Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9465 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA9465 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 18760/99 SEZIONE LAVORO Cron. N 21794composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Rep. N. 662. Ettore Mercurio -Consigliere- Ud.11.05.2001 3. Franceso Antonio Maiorano -Consigliere- 664. Corrado Guglielmucci -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA RE AN, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Angelozzi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2334 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Morielli, Luigi Contarini, Antonio Todaro e Pa- trizia Tadris, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso 2 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17, 9 in virtù di mandato speciale in atti Intimato per la cassazione della sentenza n. 966 del Tribunale del Lavoro di Roma del 3.6.1998/21.1.1999 nella causa iscritta al n. 61006 del R. G. anno 1991. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Valente per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato il 15.2.1999, Sante EL, premesso di essere affetto da complesso invali- dante tale da renderlo totalmente e permanentemente inabile al lavoro, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma l'INPS per sentir dichiarare il riconoscimento del suo di- ritto alla pensione di inabilità. All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 16.10.1990, respingeva la domanda. Tale decisione, appellata dal EL, veniva riformata dal Tribu- nale di Roma, con sentenza del 3.6.1998/21.1.1999, che dichiara- va il diritto dell'appellante alla pensione di inabilità a decorrere dal 1.7.1995, oltre accessori, alle condizioni previste dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 (cancellazione dagli elenchi ed albi, 3 rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e altro trattamento sostitutivo), con compensazione delle spese del doppio grado. Il Tribunale prestava adesione alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva accertato a carico del EL varie patologie (coxartrosi bilaterale, gonoartrosi bilaterale, cardiolo- gia ischemica, ipoacusia bilaterale). Avverso la decisione anzidetta ricorre per cassazione il EL con tre motivi, mentre l'intimato INPS ha prodotto procura e ha svolto difese orali in sede di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 132 e 445 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., mentre con il terzo motivo deduce vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare il EL censura la sentenza impugnata per esser- si riportata in modo acritico alla consulenza tecnica di ufficio, la quale, rilevata la mancata esibizione di alcuna certificazione evi- denziante l'iter clinico delle patologie presenti nell'assicurato, aveva concluso affermando di non essere in grado di stabilire con precisione l'epoca dalla quale il periziato si trovava nelle condi- zioni fisiche riscontrate, e in particolare con riferimento alla de- ambulazione. La doglianza è fondata e merita di essere condivisa. Al riguardo si osserva che il giudice di merito, secondo un indi- rizzo di questa Corte, a cui si presta convinta adesione, ha l'obbligo di verificare la compiutezza dell'indagine compiuta dal consulente tecnico, e ciò indipendentemente dalle osservazioni o dalle censure mosse dalla parte interessata ed anche se queste ultime siano mancate del tutto (Cass. sentenza n. 8286 del 1 set- tembre 1997). Ciò puntualizzato, può dirsi che nel caso di specie il Tribunale, in presenza di un elaborato peritale carente per non avere fissato in modo certo l'epoca dalla quale il EL si trovava nelle con- dizioni fisiche riscontrate (ed in particolare con riguardo alla de- ambulazione) alla data del compimento della consulenza, avrebbe potuto servirsi dei più opportuni mezzi istruttori, ivi compresi la rinnovazione o l'approfondimento degli accertamenti già esegui- ti, al fine di potere stabilire con sufficiente approssimazione la data di decorrenza del beneficio richiesto della pensione di inabi- lità. Nella fattispecie l'accertamento dell'anzidetta circostanza assu- me rilievo decisivo e non secondario, sicché insufficiente e ca- rente è la motivazione del giudice di appello, il quale ha prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico puramente e semplicemente senza procedere ad alcuna verifica della loro compiutezza e logicità. Con il secondo motivo il EL lamenta violazione e falsa appli- cazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che l'impugnata decisione è errata in relazione 5 alla mancata esternazione dei “giusti motivi", individuati con ri- ferimento all'esito complessivo della lite e senza alcuna conside- razione del fatto che la domanda era stata comunque accolta e quindi le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell'INPS. La censura può ritenersi assorbita e superata per effetto dell'accoglimento dei rilievi in relazione agli altri motivi, non senza la considerazione che la sussistenza di giusti motivi, idonei a consentire la compensazione delle spese, potrà essere accertata e verificata all'esito del giudizio di rinvio. In conclusione il ricorso va accolto nei limiti dinanzi precisati e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma addì 11 maggio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Vi ura Tressa Alessandro be Reusis IEREIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 LUG. 2001- IL CANCELLIERE N E O