... decreto" legislativo n. 74 del 2000. Anche nell'art. 4, comma 1, lettera a), d. lgs. 74 del 2000 si usa "taluna" in senso improprio: "l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ...”, e l'interpretazione costante è stata sempre quella di ritenere configurato il delitto per il superamento della soglia per ciascuna delle singole imposte (IVA o imposte dei redditi). 3 соридов шейко боса Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Le pene n. 74 del 2000, con accessorie previste dall'art. 12, d. lgs. l'interpretazione funzionale della norma unita all'interpretazione letterale, si applicano nei casi di condanna per ciascuno dei delitti previsti nel d. Igs. 74 del 2000, altrimenti il solo significato letterale di taluno comporterebbe la sostanziale inapplicabilità della norma non essendo previsto un elenco limitativo dei delitti ai quali applicare le pene accessorie". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo MA SOCCI Silvio Amoresano Affi n Angelo MA Socci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 GEN 2017 AL CANCELLIERE NA AR 4