Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2005, n. 13171
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Sentenza 23 febbraio 2005

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Il divieto di sottoporre taluno ad un procedimento penale, quando per lo stesso fatto sia stato celebrato un precedente giudizio, opera solo a condizione che quest'ultimo sia stato definito con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili, come testualmente dispone l'art. 649 cod. proc. pen.. Ne consegue l'illegittimità della sentenza che disponga non doversi procedere, nei confronti dell'imputato, sul solo presupposto che questi sia sottoposto ad altro giudizio per il medesimo fatto, sebbene lo stesso ancora non sia stato concluso mediante un provvedimento irrevocabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2005, n. 13171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13171
    Data del deposito : 23 febbraio 2005

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