Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04 947 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi igg Presidente Dott. Salvatore SENE R.G. N. 23130/00 11034 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Cron. Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA - Rep. - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.14/01/03 - Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4 presso lo studio dell'avvocato MARIO PAPADIA, rappresentato e difeso dall'avvocato VARSO GABELLINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SOCIETA' ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, che 10 rappresenta e difende all'avvocato LORENZO TOZZI, giusta delega unitamente 2003 in atti;
144 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 161/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/06/00 R.G.N. 18/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MANI per delega GABELLINI;
udito l'Avvocato DE TOMMASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio RC AR convenne in giudizio dinanzi al PR di Grosseto la Società Italia s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di £.13.860.000, quale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Espose a fondamento della domanda: di aver stipulato nel marzo 1991 con la convenuta un contratto di fornitura software e servizio assistenza tecnica, rinnovabile annualmente in assenza di disdetta, nel quale era previsto un minimo garantito di sei ore settimanali, con il compenso unitario di £.35.000; che tale contratto, non disdettato, si era rinnovato fino al marzo 1996; che, però, dal novembre 1994, la convenuta aveva concluso con la s.r.l. SA un contratto di assistenza, e non gli aveva più chiesto le prestazioni contrattualmente stabilite, rendendosi in tal modo inadempiente agli obblighi contrattuali. Su tale premessa il AR chiese che, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, il PR condannasse quest'ultima al risarcimento del danno, in misura pari al compenso dovutogli per il numero minimo di ore di lavoro contrattualmente garantite. La Società Italia s.p.a si costituì in giudizio e dedusse che il contratto, nel novembre 1994, si era risolto per mutuo consenso, manifestato concludentemente dal AR accettando la proposta, fattagli da essa convenuta, di rendere le proprie prestazioni informatiche in favore della s.r.l. SA, che assicurava il servizio, ed effettuando le prestazioni in favore di detta società. La Società Italia s.p.a. dedusse inoltre che, ad ogni modo, la clausola invocata dal AR non poteva intendersi nel senso che essa prevedesse la garanzia di un compenso minimo. Il PR, ritenendo che il contratto si fosse tacitamente rinnovato e disattendendo quindi la tesi della intervenuta risoluzione consensuale, accolse tuttavia la tesi subordinata della convenuta e rigettò la domanda. 1 Il AR impugnò la sentenza lamentandone la contraddittorietà, per aver acclarato la rinnovazione del contratto, disconoscendo al tempo stesso la clausola relativa al minimo garantito. Nel contrastare il gravame l'appellata ribadì, anzitutto, la tesi della risoluzione consensuale del contratto, evidenziando, in subordine, che la clausola invocata dal AR mirava non a garantirgli una forma di retribuzione minima a prescindere dalla quantità di lavoro svolta, ma ad assicurargli un flusso continuo di reddito. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la del mese sentenza del PR, accogliendo la tesi della Società Italia s.p.a, secondo cui alla fine di ottobre 1994 le parti avevano concludentemente manifestato la volontà di sciogliere il contratto, così travolgendone ogni clausola, ivi compresa quella relativa al rinnovo in assenza di disdetta. Contro questa sentenza il AR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso è denunziata nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n.4 ( ed altresì 3 e 5) dello stesso codice. Secondo il ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum riesaminando la sentenza di primo grado oltre i limiti delle censure e dei motivi specifici dell'atto di appello. La dimostrazione di quest'assunto è affidata, in sintesi, all'argomentazione che segue. La sentenza di primo grado aveva stabilito che il contratto in questione si era rinnovato tacitamente. Essa, non avendo respinto la relativa domanda del AR, aveva, conseguentemente, accertato anche l'inadempimento della Società Italia s.p.a., pur se contraddittoriamente, aveva negato il risarcimento del danno. Rispetto all'accertamento della rinnovazione e all'inadempimento, l'ulteriore domanda risarcitoria del AR aveva carattere autonomo. 