Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
Disposto dal giudice adito il mutamento del rito ordinario in rito del lavoro ai sensi degli artt.667 e 426 cod. proc. civ., il mancato deposito del dispositivo in udienza non può essere considerato circostanza idonea a far ritenere la ritrasformazione del rito medesimo in ordinario, trattandosi di mera irregolarità assolutamente irrilevante. Consegue che per quanto concerne l'appello sono applicabili le norme del rito del lavoro, perfezionandosi l'impugnazione con il deposito del ricorso in cancelleria, dato che la successiva notificazione dell'atto del gravame (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione) costituisce elemento esterno, attiene cioè all'ulteriore svolgimento del rapporto processuale, ed è necessario soltanto per la chiamata in giudizio del convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA DO VED MA, MA CE, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato COSTANTINO MONTESANTO con studio in 84010 CETARA (SA) VIA GROTTA 10, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 331/97 del Tribunale Civile di SALA CONSILINA, emessa il 19/11/97 e depositata il 10/12/97 (R.G. 40/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento nel resto.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 20 marzo 1995 DO RR e ZO maggio intimarono sfratto per morosità a ZO ZO, per il mancato pagamento dei canoni di affitto relativi ad un capannone sito in Sala Consilina, relativi al periodo ottobre 1994 - marzo 1995, per complessive L. 6.582.000, oltre interessi e spese, convenendolo in giudizio, per la relativa convalida, davanti al Pretore di Sala Consilina con emissione - in caso di opposizione - di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.. Il 19/20/21 aprile 1995, ben oltre la prima udienza di comparizione, il ZO provvedeva al pagamento dei canoni arretrati per la sola sorte capitale per poi avanzare, nel prosieguo del giudizio, richiesta di sanatoria ex art. 55 L. 392/1978, onde adempiere la residua somma dovuta.
L'adito Pretore, con ordinanza in data 26 gennaio 1996, rigettò la menzionata richiesta ed ordinò l'immediato rilascio dell'immobile locato, disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 - 426 c.p.c. e, quindi, con sentenza depositata in data 14 settembre 1996, accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1455 c.c. per grave inadempimento del ZO. Con sentenza in data 19 novembre 1997, il Tribunale di Sala Consilina accolse l'appello proposto dal ZO. In parte motiva, il tribunale respinse in rito l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello medesimo e, nel merito, ritenne applicabile anche alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo la disciplina della sanatoria giudiziale ex artt. 5 e 55 L. 392/1978, per cui, non avendo erroneamente il giudice di primo grado concesso il termine di grazia per la sanatoria della relativa debenza del conduttore, la risoluzione non poteva essere pronunziata con riferimento al pregresso mancato pagamento delle sei mensilità di canone - peraltro già versate in corso di causa - senza nulla motivare in ordine al mancato pagamento degli oneri accessori e senza considerare le concrete circostanze del caso.
Per la cassazione della suindicata sentenza DO RR e ZO IO hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando violazione dell'art. 8 c.p.c., così come novellato dagli artt. 3 e 90 della L. 353/1990, nonché degli artt. 667, 426 e 447 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), deducono, in buona sostanza, che, avendo il giudice di prime cure disposto la modificazione dal rito ordinario in quello del lavoro, applicabile nella specie, l'appello proposto dal ZO doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto l'atto di appello medesimo risultava depositato nella cancelleria del tribunale oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
La censura è fondata.
Invero, può dirsi pacifico che, come dà atto la stessa sentenza di primo grado, nel corso del relativo giudizio fu disposta dal Pretore la trasformazione del rito da ordinario in rito del lavoro, come del resto previsto dalla legge, ne', come esattamente rilevato dai ricorrenti, il mancato deposito del dispositivo in udienza, può essere circostanza idonea a far ritenere la ritrasformazione del rito medesimo in ordinario, trattandosi piuttosto di una mera irregolarità assolutamente irrilevante. Orbene, se quanto precede è indubbio, consegue che, per quanto concerne l'appello, erano applicabili le norme del rito del lavoro. Al riguardo, secondo noti e consolidati principi di diritto enunciati nella specifica materia dalla giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del potere di appello si perfeziona, nelle controversie soggette al rito del lavoro, con il "deposito" del ricorso in cancelleria, dato che la successiva notificazione dell'atto di gravame (e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione) - costituisce un elemento esterno, attiene, cioè, all'ulteriore svolgimento del rapporto processuale, ed è necessario (soltanto) per la chiamata in giudizio del convenuto - appellato (cfr. Cass. 20.7.1989 n. 3414; Cass. 19.3.1990 n. 2260; Cass. 12.12.1990 n.
11816). Ne consegue che, in applicazione di tali principi (ribaditi - del resto - anche dalle S.U. - v. decisione 16.4.1992 n. 4676 -, con riferimento specifico alla individuazione del momento determinativo della litispendenza" in materia di controversie individuali di lavoro), la tempestività dell'appello, in relazione sia al termine breve di cui all'art. 334 del c.p.c., sia a quello "annuale", decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ricorre sul piano processuale quando entro tali termini sia stato effettuato il "deposito" del ricorso che determina l'instaurazione del rapporto processuale. Non - ha per tanto - rilevanza che la notificazione del ricorso d'appello sia poi avvenuta in un momento successivo (cfr. Cass. 11 dicembre 1991 n. 13371). Alla stregua di quanto precede, poiché dall'esame degli atti di causa risulta che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore dell'appellante ZO in data 15 gennaio 1997, mentre l'atto di appello del ZO medesimo è stato depositato in cancelleria del giudice del gravame solo in data 17 febbraio 1997, quindi ben oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 434 c.p.c., a nulla rilevando, per quanto detto in precedenza, l'avvenuta precedente notifica dell'appello agli odierni ricorrenti in data 12 febbraio 1997: l'appello doveva, quindi, essere dichiarato inammissibile.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, che importa l'assorbimento del 2^ e 3^ motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., va dichiarato inammissibile l'appello proposto da ZO
ZO avverso la sentenza del Pretore di Sala Consilina. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio della terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001