Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
Il divieto di sottoporre taluno ad un procedimento penale, quando per lo stesso fatto sia stato celebrato un precedente giudizio, opera solo a condizione che quest'ultimo sia stato definito con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili, come testualmente dispone l'art. 649 cod. proc. pen.. Ne consegue l'illegittimità della sentenza che disponga non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, sul solo presupposto che questi sia sottoposto ad altro giudizio per il medesimo fatto, sebbene lo stesso ancora non sia stato concluso mediante un provvedimento irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2005, n. 13171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13171 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 23/02/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 384
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 46840/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Broscia;
avverso la sentenza in data 14.10.2004 del Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, con la quale è stata emessa nei confronti di: AS VA, n. a Lozio l'11.10.1952, pronuncia di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 17 ter T.U.L.P.S. e 650 c.p. per precedente giudicato;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, ha emesso nei confronti di SS VA pronuncia di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 17 ter T.U.L.P.S. e 650 c.p. per essere già intervenuta una sentenza per lo stesso fatto. Il giudice di merito ha osservato che la stessa violazione di cui alla imputazione a carico del SS era già compresa nella contestazione di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia in data 24.6.2004, con la quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste.
Il giudice di merito inoltre ha ritenuto applicabile il principio del ne bis in idem, pur non essendo ancora divenuta irrevocabile la precedente sentenza di assoluzione emessa nei confronti del SS per lo stesso fatto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 649 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente osserva che il giudice di merito ha applicato erroneamente il disposto di cui all'art. 649 c.p.p., che fissa quale tassativa condizione di operatività del divieto di un secondo giudizio quello della intervenuta irrevocabilità della precedente sentenza. Si osserva inoltre che la decisione impugnata si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che tende ad ampliare l'ambito di applicazione del principio del ne bis in idem, ma che tale interpretazione estensiva non può giungere a "forzare" l'inequivocabile statuizione del codice di rito, mentre il pericolo di successive pronunce per lo stesso fatto può agevolmente essere ovviato mediante il rinvio del procedimento successivamente instaurato in attesa che diventi irrevocabile la pronuncia già emessa. I rilievi espressi dalla pubblica accusa ricorrente si palesano condivisibili.
Osserva il Collegio che in materia di estensione del divieto del ne bis in idem effettivamente non vi è uniformità nell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte.
È stato, infatti, affermato dalla pronuncia citata nella sentenza impugnata (sez. 6^, 200231512, P.M. in proc. Sulsenti, riv. 222736 ed in altre conformi) che il divieto di procedere per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, in quanto tende ad evitare che per lo stesso fatto - reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, ha portata generale e più ampia di quella formalmente espressa dall'art. 649 c.p.p., trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza ed in quelle che regolano situazioni analoghe, mentre da altre pronunce è stata esclusa, invece, la configurabilità del conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono ed è stato affermato che solo la formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del "ne bis in idem" (cfr. sez. 1^, 199903899, Busi, riv. 213946).
Orbene, questa Corte ritiene che la condizione tassativa, imposta dall'art. 649 c.p.p. alla operatività del divieto di bis in idem, della irrevocabilità della precedente pronuncia per lo stesso fatto non possa, in nessun caso, essere derogata, nel senso di consentire la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, benché non si sia formato il giudicato sulla precedente pronuncia, essendo affetta tale declaratoria da palese violazione di legge. Risulta, peraltro, evidente che la disposizione è diretta, tra l'altro, ad impedire che la necessaria prosecuzione di un procedimento affetto da nullità assoluta ed insanabile possa essere ostativa alla instaurazione di altro procedimento per lo stesso fatto fino alla conclusione del primo.
Per quanto riguarda la presente vicenda processuale deve essere, però, rilevato che nelle more del giudizio per Cassazione risulta essere divenuta irrevocabile in data 4.12.2004 la sentenza n. 139/04, emessa nei confronti del SS per lo stesso fatto dal Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, in data 24.6.2004. La declaratoria di improcedibilità dell'ulteriore esercizio dell'azione penale, pertanto, allo stato non ha più ragione di essere annullata, risultando per il citato fatto sopravvenuto conforme al diritto, di talché il ricorso della pubblica accusa deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005