Versione
6 dicembre 2017
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1 gennaio 2023
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Art. 1917-bis. (( (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) )) (( 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza.
2. Il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.
3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione )) ((99)) -------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914 , 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
2. Il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.
3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione )) ((99)) -------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 653) che "Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914 , 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 2971Provvedimento: […] A ciò deve aggiungersi che i successivi commi 653 e 654 dell'art. 1 della citata legge n. 197/2022 dispongono, rispettivamente, che " Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917- bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice ” e che “ Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato ”.Leggi di più...
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