CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2024, n. 34436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34436 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO UD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34436 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 30 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, per il mancato svolgimento della corrispondente attività, la sanzione di giorni 24 di lavoro di pubblica utilità applicata a LA GI, sanzione da svolgersi presso l'ente P.A. Hunnanitas di Scandicci, in sostituzione della irrogata pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sanzione stabilita dallo stesso Giudice per le indagini preliminari con la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 3.12.2014, irrevocabile il 27.12.2014, in ordine al reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd., con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
di conseguenza, ha disposto ripristinarsi la pena sostituita e le sanzioni accessorie. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di GI chiedendone l'annullamento e adducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, in relazione agli artt. 655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001. La difesa evidenzia che, dopo la sostituzione stabilita in sentenza, il giudice procedente aveva incaricato l'UEPE di Firenze di controllare l'effettivo svolgimento dei lavori, ma al condannato non era stato mai comunicato il termine entro il quale svolgere l'attività imposta, né da parte del Pubblico ministero, né da parte del giudice emittente la decisione, laddove l'UEPE avrebbe dovuto stilare il corrispondente calendario con la precisa indicazione dei giorni nei quali il lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto essere svolto e delle mansioni attribuite a GI, onde consentirgli di poter precedere l'esecuzione della sanzione sostitutiva;
la nota dell'UEPE risaliva al 3 agosto 2016 e il suo contenuto non era chiaro, sicché tale atto non poteva dirsi dimostrativo dell'inerzia del condannato;
in ogni caso, non risultava che il Pubblico ministero avesse dato corso alla fase esecutiva. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la carenza di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 173 cod. pen. La difesa osserva che il giudice dell'esecuzione è pervenuto alla revoca della sanzione sostitutiva senza aver previamente verificato l'esigibilità della prestazione, basandosi soltanto sulla scarna nota dell'UEPE risalente al 2016 e trasmessa soltanto nel gennaio 2024, senza che risultasse fissato il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto eseguire l'attività socialmente utile e che emergesse alcun intervento sollecitatorio di quell'Ufficio nei confronti del 2 condannato, a garanzia del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità: di conseguenza - si inferisce - il giudice non ha considerato che il lavoro stesso avrebbe dovuto svolgersi entro il termine prescrizionale di cui all'art. 173 cit. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione di legge consistita nel non aver rilevato la prescrizione della pena. Il ricorrente osserva che l'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione si era tenuta il 29 gennaio 2024, dopo oltre nove anni dal passaggio in giudicato (27/12/2014) della sentenza che aveva irrogato la pena sostituita e applicato la sanzione sostitutiva;
e - siccome ai sensi dell'art. 173 cod. pen., le pene dell'arresto e dell'ammenda si prescrivono in cinque anni e anche la sanzione sostitutiva è da ritenersi assoggettata allo stesso termine di prescrizione - avrebbe dovuto rilevarsi l'estinzione per decorso del tempo delle sanzioni a suo carico. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata dovendo accogliersi l'ultimo motivo, inerente all'avvenuta estinzione per prescrizione della pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei limiti e per le ragioni che seguono. 2. Si rileva che il giudice dell'esecuzione a ragione del provvedimento ha osservato che dall'esame della relazione UEPE di Pistoia, avente ad oggetto l'espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la succitata sentenza, GI non aveva più preso contatti con l'ente Humanitas di Scandicci dopo lo svolgimento degli adempimenti iniziali, senza che dal contraddittorio svolto fossero emersi ulteriori elementi. 3. Il ragionamento così richiamato ha dato per assodato l'inadempimento da parte del condannato, obbligato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza però offrire adeguata motivazione dell'inadempimento stesso, se non il riferimento alla mancata attivazione dell'obbligato dopo l'effettuazione dei - non meglio precisati - adempimenti iniziali;