2 Con l'appello era stato sottoposte al giudice del gravame solo la questione del mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria. Quindi né l'appellata poteva riproporre né il giudice poteva esaminare eccezioni, quale quella della risoluzione consensuale del contratto, riferentisi ad altro tema di decisione ormai coperto dal giudicato, essendo stato accertato dal primo giudice che il contratto non si era sciolto consensualmente ma era stato rinnovato. Il motivo è infondato. Si deve osservare anzitutto che il AR aveva proposto una domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale della convenuta. Non risulta invece che egli abbia chiesto (né per la verità, nella situazione posta in luce in narrativa si comprenderebbe quale interesse avrebbe avuto a chiedere) un'autonomo accertamento della rinnovazione del contratto e della sua intervenuta risoluzione per inadempimento. A fronte di tale domanda la difesa della convenuta aveva prospettato, in primo luogo, lo scioglimento consensuale del contratto e aveva dedotto, in subordine, l'inesistenza di un suo obbligo di garantire un compenso minimo, obbligo la cui violazione era stata invocata dalla controparte a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento. Quindi, l'accordo per risolvere il contratto è stato mantenuto dalla convenuta nello stretto ambito funzionale di un mezzo atto a far rigettare la domanda avversaria e non della Società statis vi è stata nemmeno da parte sua alcuna richiesta di autonomo accertamento che il contratto si era sciolto per volontà delle parti. Nel giudizio di appello il AR ha chiesto ( v. conclusioni ) che accertata la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della società resistente” questa fosse condannata a corrisponder( gli) a titolo di risarcimento del danno la somma di lire .13.860.000 pari al numero di ore settimanali garantite contrattualmente", rendendo in tal modo palese, fra l'altro, di esser così poco persuaso che vi fosse un accertamento intangibile sulla rinnovazione del contratto e sul suo successivo inadempimento tale da comportarne a risoluzione, da ribadire la richiesta di 3 risoluzione nell'atto d'appello, quale premessa della successiva statuizione risarcitoria in proprio favore. Con il suo appello il AR ha pertanto, reinvestito il giudice di secondo grado degli stessi temi già versati in quello precedente, né del resto avrebbe potuto far diversamente, non essendovi nella sentenza del PR, per quel che s'è detto, alcun capo autonomo, rispetto al quale egli potesse considerarsi vittorioso. Simmetricamente, rispetto ai temi della controversia così riversati in appello l'unico onere della società affinché il giudice del gravame riesaminasse la questione dello scioglimento consensuale del contratto era di riproporla espressamente a norma dell'art. 346 c.p.c., cosi come è avvenuto. Del resto la più convincente riprova della infondatezza delle tesi del ricorrente nasce dalla considerazione che, come esattamente sottolineato nel controricorso, se, per ottenerne l'esame da parte del giudice d'appello, non fosse stato sufficiente alla Società Italia limitarsi a riproporre il tema della cessazione concordata del rapporto, essa non avrebbe avuto altra alternativa che quella di utilizzare la tecnica dell'appello incidentale. Senonchè, tale mezzo presuppone una soccombenza reale e non meramente virtuale ( diversamente dal ricorso incidentale condizionato per cassazione, M che è infatti lo strumento, di creazione giurisprudenziale, funzionalmente equivalente nel giudizio di legittimità a quello offerto nel giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c). Nel caso in questione, in assenza di domande da parte della Società Italia s.p.a., non vi era per essa alcun rischio di soccombenza che non fosse quello derivante dall'accoglimento della domanda di controparte. Ma poiché questa era stata rigettata, e dunque soccombenza non vi era stata, pur essendo state rigettate anche talune eccezioni della convenuta, non sarebbe stato neppure possibile far ricorso all'appello incidentale ( non proponibile in forma condizionata) e la mera riproposizione in appello delle eccezioni sollevate in primo grado imponeva al giudice del gravame di prenderle in esame, senza per questo superare i limiti di quanto a lui devoluto. онини тилабішали жи Il ricorso è dunque rigettato, un le consequenzial pronunc
P.Q.M.
☑j. Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente oltre ad € 1.500, per onorari. Roma 14 gennaio 2003 Il cons.est. Filippo Curcuruto Preplante Viluma Bm IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1. APR. 2003 IL CANCELLIERE Пеше Влиш alle spese di lite che liquida in € 8,00/0 0/00) Il Presidente Salvatore Senese Talrature fryну I D , 0 O A 1 L S 3 S . L 3 T O A 5 B R T , . A ' A N l l a C . E G A * L E L S R G I E A E D L R L O E D 5