Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2001, n. 10234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10234 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 69908 9 I 1 1023 4 0 1 Z BLICA ITALIANA / N 4 A 1 - R 0 T 2 B S . I . I R L . G R L P E . A A R T D , U POPOLO IT. LIANO L B B A E I A D D P T I A I S E DICASSAZIONE R 3 N T Oggetto E 7 E N S E T N S SEZIONE TRIBUTARIA A A Tributaria E * * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 11736/00 Consigliere Cron. 72844 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere- Ud. 04/05/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA E CASSAZION ILE - Rel. Consigliere -Dott. Giuseppe FALCONE DI IV A C SUPREM ha pronunciato la seguente E N CORTE PIO S ENTENZA 08 M A 9 C 9 sul ricorso proposto da: 6 REG ENTRATE MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE persona del Ministro pro LOMBARDIA SEZ COMO, in tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN DI;
intimato avversO la sentenza n. 251/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 1116 25/01/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del ricorso MA EG ha chiesto il rimborso delle ritenute operate a titolo di Irpef dal datore di lavoro sulle somme corrisposte come premio fedeltà per ininterrotto servizio. La Commissione Tributaria di primo grado ha rigettato la domanda ravvisando la decadenza dell'istanza per decorso dei 18 mesi previsti dall'art. 38 d.p.r. n.602/73, ma la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione ritenendo applicabile l'art. 37 del citato decreto. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo: 1)violazione dell'art. 38 e falsa applicazione dell'art. 37 d.p.r. n.602/73; omessa e comunque insufficiente motivazione su tale punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 37 (perché non trattavasi di ritenuta diretta), e sul presupposto dell'applicabilità invece dell'art. 38 (perché trattavasi di versamento diretto); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 48, primo e secondo comma lett. F del d.p.r. n.917/1986, nonchè omessa motivazione in ordine a tale punto decisivo della controversia, sul presupposto che le somme corrisposte nella specie dal datore di lavoro per un dato anno di anzianità nel servizio sono tassabili. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorso è senz'altro fondato e deve essere accolto. Le ritenute operate dal datore di lavoro privato rientrano nel concetto di "versamenti diretti", la cui disciplina, ai fini della rimborsabilità, si ritrova nell'art. 38 del d.p.r. n. 602/73, ove è previsto il termine di decadenza di 18 mesi. La disciplina contenuta nell'art. 37 riguarda le ritenute dirette, che sono operate dalle Amministrazioni Statali quando corrispondono compensi o altre somme, e che sono così definite proprio perché operate dallo stesso creditore d'imposta, secondo una concezione unitaria della personalità giuridica dello Stato. La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nella qualificazione della fattispecie, ritenendo applicabile il termine decennale previsto dall'art. 37 citato. 1116 Il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senza rinvio. Non dovendosi procedere ad accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare la domanda introduttiva del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 4.5.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. estens. VincentoDr. Vincenzo Carbone Dr. Giuseppe Falc IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO Oggi 26 LUG. 2001 IL CANCEL Innocentio Le E 6 N 8 5 9 O . 1 I A / Z N I 4 A . / R 6 R B 2 A T . . S T L I R . L U G P . A B E D . I R B L R A E T A A T D I D I 1 R S 3 E N E 1 T E T . S N I E A N A S E M 2