Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui l'imputato, nella qualità di rappresentante di una organizzazione sindacale, era stato condannato per avere, attraverso l'invio - via fax - di una comunicazione letta da più persone, ipotizzato nei confronti del datore di lavoro il delitto di appropriazione indebita, facendo riferimento ad un fatto vero, quale l'omesso versamento dei contributi sindacali).
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La massima In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili - …
Leggi di più… - 2. Critica sindacale può essere aspra e pungente (Cass.2473/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 giugno 2023
In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Commenti che trovano la loro origine in comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona e dei diritti dei lavoratori/lavoratrico non possono non assumere rilievo ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante del diritto di critica in relazione a quanto scritto proprio in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2013, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 04/12/2013
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3122
Dott. PEZZOLLA Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 11297/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI LO N. IL 12/12/1952;
avverso la sentenza n. 76/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del 26/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Izzo Gioacchino, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. RITENUTO IN FATTO
1. VI AN è imputato del reato di cui all'art. 595 c.p. perché inviando via fax all'istituto di vigilanza privata SICURPOL una comunicazione, letta da più persone, del seguente tenore: "nel rammentarvi che l'appropriazione indebita art. 646 c.p. è reato penale e che ciò assume particolare rilevanza per un istituto di vigilanza privata.." offendeva la reputazione di NO PE.
2. Il giudice di pace di Genova condannava l'imputato alla pena di Euro 350 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita;
il tribunale di Genova, quale giudice dell'appello, confermava la sentenza di primo grado, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali.
3. Il tribunale, pur avendo riconosciuto che l'intenzione principale dell'imputato era quella di forzare il versamento dei contributi sindacali da parte dell'azienda, ha ritenuto comunque sussistente il dolo perché egli indubbiamente aveva l'intenzione di attribuire al responsabile della SICURPOL il reato di appropriazione indebita per il ritardo (fatto vero) nel versamento delle quote sindacali;
ha pertanto riconosciuto la coscienza e volontà di commettere il reato con una comunicazione inviata a più persone. Non ha poi riconosciuto la scriminante del diritto di critica sindacale, perché non si era trattato solamente di un linguaggio aspro, ma dell'attribuzione di un reato.
4. Propone ricorso per cassazione l'imputato per i seguenti tre motivi:
a. inosservanza od erronea applicazione della legge penale;
sostiene l'imputato che non possa ritenersi sussistente l'elemento psicologico nei casi in cui esso non abbracci l'evento e cioè in tutti in quei casi in cui la finalità perseguita risulti essere diversa dall'offesa. Nel caso di specie l'unico fine perseguito con l'invio della comunicazione contestata non era l'offesa all'altrui reputazione, ma una semplice e dura contestazione sindacale di fatti rilevanti per la vita aziendale.
b. Sussistenza della scriminante ex art. 51 c.p.. L'esercizio del diritto di critica sindacale può lecitamente assumere anche toni aggressivi ed esagerati, venendo meno in caso contrario la stessa funzione comunicativa, nonché l'impeto sul quale gli scritti fanno affidamento.
c. prescrizione del reato, per il decorso di oltre sette anni e mezzo dalla data di commissione del delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene questo collegio che sussista l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 c.p.) qualora il rappresentante di un'organizzazione sindacale, intervenendo a tutela dei lavoratori nella veste di rappresentante di categoria, ipotizzi a carico della parte lesa la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti, allorché si tratti di critica volta a stigmatizzare, ancorché con toni aspri, ma conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese dall'azienda e ritenute illegittime (per un caso analogo, v. Sez. 5, n. 32180 del 12/06/2009, Dragone, Rv. 244495).
2. Nel caso di specie, il VI, agendo nell'ambito dei propri poteri rappresentativi dei lavoratori, aveva stigmatizzato un fatto vero, e cioè l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ipotizzando la potenziale configurazione del reato di appropriazione indebita. Trattavasi, dunque, di affermazione relativa alla qualificazione giuridica, sotto il profilo penale, di un fatto vero;
affermazione certamente relativa ad un argomento di carattere corporativo, attinente agli scopi ed interessi della categoria, e dunque scriminata dall'art. 51 c.p.. Nè può ritenersi superato il limite della continenza, non essendosi in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti o inutilmente umilianti, possano configurare una mera aggressione verbale a danno del soggetto criticato (cfr. Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio, per essere il ricorrente non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il ricorrente non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014