Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 9 55/0 1IN NO LA CORTE SUPREMA DI AZIONE Oggetto Promine di vendita. SEZIONE SECONDA CIVILE Modemprimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19582/98 Dott. Gaetano GAROFALO Cron.
4.135 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 611 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Ud. 15/11/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti A Er AP RITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E il IL CANCELLIERE FILIBERTO 130, presso 10 studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA POSTORINO S., difeso dall'avvocato PROIETTI LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente CG063284
contro
MU TR;
: intimato : avverso la sentenza n. 237/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 07/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Olindo 1851 -1- SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. -2- R.G.N.19582/98 Oggetto: Promessa di vendita-inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28-6-1991 RA Trento conveniva davanti al tribunale di Terni TR NI ME per far dichiarare che la stessa era tenuta a cedergli al prezzo di lire 80.000.000 il lotto di terreno edificabile della superficie di mq.1000, distinto nel N.C.T. del Comune di Terni, foglio 86, derivante da frazionamento della p.lla n.38, per effetto della scrittura privata dell'8- Terni il 31-5-1991,11-1986, registrata a contenente promessa di vendita, non adempiuta dalla convenuta;
in via subordinata, e per l'eventualità che quest'ultima non potesse più adempiere l'obbligazione di cui al preliminare, chiedeva che fosse condannata а restituire la somma di lire 47.500.000 in misura doppia, nonché a risarcirgli i danni per inadempimento. Nel costituirsi in giudizio, TR NI TH ME contestava la veridicità dei fatti esposti nell'atto di citazione e, assumendo che il trasferimento del bene da lei promesso in vendita 2 avvenuto per fatto imputabile al RA non era stesso, concludeva per il esclusivamente allo rigetto della domanda. Con sentenza del 9-1-1995 l'adito tribunale accoglieva soltanto la domanda subordinata proposta dall'attore е condannava la convenuta NI IT, succeduta in giudizio а NI ME, deceduta, al pagamento della somma di lire 47.500.000, con interessi legali dalla domanda al saldo;
compensava, poi, per le spese del 2/3 giudizio, ponendo il residuo terzo a carico della convenuta. Proposto appello principale dalla NI ed incidentale dal RA, la corte di appello di Perugia, con sentenza depositata in data 7-11-1997, ha confermato la sentenza impugnata, compensando per intero le spese del grado. На ricordato nella motivazione, la corte territoriale, che le parti avevano condizionato la stipula dell'atto pubblico all'approvazione del piano particolareggiato di Colle dell'Oro, concedendo all'acquirente la facoltà di recesso in caso di "adozione con modifiche sostanziali>"; e, poiché detto piano aveva determinato effettivamnete mutamenti tali da comportare una variazione 3 significativa dell'oggetto della compravendita, imponendo la necessità dell'acquisto di una superficie di terreno di mq.1300 circa, in luogo dei mq.1000 previsti dal compromesso, ed essendo mancato l'accordo sul prezzo della maggiore superficie, rispetto a quella contrattualmente prevista, ne era derivata l'impossibilità di addivenire alla stipulazione dell'atto di compravendita, а causa dell'intervenuta modifica senza che si potesse attribuire addell'oggetto, contraenti un inadempimento alcuno dei contrattuale. Ricorre NI IT per la cassazione della sentenza, deducendo un unico motivo di gravame. Nessuna attività difensiva è stata svolta dal RA Trento. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: violazione degli artt. 360 nn.3 e 5, in relazione all'art. 92 c.p.c., e 1366 e 1367 c.c., per avere i giudici di merito pronunciato condanna di essa ricorrente al pagamento anche degli interessi e delle spese а favore dell'attore, nonostante che 4 dalla corrispondenza tra le parti e dalle assunte testimonianze fosse emerso che l'atto definitivo non fu stipulato per mancanza di volontà del RA, che , pertanto, si comportò in mala fede. La promittente venditrice agì, invece, in perfetta buona fede e, offrendo uno sconto sul maggior prezzo che l'acquirente avrebbe dovuto pagare, "dimostrò tutta la buona volontà" di stipulare l'atto pubblico, per cui, in definitiva, "l'unico inadempiente fu il RA, il quale doveva perdere quanto versato o comunque non poteva chiedere altro che la restituzione delle somme versate senza interessi e spese". Il ricorso è infondato. Premesso che gli artt.1366 e 1367 C.C., indicati nella rubrica dell'unico motivo di impugnazione, che dalla ricorrente si assumono violati, non riguardano quello che sembra essere il reale “oggetto" del proposto gravame, vale a dire il capo della sentenza recante la condanna al pagamento anche degli interessi sulla somma che essa ricorrente deve restituire а RA Trento, si My osserva che la sentenza della corte di appello non merita, sotto il dedotto profilo, censura alcuna. Risulta, invero, che l'odierna ricorrente NI 5 IT, nel proporre appello, aveva denunciato, tra l'altro, un vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale disposto il pagamento della somma di lire in applicazione analogica della47.000.000 disciplina della ripetizione d'indebito" ( rectius: " con gli interessi legali dalla domanda al saldo, attesa la buona fede della convenuta, in applicazione......"), mentre l'attore si era limitato a chiedere il pagamento di una somma pari al doppio della caparra;
e, sul punto, il giudice di appello ha escluso che fosse ravvisabile nella sentenza impugnata il dedotto vizio, rientrando la pronuncia del tribunale come minus nella più ampia pretesa di condanna al pagamento del doppio della caparra chiesta dal RA". Ora, con il ricorso qui in esame la NI, nell'assumere che nel compromesso era stato stabilito che "1'acquirente poteva recedere dall'acquisto e ritornare in possesso delle somme versate senza alcun onere aggiuntivo e interessi e danni da parte del venditore", si duole di essere stata condannata, oltre che alla restituzione della somma versata dal RA, anche al pagamento "degli interessi e delle spese", prospettando, così, per quanto riguarda gli interessi, uno 6 specifico profilo di gravame, che non aveva formato oggetto di appello e che non può, pertanto, essere preso in considerazione in questa sede. Quanto alla condanna della NI al pagamento al RA delle spese processuali, nella misura di un terzo, pronunciata dal tribunale (sembrando che a detta pronuncia si riferisca la doglianza, posto che la corte di appello ha disposto la hoooo compensazione per intero delle spese del grado), 290000 deve rilevarsi che anche sotto tale profilo il 1097 125.11 motivo di ricorso è infondato, non riscontrandosi, 467 20, nella fattispecie, contrariamente a quanto 8067 600 alcuna violazione denunciato dalla ricorrente, 1977 dell'art.92 c.p.c. GORTE CUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 11.3. 2011 serie 4 al n. 14612 versate € 155,77
P.Q.M.
apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U n 115 del 30/5/2002) La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Gaetano Garofalo) (Dr. Olindo Schettino) бастали бли ги T IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 2001 7