Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8646 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
8 6 4 6 0 1 REPUBBLICA ITALIANA PO OLO AL IN NOME Ogg.: Lavoro SOR SEZIONE LAVORO R. G. 9945/99 Cron.N19744 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Rep. N. 662. Mario Putaturo Donati Viscido -Consigliere- Ud.20.4.2001 3. " Donato Figurelli -Consigliere- CC4. Natale Capitanio -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA UA RI, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2,, presso lo studio dell'Avv. Domenico Concetti, che le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO 1883 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosoli- 2 do, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17, in virtù di mandato speciale in atti Intimato per la cassazione della sentenza n. 2834/98 del Tribunale del La- voro di Bari del 18.6.1998/25.6.1998 nella causa iscritta al n. 1594 del R. G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Valente per l'PS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PRocesso Il Tribunale di Trani, con sentenza 30.4.1993, confermava la deci- sione pretorile, con la quale era stato riconosciuto il diritto di NA RE di beneficiare, fino al 30.9.1982, dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità fruita in concorso con l'altra diretta, anch'essa integrata e di conser- vare fino a successivo riassorbimento le successive quote, nella misura conseguita a tale data. Contro tale sentenza proponeva ricorso l'PS e questa Corte, riconosciuto il diritto alla integrazione al minimo, cristallizzato al 30.9.1983, sulla pensione di riversibilità a condizione che ri- corresse il requisito del reddito previsto dalla legge, cassava l'impugnata decisione e rinviava la causa al Tribunale di Bari. 3 Riassunta la causa a cura della RE, l'anzidetto Tribu- nale, con sentenza 18.6.1998/25.6.1998, pur avendo l'istante pro- dotto certificazione reddituale, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art.
1- comma 183°- della legge n. 662 del 1996, con compensazione delle spese processuali. Avverso la decisione emessa in sede di rinvio ricorre per cassa- zione la RE con unico motivo, mentre l'intimato PS ha svolto difese in sede di discussione ex art. 379 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182, 183 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e quale ius superveniens dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24, 38 della Cost. ed in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare osserva che i commi 181 e seguenti della legge n. 662 del 1996, che da un lato hanno previsto la liquidazione a fa- vore degli interessati delle somme spettanti a titolo di differenze in applicazione dell'art. 6- 7° comma- del D.L. 463/1983 (con- vertito con la legge n. 638/1983) e dall'altro lato hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, appaiono per quest'ultima parte irragionevoli e contrari al principio di libero accesso alla giusti- zia e al sistema della sicurezza sociale. La censura è infondata e non merita di essere condivisa. Le questioni sollevate dalla ricorrente furono rimesse al vaglio della Corte Costituzionale, che, con ordinanza n. 31/1999, prende- 4 va atto della sopravvenienza della legge n. 448/1998, integrativa delle anzidette disposizioni, e restituiva gli atti ai giudici remit- tenti. Rimesse nuovamente le questioni alla Corte Costituzionale anche con riferimento alla legge n. 448 del 1998, il giudice delle leggi, con sentenza n. 310 del 2000, ha ritenuto tali norme, ed in parti- colare quelle relative all'estinzione dei giudizi pendenti, non contrastanti con i precetti costituzionali. Non resta quindi che prendere atto dell'anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale e ritenere corretta la decisione assunta dal Tribunale con l'impugnata sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese tra le parti. Deve essere [Ricorrono giusti motivi per dichiarate compensate anche le spese del giudizio di legittimità.
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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 20 aprile 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Uniceurs Tre ks Alessandro be Reusi I D Ş SA I S D A деле 0 T , 0 A 3 O I O 3 R R T L 3 E A L R 5 S D O M A . B A L S N T L JI E I S IL CANCELLIERE 3 N O D -7 G P A S O Depositato in Cancelleria IM -8 N A 1 E A D 1 S D 25 GIU. 2001 E I , E E A oggi, O T G R O N G T E T IS E S IT IL CANCELLIERE L E G IR E R A R D O L C L O E D