Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 955
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Sentenza 29 febbraio 2000

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La condotta consistita nel dare occupazione ad un immigrato extracomunitario privo della prescritta autorizzazione al lavoro, già prevista come reato dall'abrogato art.12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986 n.943, non può continuare ad essere penalmente sanzionata in base alla sopravvenuta diversa previsione di reato contenuta nel vigente art.20, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n.40 (poi trasfuso nell'art.22, comma 10, del testo unico approvato con D.L.G..25 luglio 1998 n.286), dal momento che detta nuova previsione si riferisce all'occupazione di lavoratori stranieri privi del particolare permesso di soggiorno che si rilascia per motivi di lavoro e che, a differenza dell'autorizzazione al lavoro (la quale era subordinata alla sola indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari ed alla verifica delle condizioni di lavoro offerte all'extracomunitario), ha finalità di contingentamento delle unità lavorative extracomunitarie, di controllo dei flussi e di ordine pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 955
    Data del deposito : 29 febbraio 2000

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