Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4352
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Sentenza 26 marzo 2001

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Disposto dal giudice adito il mutamento del rito ordinario in rito del lavoro ai sensi degli artt.667 e 426 cod. proc. civ., il mancato deposito del dispositivo in udienza non può essere considerato circostanza idonea a far ritenere la ritrasformazione del rito medesimo in ordinario, trattandosi di mera irregolarità assolutamente irrilevante. Consegue che per quanto concerne l'appello sono applicabili le norme del rito del lavoro, perfezionandosi l'impugnazione con il deposito del ricorso in cancelleria, dato che la successiva notificazione dell'atto del gravame (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione) costituisce elemento esterno, attiene cioè all'ulteriore svolgimento del rapporto processuale, ed è necessario soltanto per la chiamata in giudizio del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4352
    Data del deposito : 26 marzo 2001

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