Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 O I 8 9 Z 1 5 A / R 4 . / T N BLICA 6 S 2 I . G .R E A .P L R L T D A U A L B E D , B I ITALIANA D A E R I T T S 7582/0 1 T N 1 N E 3 E S 1 S IA IN: NO I E . A R N E T VA CORTE S PR A SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cantillo Presidente 20533/88 R.G.N. Dott. Michele Dott. Enrico Papa Consigliere Consigliere 17455 Cron. Dott. Giulio Graziadei Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. 16/3/2001 Ud. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: spa NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Tigrè, 37, presso l'avv. Francesco Caffarelli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato;
intimato - avverso la sentenza n. 69/97, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Trentino in data 10/11/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/3/2001 dal Relatore Cons. Francesco 1 1 1 5 Tirelli;
Udito l'avv. Caffarelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nonché l'avvocato dello Stato Vessichelli, che ne ha invece richiesto il rigetto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con avvisi di rettifica nn. 6329 e 6330, l'Ufficio Iva di Trento contestava alla spa NI la mancata di una serie di acquisti diregolarizzazzione granulato di rame, erroneamente fatturati come operazioni non imponibili. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado, che con decisione n. 97/06/95 annullava gli atti impugnati. Con atto spedito il 7/7/1995, l'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con sentenza in data 29/10/1997 respingeva il gravame, compensando le spese di lite in ragione della "opinabilità interpretativa della materia". La spa NI ricorreva allora per cassazione, sostenendo l'erroneità del motivo addotto dai 2 giudici a quo a fondamento della decisione sulle spese dei due gradi del giudizio. In quello di primo grado, infatti, non si era dibattuto su nessuna contrastante interpretazione non soltanto perché il dissenso aveva riguardato unicamente la possibilità di classificare o meno il granulato di rame come un prodotto finito, ma anche perché il materiale normativo preso in considerazione e, cioè, la circolare n. 26/321285 del 19/3/1985 e le risoluzioni ministeriali nn. 476417 del 18/2/1992 e 13-1037 del 20/5/1994, deponevano univocamente per la configurabilità della merce in questione come cascame od avanzo. La delibera del SECIT del 6/12/1993, sulla quale l'Ufficio aveva basato il proprio atto di appello, era stata invero prodotta soltanto nel giudizio di secondo grado, lasciando per di più la situazione immutata, in quanto trattandosi di un atto di natura privatistica, la stessa non poteva davvero valere come esempio di un'interpretazione difforme da quella data nella risoluzione del 1994. La Commissione Tributaria Regionale, però, non aveva tenuto conto di quanto sopra e prescindendo del tutto da ogni valutazione sul comportamento aveva ritenuto chiaramente dilatorio dell'Ufficio, 3 di dover compensare le spese in virtù di un'inesistente difficoltà interpretativa, che pur essendo per definizione comune ad entrambi i contendenti, aveva finito con l'andare a beneficio della sola parte pubblica. Tenuto conto di ciò, concludeva per la cassazione dell'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione. L'Amministrazione non depositava controricorso, ma partecipava alla discussione orale nella pubblica udienza del 16/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che con l'art. 1 del DL 19/12/1984, n.853 (convertito nella legge 17/2/1985, n. 17) è stato inserito nell'originario corpo dell'art. 74 del DPR n. 633/1972, un ulteriore comma del seguente testuale tenore "le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelle, vetri, gomma sono effettuati senza pagamento e plastica dell'imposta". Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che con gli avvisi di rettifica indicati nella parte narrativa, l'Ufficio aveva sostenuto che il granulato di rame acquistato dalla spa NI, non poteva rientrare nella predetta previsione perché costituiva il risultato ultimo di un ciclo di lavorazioni e trasformazioni che dava luogo ad un prodotto finito. Su ricorso della spa NI, i giudici di primo grado hanno però annullato i predetti avvisi con una decisione in seguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha ricordato che successivamente alla delibera con cui il SECIT aveva ritenuto assoggettabili ad Iva le cessioni di granulato di rame, era stata emanata la risoluzione ministeriale n. 172 del 5/8/1996, dalla quale si evinceva che con una disposizione di natura ermeneutica, l'art. 3, comma 118, della L.n. 549/1995 aveva definitivamente chiarito che il regime di sospensione dell'imposta tornava comunque applicabile anche nel caso in cui i beni contemplati dal succitato comma dell'art. 74 del DPR n. 633/1972 avessero subito, prima di essere ceduti, dei trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione e il trasporto. In considerazione di quanto sopra, la Commissione Regionale ha respinto l'appello, compensando però le spese a causa della opinabilità interpretativa 5 della materia. Ciò posto, devesi in primo luogo puntualizzare che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici a quo si sono limitati a regolamentare le sole spese della fase di appello, cosicchè perdono rilievo tutte le argomentazioniautomaticamente svolte dalla spa NI a proposito della mancanza di qualsiasi contrasto interpretativo nel giudizio di primo grado, interamente svoltosi nel vigore del "vecchio" prcesso tributario che, com'è noto, non prevedeva la possibilità di una condanna alle spese. Tanto precisato, giova ulteriormente premettere che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione sul punto non può essere sindacata in cassazione se non sotto il profilo della manifesta erroneità od illogicità dei motivi addotti (C.Cass. SS.UU., 1994/09597, 1995/02949, 1996/09802, 1997/09762, 1999/02216 e 2000/05390). Esclusa di conseguenza ogni possibilità di censurare la mancata valorizzazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del comportamento processuale dell'Ufficio, non resta da aggiungere che nel caso di specie non era certo manifestamente 6 illogico parlare di opinabilità interpretativa, stante la presenza di una delibera del SECIT sfavorevole alla contribuente e l'emanazione di una successiva norma interpretativa, che proprio al fine di dirimere qualsiasi dubbio aveva precisato che la disposizione di cui all'art. 74/7 del DPR n. 633/1972 era "da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate" andavano effettuate senza il pagamento delle imposte anche nelle ipotesi in cui avessero riguardato beni ripuliti, selezionati tagliati, compattati, lingottati о sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizazione, il trasporto e lo stoccaggio. La ricorrente ha peraltro obiettato, richiamandosi ad un precedente di questo Supremo Collegio e, più precisamente, a C. Cass. 1997/05607, che anche ove realmente esistente, la difficoltà interpretativa sarebbe stata comune ad entrambe le parti e non avrebbe potuto essere perciò invocata per attribuire un vantaggio al solo soccombente. Neppure tale argomentazione appare da condividere, in quanto il precedente sopra ricordato aveva avuto ad oggetto il diverso caso della sostanziiale facilità della causa e, quindi, dell' agevole soluzione del thema disputandum (che se non aveva 7 impegnato a dismisura la parte vincitrice, rendeva ancor meno giustificata la resistenza di quella soccombente), mentre la vicenda di cui si discute sull'opposta ipotesis'incentra dell'oggettiva ambivalenza della norma e, dunque, della ragionevole possibilità di sostenere delle tesi alternative. Il ricorso della spa NI va pertanto rigettato, con conseguente condanna della stessa a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in £. 1.150.000, di cui £.
1.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in £. 1.150.000, di cui £.
1.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. E N Roma, il 16/3/2001 O I Z 6 A 8 5 9 R . 1 IL CONSIGLIERE EST.Томенкоfill T / A N S I 4 I - / R G 6 B 2 E -> CORTE A . . R T L R E . L U N P A . A B O IL PRESIDENTI D D . I I B L Z R E E A T T A D T I N I 1 E R S 3 IL CANCELLIERE CY S N E 1 TE E E T S . Arnaldo Casano I N A Calen A M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 5 1 2001 IL CANCELLIERE C1 Присев Челешо Arnaldo Casano 8