Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
In materia edilizia, anche se a seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto T.U. dell'edilizia (art. 137, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la realizzazione nel sottosuolo (o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati) di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari è oggi consentita in base a semplice denuncia di inizio attività, è pur sempre necessario che l'esecuzione delle opere e degli interventi in questione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, comma primo, della L. 24 marzo 1989, n. 122.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2008, n. 8693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8693 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00043
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 037800/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NAVARRA CONSUELO N. IL 19/08/1971;
2) AI IM N. IL 19/06/1960;
avverso ORDINANZA del 17/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Lavitola Giuseppe di Roma;
avv. Bellavia Irene, Sost. Proc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Roma - sezione del riesame - confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del tribunale di Velletri di alcuni villini plurifamiliari in fase di edificazione nel comune di Ardea per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Il provvedimento cautelare si giustificava in ragione di difformità presenti nelle unità C - D - H dal progetto e dalla DIA presentati, in quanto nel locale cantina era stata riscontrata l'assenza dell'intercapedine prevista e, quindi, l'aumento di superficie di circa 12 mq. per ogni unità abitativa, con l'ulteriore realizzazione di locali destinati a bagno con piatto doccia ed attacchi di acqua e del gas.
Inoltre sotto i corpi E - F - G era in corso la realizzazione di un garage di circa 700 mq. non autorizzato.
Infine, per quanto concerne gli esterni, erano state riscontrate:
modifiche dei prospetti dovute a spostamenti di porte e finestre e variazione alle scale di accesso;
una gettata di cemento nel giardino prospiciente i corpi di fabbrica E - F - G;
l'assenza di un corpo d'unione necessario tra i fabbricati F e G;
la modifica di vialetti di accesso alle singole unità abitative.
Avverso l'ordinanza del tribunale di Roma Consuelo Navarra e Massimo Rainò propongono ricorso per cassazione eccependo:
1) violazione e falsa applicazione di legge avendo il provvedimento di sequestro riguardato anche i corpi A, M ed N per i quali nessun profilo di illegittimità era stato riscontrato:
2) violazione e falsa applicazione di legge non sussistendo il vincolo di uso civico - essendosi pronunciato sull'istanza di affrancazione l'Ufficio Usi Civici con determinazione n. 217/06 di cui si fa riserva di produzione - ne' quello paesistico in quanto la fascia costiera del Comune di Ardea è sottoposta a tale vincolo per una fascia di profondità di 300 mt. dalla linea della battigia sempreché non si tratti di aree, come nella specie, edificate. In ogni caso rilevano i ricorrenti che il progetto edilizio era stato comunque autorizzato anche ai fini paesistico - ambientali e che le variazioni apportate non erano suscettibili di contrasto con le esigenze di tutela paesaggistiche;
3) violazione e falsa applicazione di legge dovendosi escludere che gli immobili in corso di realizzazione fossero diversi da quelli assentiti e che, in ogni caso, per alcune difformità era possibile presentare con DIA un progetto di variante e, per altre, come l'aumento di superficie delle cantine, si era trattato di esigenze di cantiere che si sarebbero ripristinate prima della chiusura del cantiere stesso. Quanto al garage si sostiene che lo stesso ha natura pertinenziale e comunque sarebbe stato oggetto di DIA nel luglio del 2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È certamente fondato il primo motivo di ricorso in quanto effettivamente il tribunale non spiega le ragioni per le quali i corpi A, M, N dovrebbero restare in sequestro. Sul punto, pertanto, il provvedimento va necessariamente annullato con rinvio. Non possono essere accolti, invece, i restanti motivi di ricorso. Per quanto concerne l'esistenza dei vincoli il provvedimento di affrancazione dall'uso civico del terreno in questione non risulta allo stato prodotto, essendosi limitato il ricorrente a preannunciarne la produzione.
Quanto al vincolo paesistico la valutazione circa la sussistenza dello stesso presuppone un accertamento ed una valutazione fattuale circa l'avvenuta edificazione della zona che, ovviamente, non può che essere rimessa alla successiva fase delle indagini. Peraltro gli stessi ricorrenti riconoscono di avere comunque chiesto l'autorizzazione del progetto originario a fine paesistico - ambientale, evidentemente ritenendo non certa l'operatività della esclusione.
Per rispondere poi allo specifico rilievo dei ricorrenti sull'Ì noffensività della condotta in relazione all'aspetto ambientale si deve rilevare anche che, secondo il costante orientamento di questa Sezione, il reato di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 si configura anche relativamente ad opere realizzate, in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone sottoposte a vincolo, (fattispecie relativa alla realizzazione di garage interrati) atteso che il citato art. 181 vieta l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici e che anche per tali opere si realizza una modificazione, anche se non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio. (Sez. 3, n. 7292 del 16/01/2007 Rv. 236080). Venendo ora alle difformità riscontrate in fase di costruzione si deve rilevare che, per quanto concerne i locali cantine, se ne contesta evidentemente, oltre all'ampliamento, il cambio di destinazione d'uso attraverso la realizzazione di un bagno e la predisposizione degli allacci di luce e gas.
Il che evidentemente è di per sè sufficiente nella constatazione del fumus per quanto concerne il reato urbanistico.
In relazione al garage, infine, premesso che all'atto del sequestro non risultava presentata alcuna DIA, va comunque in concreto accertata la ricorrenza delle condizioni indicate dalla L. n. 122 del 1989, art. 9 per il quale, a seguito delle modifiche apportate dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 137, si richiede effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, la semplice presentazione di una denuncia di inizio attività.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla parzialmente l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di
Roma.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008