Sentenza 26 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2002, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
0 1/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA 04 ME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dat. Vincenzo Presidente R.G.N. 6259/00 CARBONE Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Cron. 10083 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Ud. 29/01/02 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IP LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO RUGGIERI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LT NO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 9305/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 23/11/99 e depositata il 23/11/99 (R.G. 2002 6096/93); 264 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che il giudice di pace di Roma, adito da PI LT per il risarcimento dei danni riportati dal proprio motoveicolo in esito alla collisione con l'autovettura di IA LI, ha dichiarato che verificato per (paritetico) apporto l'incidente si era causale colposo di entrambi i conducenti ed ha condan- nato la convenuta al pagamento di L. 600.000, oltre al- le spese processuali;
che con l'unico motivo di ricorso deducendo "nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c., violazione di legge processuale, omessa apparente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)" - la ri- corrente IA LI si duole che il giudice di pace abbia irragionevolmente e contraddittoriamente ritenuto che "per quel che riguarda i testi, non poche perples- sità si appalesano per quelli della convenuta", omet- tendo di illustrare gli elementi da cui ha tratto tale 2 convincimento, così apoditticamente pervenendo all'applicazione dell'art. 2054 c.c.; che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato con decisione da adottarsi in camera di consiglio;
RITENUTO che
il giudice di pace ha chiaramente esposto le ragioni dell'inattendibilità della teste Mo- nica Pensa, figlia della convenuta, ha complessivamente apprezzato come non conformi alle risultanze processua- li le posizioni assunte dalla convenuta in comparsa di risposta, ha implicitamente tenuto conto anche delle risultanze della prova testimoniale dell'attore, il cui risultato - come si evince dallo stesso ricorso - era conforme ai propri assunti;
che l'omessa, analitica indicazione dei motivi per i quali il giudice ritenga che le risultanze probatorie suscitano perplessità non dà luogo in se stessa alla nullità della sentenza ma, se mai, al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che per le sentenze del giudice di pace emesse secondo equità in tanto assume risolva in un'ipotesi di mera rilevanza in quanto si apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione (Cass., sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716, nonché, ex plurimis, Cass., n. 1944 del 2001); che tanto va, nella specie, radicalmente escluso e 3 che il ricorso è dunque manifestamente infondato;
che non v'è luogo per pronunciare sulle spese, stante il mancato esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 29 gennaio 2002 . 3 1 . 1 1 1 N . 7 2 1 . 3 T 1 4 - 6 T 9 R 9 E - 9 4 A E ) P C I E D A D C I U I N E G I . T S ( L L O O E E B I N O Z T A G S R I E R A D E T S N E E Il consigliere estensore Il presidente Jep. tata in Cancelleria oggi, li 7613.01 LCANCELLIERE C Gina Casoli IL CANCELLIERE O Gina Case 4