Articolo 1168 del Codice civile
Articolo 1167Articolo 1117 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 1168.

(Azione di reintegrazione).

Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'.

Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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