ciò, nel quadro di una situazione che, per l'accertamento dell'inadempimento stesso, presupponeva l'avvenuto impulso ufficioso della fase esecutiva, in tal senso dovendo ritenersi fondata la censura articolata con il primo motivo, logicamente preminente. 3 2ir 3.1. Si richiama il condiviso principio di diritto - maturato in relazione a un tessuto normativo che ancora contemplava il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva di pene irrogate per determinate fattispecie di reato (in questo caso del reato di cui all'art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992), laddove la disciplina esitata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, fra le pene sostitutive di carattere generale, anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 20-bis cod. pen.) - in virtù del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia dell'organo che ne deve promuovere l'esecuzione, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, per la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e per l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ex art. 58, comma 1, d.lgs. cit.), con la specificazione che l'estinzione per decorso del tempo non impedisce la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano gli estremi, con reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo (Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, Guerrini, Rv. 281632 - 01). Posto ciò, risulta chiaro che, al fine di verificare l'effettività dell'inadempimento dell'obbligato, occorreva anzitutto accertare che l'organo giudiziario deputato a promuovere la concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità avesse dato impulso alla relativa fase. 3.2. Si è, sull'argomento, puntualizzato in modo condiviso che, sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata, sicché, in applicazione di tale principio, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se l'organo giudiziario avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189 - 01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618 - 01). Circa l'individuazione dell'organo giudiziario a cui spettava, nel regime che qui rileva (ante d.lgs. n. 150 del 2022), di dare impulso alla fase esecutiva, si segnala che già nel settore normativo a cui è riferita la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sebbene nei precedenti citati si faccia sovente riferimento al ruolo istituzionale di promotore della fase esecutiva rivestito dal pubblico ministero, il sottosistema oggetto di applicazione, in specie l'a . 186, 4 comma 9 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992, assegna un ruolo primario al giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione. Si è, fra l'altro, ricordato (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085 - 01) che la disciplina del lavoro di pubblica utilità, demandata a un decreto ministeriale dall'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, a tal fine avendo titolo ad avvalersi dell'elenco degli enti convenzionati, così come dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 3 d.m. 21 Maggio 2001). È nell'ambito di tale statuto normativo che si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale teso a escludere che la mancata indicazione dell'ente, territoriale o associativo, ovvero la mancata predisposizione di un programma di svolgimento da parte del richiedente il lavoro di pubblica utilità, possa rappresentare motivo di esclusione dal beneficio, dal momento che il sistema in esame è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice. 3.3. In questa prospettiva, in riferimento al giudizio di cognizione, si precisa che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria;
irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il già menzionato beneficio (Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Panerai, Rv. 268693 - 01). Poi, anche con riguardo alla fase esecutiva, si sottolinea che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, giudice che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546 - 01). Va aggiunto, per completezza di riferimenti, che, nel sistema riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è stata espressamente disciplinata nel senso che essa — a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la cui esecuzione è affidata al pubblico ministero (art. 661, comma 1, cod. proc. pen.), al pari della pena pecuniaria sostitutiva (artt. 661, comma 2, e 660 cod. proc. pen.) - è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 661, comma 1 -bis, cod. proc. pen.). 