Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
CARITALIA11 0 7 / 0 1 REPUB POP LO ITALIANO IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE | PROPRIETA' - AZiene Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NECATORIA 4TROVA Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 19117/98 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 2342 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 363 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.12/07/00 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente ་ ་ SE NTENZA sul ricorso proposto da: 1 AO NT, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato difesa dall'avvocato CAIAZZA FERDINANDO, INGENITO A. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE -- giusta delega in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig ricorrente per diriti 3000 GEN. 2001
contro
IL CANCELLIERE BO AN, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA MONTANARO C., difeso dall'avvocato IACOVONE NICOLINO, giusta delega in atti;
.CB220900 2000 controricorrente ---- 1396 avverso la sentenza n. 2781/97 della Corte d'Appello -1- di NAPOLI, depositata il 19/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Nicolino IACOVONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- - - udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cor atto di citazione del 6.10.1988 NI AO rappresentata dalla procuratrice READ:SEKARAN AO, premesso di essere proprietaria Hell'agro di Gallo Matese di un orticello annesso alla propria casa di abitazione, assumeva che il proprietario confinante Giovanni UM aveva invaso il suddetto terreno creando vi un passaggio per il suo trattore e danneggiando taluni pali ivi esistenti;
la AO conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere al UM chiedendone la RISAREINEMTO condanna al ripristino dei danni. I1 convenuto costituitosi in giudizio contestava il diritto di proprietà affermato dalla controparte sull'area in contestazione, ed eccepiva di aver usucapito il passaggio in questione. Con sentenza del 17.12.1994 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice. Impugnata dalla AO tale pronuncia, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 19.12.1997 respingeva il gravame. La Corte territoriale rilevava, sulla base delle risultanze catastali e della situazione dei anche nei rilievi luoghi come documentata fotografici effettuati dal consulente tecnico 3 TROVATA d'ufficio, che non era stata passata neppure presuntivamente la proprietà dell'attrice in ordine alla zona di terreno in contestazione;
del resto, aggiungeva il giudice di appello, tale conclusione era suffragata dallo stesso comportamento della AO che, avendo provveduto a recingere l'orto con un muretto di due metri lungo il lato minore della striscia di terreno in questione avente forma trapezoidale, si era attenuta alle effettiva situazione di fatto e di diritto dei luoghi, riconoscendo implicitamente che l'accesso in contestazione rientrava in un'area che, ai fini dell'esperibilità dell'azione negatoria di cui all'art. 49 c.C., non era di sua appartenenza. Avverso tale sentenza la AO ha proposto ricorso per Cassazione basato su due motivi illustrati successivamente da una memoria;
resiste con controricorso il UM. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di difetto di legittimazione processuale con riferimento al giudizio di primo grado instaurato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere da KA PE :: nella qualità di procuratrice di NI AO pur essendo priva del potere di rappresentanza di quest'ultima di natura sostanziale risultante da atto scritto. L'eccezione è infondata. Invero il difetto di legittimazione processuale del "fals♪ procuratore” può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti compiuti per effetto della processuali già costituzione in giudizio della parte legittimata sempre che nel frattempo non si siano verificate delle decadenze (Cass. 11.8.1990 n. 8195; Cass. 22.2.1997 n. 1622; Cass. 27.3.1997 n. 2754; Cass. 14.1.1998 n. 272). Orbene nella fattispecie è intervenuta una sanatoria nei termini sopra enunciati, considerato che NI AO ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Appello di Napoli tificando così la precedente attività processualeRA: di SA AO prima della maturazione di eventuali decadenze. Procedendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la AO, denunciando erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata 5 su un punto decisivo della controversia, assume che il convincimento del giudice di appello sarebbe stato determinato dalla lettura dell'Atto per notaio Riccio del 4.1.1960 (concernente l'acquisto della zona in contestazione da parte dei danti causa dell'esponente) ove erroneamente l'area in questione era stata ricompresa nella particella n. 611 foglio 17 invece che nella particella n. 608 foglio 17; ciò aveva precluso al giudice di merito di accertare che tale parte di terreno su cui il UM esercitava il passaggio aveva forma Come, Jostenuto triangolare e non trapezoidale com sentenza dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce errata ed insufficiente motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta effettuata in via subordinata di rinnovo delle indagini peritali;
NUOVA tecnica d'ufficio infatti una mera consulenza inequivocabilmente avrebbe consentito di accertare contestazione era che _a zona di terreno in ricompresa nella particella n. 608 del foglio 17 ed era di proprietà dell' esponente. Entrambe le censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono infondate. In effetti la ricorrente con le sue doglianze 6 tende a prospettare una diversa ricostruzione degli elementi di fatto inerenti alla presente controversia rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, trascurando il rilievo che ogni indagine in proposito è riservata la giudice del merito, il quale al riguardo non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento con una motivazione congrua ed immune da vizi logici. Orbene nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto con adeguate e corrette argomentazioni un diritto di proprietà della И l'insussistenza di AO relativo alla zona di terreno in contestazione, richiamandosi proprio all'atto per notaio Riccio del 4.1.1960 nonché alle indagini espletate dal consulente tecnico d'ufficio ed alle risultanze catastali per escludere la asserita forma triangolare della medesima, trattandcsi invece di un area trapezoidale, che per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche si pone in oggettiva contrapposizione con la pretesa sostenuta dalla ricorrente. Neppure è fondata in particolare la censura relativa al mancato accoglimento della istanza di rinnovo delle indagini peritali: infatti il giudice 7 del merito non tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri, cosicché non è nemmeno necessaria una espressa pronuncia sul punto quando risulti dal complesso della motivazione che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamento svolti (Cass. 23.5.1998 n. 5151), come appunto si è verificato nella fattispecie. Infine deve evidenziarsi che non risulta oggetto di censura l'ulteriore argomento addotto a sostegno del proprio convincimento dal giudice di 4 appello, secondo cui lo stesso comportamento della AO (che aveva provveduto a recingere l'orto in questione lungo il lato minore dell'area trapezoidale con un muretto di due metri) dimostrava il suo intendimento di attenersi alla effettiva situazione di fatto e di diritto dei luoghi, così implicitamente riconoscendo che la zona in contestazione non era di sua appartenenza. Il ricorso deva quindi essere rigettato;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cui L 200.000 per spese e lire 2.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 12.7.2000. CA WE es tempe IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna IN CANCELLERIA 60000 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 ☐ 310000 DEPOSITATO 2.6 11097 128, 11 Roma 4567 30,99 3067 10,33 170,43 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 8.3.2011 serie 4 al n. 13463 versate € 17043 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 den 30/5/2002)Djo5/200 1 9