Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
La condotta consistita nel dare occupazione ad un immigrato extracomunitario privo della prescritta autorizzazione al lavoro, già prevista come reato dall'abrogato art.12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986 n.943, non può continuare ad essere penalmente sanzionata in base alla sopravvenuta diversa previsione di reato contenuta nel vigente art.20, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n.40 (poi trasfuso nell'art.22, comma 10, del testo unico approvato con D.L.G..25 luglio 1998 n.286), dal momento che detta nuova previsione si riferisce all'occupazione di lavoratori stranieri privi del particolare permesso di soggiorno che si rilascia per motivi di lavoro e che, a differenza dell'autorizzazione al lavoro (la quale era subordinata alla sola indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari ed alla verifica delle condizioni di lavoro offerte all'extracomunitario), ha finalità di contingentamento delle unità lavorative extracomunitarie, di controllo dei flussi e di ordine pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 29.2.2000
1. " POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " CC GI " N. 955
3. " BA AL MA " REGISTRO GENERALE
4. " ES ES " N. 28993/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di L'Aquila
avverso la sentenza del G.i.p. della Pretura di Teramo del 14 aprile 1999 nel procedimento a carico di ER NO n. Teramo 22 marzo Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
letta la requisitoria: annullamento e trasmissione atti al Giudice Unico che ha concluso per competente.
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del G.i.p. della Pretura di Teramo emessa in data 14 aprile 1999, con la quale ZI AN veniva assolto dal reato di occupazione di lavoratore extracomunitario senza l'autorizzazione al lavoro perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, deducendo quale motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in quanto l'art. 12 secondo comma l. n. 943 del 1988, abrogato dall'art. 46 primo comma lett. b) d.lvo n.286 del 1998, era stato sostituito dall'art. 20 ottavo comma l. n. 40 del 1998, giacché era stata modificata solo la relativa disciplina amministrativa. Motivi della decisione
Il motivo addotto non è fondato, sicché il ricorso deve essere rigettato.
Ed invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 14 dicembre 1998 n. 13075, P.M. in proc. Binarelli e Cass. sez. I 9 marzo 1999 n. 3199; Gastaldi) la fattispecie in esame è stata abrogata dall'art. 46 primo comma lett. c) l. n. 40 del 1998 e si tratta di "abolitio criminis" e non di successione di leggi penali, in quanto la nuova previsione dettata dall'art. 20 ottavo comma l. n. 40 del 1998 ha profondamente innovato la materia e prevede un'ipotesi diversa.
Questo orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente precisato (Cass. sez. III 9 luglio 1999, Piccinelli non massimata alle cui argomentazioni si rinvia) nel senso che è possibile configurare il reato di cui all'art. 10 quinto comma l. n. 40 del 1998, che costituisce una norma di chiusura, qualora venga dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello stesso cioè ove detta assunzione possa essere considerata quale indizio di un'attività tesa a favorire la permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello stesso. Trattasi, chiaramente, di un fatto diverso, che deve presentare connotati peculiari da. provare, sicché rimane integro il potere del P.M. di esercitare l'azione penale per detto reato, ove ne ricorrano i presupposti e gli elementi costitutivi, ferma restando l'intervenuta depenalizzazione della mera assunzione di un lavoratore extracomunitario senza la prescritta autorizzazione al lavoro. Le acute osservazioni del ricorrente, riprese da un attento annotatore, il quale richiama principi noti quale la possibilità di ritenere punibile sotto il vigore della nuova disciplina una condotta, nonostante un'espressa abrogazione (Corte Cost. ord. n. 220 del 1996), non appaiono condivisibili. Infatti l'art. 20 l. n.40 del 1998 prevede che ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario debba essere munito del visto d'ingresso, rilasciato dal consolato italiano, previa esibizione di autorizzazione al lavoro, concessa dall'ufficio periferico del Ministero del Lavoro.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero in Italia al questore della provincia ove lo stesso risiede, ed ha la stessa durata del visto d'ingresso. Detta complessa procedura che attiene non a qualsiasi permesso di soggiorno, ma a quello specifico per motivi di lavoro, non sembra possa ricomprendere l'autorizzazione al lavoro di cui all'art. 12 l. n. 943 del 1986, poiché ha finalità diverse di contingentamento delle unità lavorative extracomunitarie, di controllo dei flussi e di ordine pubblico, mentre l'autorizzazione prevista dall'art. 8 l. n. 943 del 1986 era subordinata all'indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari ed alla verifica delle condizioni di lavoro offerte a quello extracomunitario, sicché si muoveva in una logica tutta interna al mercato del lavoro ed alla sua organizzazione, predisponendo pure una maggiore tutela per i lavoratori comunitari ed italiani. Pertanto appaiono differenti le finalità delle due norme e dei due procedimenti, fatta salva sempre la possibilità del verificarsi delle condizioni per ritenere applicabile la norma di chiusura (art.10 quinto comma l. n. 40 del 1998, non considerata dall'orientamento prevalente, ma rilevata dalla pronuncia su indicata, che, a parere del collegio, completa il quadro normativo delineato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000