4. Assodato quanto precede, lasciando impregiudicata l'individuazione dell'organo giudiziario che, nel caso in esame, ha in concreto promosso, se ha promosso, la fase esecutiva, è da ritenere sussistente il vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, proceduto alla revoca della sanzione sostitutiva (secondo la terminologia della stessa riferita al tempo dell'applicazione della pena sostituita) del lavoro di pubblica utilità senza verificare, argomentando con chiarezza sul punto, se fosse stato dato l'impulso ufficioso alla fase esecutiva e alla sua concreta effettuazione e, quindi, se l'obbligato si fosse alla stessa indebitamente sottratto. La verifica dell'avvenuto perfezionamento del suddetto impulso implica il riscontro dell'avvenuta fissazione dello specifico programma attuativo, da parte dell'Ente prescelto, del lavoro da compiersi e della conseguente comunicazione da parte dell'autorità procedente all'obbligato di tale programma: impulso rispetto al quale i successivi incombenti, con le corrispondenti interlocuzioni, afferiscono ad attività susseguente. Quando l'esecuzione, nel suddetto sistema (ante d.lgs. n. 150 del 2022), risulti avere avuto inizio, va verificato l'adempimento, o meno, da parte del condannato, In mancanza, deve essere delibata la questione inerente al decorso del tempo, in applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., per quanto riferiti tale ipotesi. 4.1. In tal senso, anche se dall'esame della sentenza che ha applicato la sanzione sostitutiva risultano individuati l'Ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro di pubblica utilità, il numero dei giorni stabiliti e il termine per il corrispondente espletamento, con carico per l'UEPE del compito di promuovere il controllo, l'ordinanza impugnata, silente sul tema, non ha chiarito se siano sussistiti provvedimenti attuativi con la fissazione concreta della presa di contatto fra Ente e soggetto obbligato e con il perfezionamento del conseguente calendario delle attività di lavoro consistenti la prestazione oggetto della sanzione sostitutiva. In questo quadro, dunque, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento in esame, non si profila avere verificato e, quindi, adeguatamente chiarito se l'esecuzione sia stata, nel caso concreto, comunque iniziata, per ogni conseguente effetto. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esplicitare il senso dei ctati 6 adempimenti sondando se, nel relativo frangente, si fosse verificato l'inizio dell'esecuzione e, di conseguenza, se, in rapporto alle disposizioni impartite (se impartite) per lo svolgimento della fase esecutiva, fosse maturato - per un'effettiva, determinante e strumentale inerzia dell'obbligato rispetto all'adesione all'organizzazione prospettatagli - l'affermato inadempimento. 4.2. Non essendosi verificata tale analisi, o quanto meno non essendone stati esternati i passaggi, non è stato nemmeno accertato, di conseguenza, se la fattispecie estintiva per decorso del tempo, oggetto specifico del terzo, oltre che del secondo, dei motivi di ricorso, si sia verificata. Nel senso ora indicato, per vero, incombeva al giudice dell'esecuzione appurare se in tutto il tempo trascorso non aveva avuto corso alcun atto di esecuzione a causa dell'inerzia dell'organo deputato a promuoverla, per trarne - ove si fosse verificata questa ipotesi - il coerente corollario determinato dall'avvenuto decorso del tempo, causativo dell'estinzione della sanzione sostitutiva, atteso che, come si è ricordato in precedenza, essa, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata ai termini di estinzione per decorso del tempo della pena sostituita - che, per le contravvenzioni, sono quelli stabiliti dall'art. 173 cod. pen. - e, più in generale, al relativo regime, quanto alla sua decorrenza, al suo impedimento e agli altri aspetti ivi regolati (Sez. 1, n., n. 24695 del 08/04/2021, cit.), salva, nel caso, la persistente necessità della revoca della sanzione sostitutiva in relazione alla conseguente reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, eventualmente applicate, secondo quanto pure si è già precisato. 4.3. La carenza di un'adeguata motivazione è, dunque, rilevabile su entrambi i fronti indicati: ascrivibilità al condannato della mancata esecuzione, se iniziata, del lavoro di pubblica utilità; rilevanza o meno del decorso del tempo a fini dell'estinzione della pena principale e, in concreto, della sanzione sostitutiva. 5. In conclusione, per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, affinché proceda a nuovo giudizio onde far emergere in modo compiuto se, nel caso di specie, si sia avuto l'avvio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva e, rispetto a esso, sia maturato l'inadempimento dell'obbligato o se, invece, per la durata stabilita dall'ordinamento, si sia registrata l'inerzia dell'autorità deputata all'impulso esecutivo, con conseguente estinzione della sanzione sostitutiva, salvi gli effetti sulle sanzioni amministrative accessorie, esercitando nel complessivo esame la sua piena libertà valutativa, ma nello stesso tempo colmando le rilevate lacune motivazionali e osservando i principi di diritto testé nunciati. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. Così deciso, il 22 maggio 2024 Il Con gliere estensore
