Sentenza 2 maggio 2006
Massime • 1
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D. Lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue, da un lato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 in relazione all'art. 52 Cost. e, dall'altro, che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2006, n. 16228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16228 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 546
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 004282/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SA RO, N. IL 29/04/1976;
avverso SENTENZA del 11/10/2005 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO CESARE;
Udita la requisitoria del P.G. Dr. Francesco Gentile, che ha concluso per l'eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7 in relazione all'art. 52 Cost.; nel merito, per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 11 ottobre 2005 la Corte militare di appello di Roma confermava la sentenza 12 gennaio 2005 del tribunale militare di La Spezia che aveva dichiarato AF SS responsabile del reato di mancanza alla chiamata aggravata (articoli 151 e 154 c.p.m.p.) perché, essendo stato chiamato alle armi mediante manifesto di chiamata, con obbligo di presentarsi presso il Distretto militare di Bologna alla data del 7 novembre 1995, non aveva ottemperato a tale obbligo.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il AF chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito della sospensione del servizio di leva stabilita dal D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7.
Alla odierna udienza il Procuratore generale militare ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7 in relazione all'art. 52 Cost. nella parte che consente di essere interpretata nel senso di ritenere abrogate le norme penali che colpiscono le condotte di rifiuto del servizio militare obbligatorio. Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso dell'imputato deve essere accolto, sia pure per motivi non del tutto coincidenti con quelli dedotti dal ricorrente. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che l'intervenuta sospensione del servizio militare di leva ridisegna la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che il D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7, così come la L. 14 novembre 2000, n. 331, art. 1, comma 6 ("Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge"), devono essere considerati norme integratrici del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da essi disciplinate, trova applicazione l'art. 2 c.p., comma 4 ("se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"); sicché la sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, essendo obbligato a tale servizio, ha rifiutato di prestarlo. Ciò non significa, ovviamente, che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (L. n. 226 del 2004, art. 1).
È il caso di aggiungere che questo Collegio non ritiene che la nuova normativa abbia comportato la totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio, dal momento che, anzi, esso continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (L. n. 331 del 2000, art. 2). Di qui il richiamo che questo Collegio ritiene di dover fare, in materia di successione di leggi penali, all'art. 2 c.p., comma 4 (e non già al comma 2 di tale norma, come è stato ritenuto da questa stessa Sezione nella sentenza n. 12316 del 10 febbraio 2005, Caruso, CED-231721). Del resto, le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno chiarito che deve applicarsi il comma 3 (oggi 4) e non l'art. 2 c.p., comma 2 in presenza di successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose (Cass., SS.UU., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, CED-224605). Consegue da tutto ciò che il D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7 non si pone in contrasto con l'art. 52 Cost., poiché non può essere interpretato nel senso di una generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio ne' nei senso di un'intervenuta abrogazione dell'art. 151 c.p.m.p., ma soltanto nel senso, appunto, dell'intervenuto venir meno di una norma integratrice del precetto penale, norma integratrice attinente a una determinata categoria di soggetti. D'altro canto l'art. 52 Cost. stabilisce che il servizio militare e obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Va pertanto dichiarata manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
In applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto dalla L. n. 331 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7, comma 1, e L. n. 226 del 2004, art. 1, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare d leva e rimasto obbligatorio solo sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004. Essendo ormai decorso anche tale ultimo termine la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto concretamente contestato all'attuale imputato, in virtù del venir meno della predetta norma integratrice del precetto penale, non e più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006