Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7913 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ee 67365 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAK, ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TR IB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIAviso di mora Oggetto: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ QUINTA CIVILE composta dagli 'Ill.mi Sigg. Magistrati: RN. 5/200003 47365 Ugo Favara President Giulio Graziadei Consigliere Rep. Mario Cicala Consigliere Ud. 04.11.2002 Eugenio Amari Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SEC. 4 SENTENZA sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- fesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per leg- ge domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro il signor ID IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Leonelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana 35, presso l'avvocato Annarosa Ammirati;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia . N 29 marzo 1999, n. 115/04/99, depositata il 31 maggio 1999; ли 3963 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 no- vembre 2002 Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 13 dicembre 1999 l'Amministrazione finanziaria dello Stato notifica al signor ID IC un ricorso per la cassazione del- la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 29 maggio 1999, n. 115/04/99, depositata il 31 maggio 1999, che ha accolto l'appello del contribuente contro la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Terni n. 27/01/98, che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di mora n. 602781 in tema di ILOR 1990. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 26 novembre 1996 viene notificato al signor ID IC, quale --- responsabile in solido con la società PMI srl, un avviso di mora per soprattassa dell'imposta sostitutiva IRPEG e per soprattassa per o- messo e/o tardivo versamento ilor per imposta conseguente a rivalu- tazione di beni ammortizzabili ex art. 3 L. 29 dicembre 1990, n. 408; il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale di Terni è da questa rigettato con sentenza n. 27/01/98; l'appello alla Commissione tributaria regionale di Perugia è, poi, da questa accolto con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Pe- rugia 29 marzo 1999, n. 115/04/99, oggetto del ricorso per cassazio- ne, è così motivata: premesso che il signor ON propone appello, M 2 perché l'avviso di mora non è stato preceduto da un atto idoneo ad accertare specificamente la responsabilità del privato, limitando così il diritto di difesa, e perché l'art. 98 DPR 29 settembre 1973, n. 602, sarebbe inapplicabile, dal momento che esso riguarderebbe le impo- ste dirette e non quelle indirette, con conseguente illegittimo ricorso all'analogia, visto che l'art. 3 dello stesso atto normativo non fa alcun riferimento alle imposte sostitutive da rivalutazione, si riconosce la fondatezza dell'impugnazione, perché nessuna norma di legge pre- vede l'asserita responsabilità solidale dell'amministratore o legale rappresentante di società di capitali per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa diret- tamente imputabili, di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi contenuta nel DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicando- si l'art. 98.6 DPR 29 settembre 1973, n. 602, alle sole sanzioni civili previste dal Titolo III dello stesso decreto.
2.1. L'Amministrazione finanziaria dello Stato sostiene il suo ricorso con due motivi di gravame.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto e che sia annullata la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio.
3.1. Il signor ID IC resiste con controricorso notificato il 2 febbraio 2000. 3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia rigettato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. M 3 Motivi della decisione 4. In via preliminare si deve rilevare che il controricorso del si- gnor ID IC è stato notificato all'Amministrazione finanziaria dello Stato presso l'Avvocatura generale dello Stato il 2 febbraio 2000.
Considerato che
il ricorso per cassazione è stato notificato al signor ID IC il 13 dicembre 1999, il controricorso risulta tar- divo ai sensi dell'art. 370.1 cpc. Ne segue la sua inammissibilità.
5.1. Con l'unico motivo di censura l'Amministrazione finanzia- ria dello Stato denuncia la violazione e la falsa applicazione all'art. 112 cpc, il vizio di ultrapetizione, la violazione e la falsa applicazione degli art. 1 e 98 DPR 29 settembre 1973, n. 602. 5.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 cpc sotto il profilo dell'ultrapetizione, perché l'appellante avrebbe invoca- to l'inapplicabilità dell'art. 98 DPR 29 settembre 1973, n. 602, avendo rilevato che, nella specie, si trattava di imposta indiretta, mentre la norma citata riguardava la riscossione delle imposte dirette. La Commissione tributaria regionale, invece, avrebbe accolto l'appello sul diverso presupposto che l'imposta sostitutiva prevista dalla L. 29 dicembre 1990, n. 408, non fosse esplicitamente prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, e, nel contempo, sia negando che essa a- vesse natura di imposta indiretta, sia riconoscendo espressamente la natura di imposta diretta. Risulterebbe, perciò, evidente che l'appello è stato accolto in base ad una questione non devoluta al giudice del- l'impugnazione. 4 Ciò premesso, la ricorrente ritiene che l'imposta su cui si con- troverte, istituita con l'art. 3 L. 29 dicembre 1990, n. 408, ed espres- samente definita come sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR, sarebbe u- n'imposta sui redditi per la cui riscossione deve farsi applicazione del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Che si tratti di imposta diretta sa- rebbe dimostrato dal fatto che il tributo in questione è stato istituito per evitare le conseguenze eccessivamente onerose dell'applicazione della normativa sulle imposte dirette ordinarie nelle ipotesi di rivalu- tazione dei beni delle imprese di cui alla L. 19 dicembre 1990, n. 408, e dal fatto che, in sostituzione di tali imposte ordinarie sui mag- giori valori dichiarati come plusvalenze, componenti del reddito di impresa, esso è costituito da una tassazione agevolata con aliquota ridotta del 16% e del 20% da applicarsi sui medesimi maggiori valo- ri. Ne deriverebbe che il tributo sostitutivo avrebbe la medesima na- tura del tributo sostituito.
5.3. Il ricorso è fondato, perché la Commissione tributaria re- gionale ha risolto una questione diversa da quella sollevata dal ricor- rente in appello: questi, a parte la questione della necessaria preven- tività di un avviso di accertamento rispetto all'avviso di mora, aveva chiesto che si verificasse se l'imposta sostitutiva ex art. 3 L. 29 di- cembre 1990, n. 408, fosse davvero un'imposta diretta e, come tale, fosse sottratta alla sfera di applicazione dell'art. 98 DPR 29 settem- bre 1973, n. 602; la Commissione tributaria regionale, invece, ha ri- solto la questione dell'ambito della sfera di applicazione dell'art. 98 con riguardo alla natura delle sanzioni irrogate. M 5 6. Le specifiche ragioni per le quali si è riconosciuto fondato il primo motivo di censura comportano l'assorbimento del secondo mo- tivo di impugnazione, con il quale si denuncia la contraddittorietà del- la motivazione su un punto decisivo della controversia, l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione della sentenza impu- gnata e il rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che provvederà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tribu- taria regionale dell'Umbria anche per le spese processuali relative giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncelli A M CANGEL E DI R CANCELLIERE P U S dor Luigi Riitano DEPORTATA IN CANCELLERIA 20 MAG. 2003 "M" OL CANCELLIERE dott Luigi Riitano 6