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34436 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 30 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, per il mancato svolgimento della corrispondente attività, la sanzione di giorni 24 di lavoro di pubblica utilità applicata a LA GI, sanzione da svolgersi presso l'ente P.A. Hunnanitas di Scandicci, in sostituzione della irrogata pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sanzione stabilita dallo stesso Giudice per le indagini preliminari con la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il 3.12.2014, irrevocabile il 27.12.2014, in ordine al reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd., con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
di conseguenza, ha disposto ripristinarsi la pena sostituita e le sanzioni accessorie. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di GI chiedendone l'annullamento e adducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, in relazione agli artt. 655 e 661 cod. proc. pen. e 3 d.m. 26 marzo 2001. La difesa evidenzia che, dopo la sostituzione stabilita in sentenza, il giudice procedente aveva incaricato l'UEPE di Firenze di controllare l'effettivo svolgimento dei lavori, ma al condannato non era stato mai comunicato il termine entro il quale svolgere l'attività imposta, né da parte del Pubblico ministero, né da parte del giudice emittente la decisione, laddove l'UEPE avrebbe dovuto stilare il corrispondente calendario con la precisa indicazione dei giorni nei quali il lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto essere svolto e delle mansioni attribuite a GI, onde consentirgli di poter precedere l'esecuzione della sanzione sostitutiva;
la nota dell'UEPE risaliva al 3 agosto 2016 e il suo contenuto non era chiaro, sicché tale atto non poteva dirsi dimostrativo dell'inerzia del condannato;
in ogni caso, non risultava che il Pubblico ministero avesse dato corso alla fase esecutiva. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la carenza di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 173 cod. pen. La difesa osserva che il giudice dell'esecuzione è pervenuto alla revoca della sanzione sostitutiva senza aver previamente verificato l'esigibilità della prestazione, basandosi soltanto sulla scarna nota dell'UEPE risalente al 2016 e trasmessa soltanto nel gennaio 2024, senza che risultasse fissato il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto eseguire l'attività socialmente utile e che emergesse alcun intervento sollecitatorio di quell'Ufficio nei confronti del 2 condannato, a garanzia del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità: di conseguenza - si inferisce - il giudice non ha considerato che il lavoro stesso avrebbe dovuto svolgersi entro il termine prescrizionale di cui all'art. 173 cit. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione di legge consistita nel non aver rilevato la prescrizione della pena. Il ricorrente osserva che l'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione si era tenuta il 29 gennaio 2024, dopo oltre nove anni dal passaggio in giudicato (27/12/2014) della sentenza che aveva irrogato la pena sostituita e applicato la sanzione sostitutiva;
e - siccome ai sensi dell'art. 173 cod. pen., le pene dell'arresto e dell'ammenda si prescrivono in cinque anni e anche la sanzione sostitutiva è da ritenersi assoggettata allo stesso termine di prescrizione - avrebbe dovuto rilevarsi l'estinzione per decorso del tempo delle sanzioni a suo carico. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata dovendo accogliersi l'ultimo motivo, inerente all'avvenuta estinzione per prescrizione della pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei limiti e per le ragioni che seguono. 2. Si rileva che il giudice dell'esecuzione a ragione del provvedimento ha osservato che dall'esame della relazione UEPE di Pistoia, avente ad oggetto l'espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la succitata sentenza, GI non aveva più preso contatti con l'ente Humanitas di Scandicci dopo lo svolgimento degli adempimenti iniziali, senza che dal contraddittorio svolto fossero emersi ulteriori elementi. 3. Il ragionamento così richiamato ha dato per assodato l'inadempimento da parte del condannato, obbligato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, senza però offrire adeguata motivazione dell'inadempimento stesso, se non il riferimento alla mancata attivazione dell'obbligato dopo l'effettuazione dei - non meglio precisati - adempimenti iniziali;
ciò, nel quadro di una situazione che, per l'accertamento dell'inadempimento stesso, presupponeva l'avvenuto impulso ufficioso della fase esecutiva, in tal senso dovendo ritenersi fondata la censura articolata con il primo motivo, logicamente preminente. 3 2ir 3.1. Si richiama il condiviso principio di diritto - maturato in relazione a un tessuto normativo che ancora contemplava il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva di pene irrogate per determinate fattispecie di reato (in questo caso del reato di cui all'art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992), laddove la disciplina esitata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto, fra le pene sostitutive di carattere generale, anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 20-bis cod. pen.) - in virtù del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia dell'organo che ne deve promuovere l'esecuzione, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, per la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e per l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ex art. 58, comma 1, d.lgs. cit.), con la specificazione che l'estinzione per decorso del tempo non impedisce la revoca della sanzione sostitutiva, ove ne ricorrano gli estremi, con reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo (Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, Guerrini, Rv. 281632 - 01). Posto ciò, risulta chiaro che, al fine di verificare l'effettività dell'inadempimento dell'obbligato, occorreva anzitutto accertare che l'organo giudiziario deputato a promuovere la concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità avesse dato impulso alla relativa fase. 3.2. Si è, sull'argomento, puntualizzato in modo condiviso che, sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata, sicché, in applicazione di tale principio, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se l'organo giudiziario avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessato dell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189 - 01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618 - 01). Circa l'individuazione dell'organo giudiziario a cui spettava, nel regime che qui rileva (ante d.lgs. n. 150 del 2022), di dare impulso alla fase esecutiva, si segnala che già nel settore normativo a cui è riferita la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sebbene nei precedenti citati si faccia sovente riferimento al ruolo istituzionale di promotore della fase esecutiva rivestito dal pubblico ministero, il sottosistema oggetto di applicazione, in specie l'a . 186, 4 comma 9 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992, assegna un ruolo primario al giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione. Si è, fra l'altro, ricordato (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085 - 01) che la disciplina del lavoro di pubblica utilità, demandata a un decreto ministeriale dall'art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, a tal fine avendo titolo ad avvalersi dell'elenco degli enti convenzionati, così come dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 3 d.m. 21 Maggio 2001). È nell'ambito di tale statuto normativo che si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale teso a escludere che la mancata indicazione dell'ente, territoriale o associativo, ovvero la mancata predisposizione di un programma di svolgimento da parte del richiedente il lavoro di pubblica utilità, possa rappresentare motivo di esclusione dal beneficio, dal momento che il sistema in esame è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice. 3.3. In questa prospettiva, in riferimento al giudizio di cognizione, si precisa che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria;
irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il già menzionato beneficio (Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Panerai, Rv. 268693 - 01). Poi, anche con riguardo alla fase esecutiva, si sottolinea che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, giudice che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto a indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546 - 01). Va aggiunto, per completezza di riferimenti, che, nel sistema riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è stata espressamente disciplinata nel senso che essa — a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la cui esecuzione è affidata al pubblico ministero (art. 661, comma 1, cod. proc. pen.), al pari della pena pecuniaria sostitutiva (artt. 661, comma 2, e 660 cod. proc. pen.) - è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 661, comma 1 -bis, cod. proc. pen.). 4. Assodato quanto precede, lasciando impregiudicata l'individuazione dell'organo giudiziario che, nel caso in esame, ha in concreto promosso, se ha promosso, la fase esecutiva, è da ritenere sussistente il vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, proceduto alla revoca della sanzione sostitutiva (secondo la terminologia della stessa riferita al tempo dell'applicazione della pena sostituita) del lavoro di pubblica utilità senza verificare, argomentando con chiarezza sul punto, se fosse stato dato l'impulso ufficioso alla fase esecutiva e alla sua concreta effettuazione e, quindi, se l'obbligato si fosse alla stessa indebitamente sottratto. La verifica dell'avvenuto perfezionamento del suddetto impulso implica il riscontro dell'avvenuta fissazione dello specifico programma attuativo, da parte dell'Ente prescelto, del lavoro da compiersi e della conseguente comunicazione da parte dell'autorità procedente all'obbligato di tale programma: impulso rispetto al quale i successivi incombenti, con le corrispondenti interlocuzioni, afferiscono ad attività susseguente. Quando l'esecuzione, nel suddetto sistema (ante d.lgs. n. 150 del 2022), risulti avere avuto inizio, va verificato l'adempimento, o meno, da parte del condannato, In mancanza, deve essere delibata la questione inerente al decorso del tempo, in applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., per quanto riferiti tale ipotesi. 4.1. In tal senso, anche se dall'esame della sentenza che ha applicato la sanzione sostitutiva risultano individuati l'Ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro di pubblica utilità, il numero dei giorni stabiliti e il termine per il corrispondente espletamento, con carico per l'UEPE del compito di promuovere il controllo, l'ordinanza impugnata, silente sul tema, non ha chiarito se siano sussistiti provvedimenti attuativi con la fissazione concreta della presa di contatto fra Ente e soggetto obbligato e con il perfezionamento del conseguente calendario delle attività di lavoro consistenti la prestazione oggetto della sanzione sostitutiva. In questo quadro, dunque, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento in esame, non si profila avere verificato e, quindi, adeguatamente chiarito se l'esecuzione sia stata, nel caso concreto, comunque iniziata, per ogni conseguente effetto. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esplicitare il senso dei ctati 6 adempimenti sondando se, nel relativo frangente, si fosse verificato l'inizio dell'esecuzione e, di conseguenza, se, in rapporto alle disposizioni impartite (se impartite) per lo svolgimento della fase esecutiva, fosse maturato - per un'effettiva, determinante e strumentale inerzia dell'obbligato rispetto all'adesione all'organizzazione prospettatagli - l'affermato inadempimento. 4.2. Non essendosi verificata tale analisi, o quanto meno non essendone stati esternati i passaggi, non è stato nemmeno accertato, di conseguenza, se la fattispecie estintiva per decorso del tempo, oggetto specifico del terzo, oltre che del secondo, dei motivi di ricorso, si sia verificata. Nel senso ora indicato, per vero, incombeva al giudice dell'esecuzione appurare se in tutto il tempo trascorso non aveva avuto corso alcun atto di esecuzione a causa dell'inerzia dell'organo deputato a promuoverla, per trarne - ove si fosse verificata questa ipotesi - il coerente corollario determinato dall'avvenuto decorso del tempo, causativo dell'estinzione della sanzione sostitutiva, atteso che, come si è ricordato in precedenza, essa, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata ai termini di estinzione per decorso del tempo della pena sostituita - che, per le contravvenzioni, sono quelli stabiliti dall'art. 173 cod. pen. - e, più in generale, al relativo regime, quanto alla sua decorrenza, al suo impedimento e agli altri aspetti ivi regolati (Sez. 1, n., n. 24695 del 08/04/2021, cit.), salva, nel caso, la persistente necessità della revoca della sanzione sostitutiva in relazione alla conseguente reviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, eventualmente applicate, secondo quanto pure si è già precisato. 4.3. La carenza di un'adeguata motivazione è, dunque, rilevabile su entrambi i fronti indicati: ascrivibilità al condannato della mancata esecuzione, se iniziata, del lavoro di pubblica utilità; rilevanza o meno del decorso del tempo a fini dell'estinzione della pena principale e, in concreto, della sanzione sostitutiva. 5. In conclusione, per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, affinché proceda a nuovo giudizio onde far emergere in modo compiuto se, nel caso di specie, si sia avuto l'avvio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva e, rispetto a esso, sia maturato l'inadempimento dell'obbligato o se, invece, per la durata stabilita dall'ordinamento, si sia registrata l'inerzia dell'autorità deputata all'impulso esecutivo, con conseguente estinzione della sanzione sostitutiva, salvi gli effetti sulle sanzioni amministrative accessorie, esercitando nel complessivo esame la sua piena libertà valutativa, ma nello stesso tempo colmando le rilevate lacune motivazionali e osservando i principi di diritto testé nunciati. 7
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pistoia. Così deciso, il 22 maggio 2024 Il Con gliere estensore