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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2814 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da:
1) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Borgo Stefanelli G.G., 4
2) nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Borgo Stefanelli G.G., 4
entrambi con l'Avv. ALBANESE SILVIO, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Porcia (PN) il 30/4/94 (Registro atti di matrimonio - anno 1994 atto n. 11 parte 2 serie A) in regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli, entrambi maggiorenni:
n. a Pordenone il 20/5/99 Persona_1
n. a Pordenone il 13/4/03 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, mantenendo rapporti di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno;
2. Entrambi i figli, e manterranno la loro residenza anagrafica presso la abitazione Per_1 Per_2 familiare a Porcia (PN) in Borgo Stefanelli G.G. n. 4; 3. L'abitazione coniugale sita a Porcia (PN) in Borgo Stefanelli G.G. n. 4 rimarrà assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
Parte_2
4. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito a vivere in una abitazione Parte_1 che conduce in locazione, sita a Sacile (PN) in Piazza del Popolo n. 52;
5. In ragione della maggiore età, delle abitudini di vita, degli impegni di lavoro, considerato che i rapporti con entrambi i genitori sono solidi e strutturati, entrambi i figli autonomamente decideranno, concertandolo con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
6. Le parti concordano di provvedere al mantenimento ordinario (inteso come contributo per le utenze e il vitto) dei figli, autosufficienti o meno che siano, fino a quando costoro manterranno la loro residenza e dimora presso la casa coniugale;
7. I genitori provvederanno, pertanto, al mantenimento ordinario (come sopra inteso) dei figli in modo diretto, prestando loro beni e servizi, secondo i loro bisogni, ciascuno quando li avrà presso di sé, o suddividendo al 50% le spese necessarie per gli stessi, che dovessero successivamente concordare;
8. In ragione di quanto sopra, Il sig. , a partire dal prossimo mese di ottobre 2025, Pt_1 corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra l'importo di € 300,00 mensile, Pt_2 rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al pagamento delle utenze della abitazione familiare e del vitto per i figli, fino a quando costoro la abiteranno;
9. Le spese straordinarie necessarie per la figlia segnatamente quelle di natura medica, Per_2 saranno ripartite al 50% tra i genitori, in ossequio al Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati redatto dal Tribunale di Pordenone;
10. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, per la qual ragione non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altro;
11. Con la sottoscrizione della presente separazione consensuale, e nel rispetto delle condizioni di cui al presente ricorso, più nulla i coniugi avranno a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale.
12. Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute dai coniugi giusta metà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Porcia (PN) il 30/4/94.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (Registro atti di matrimonio - anno 1994 atto n. 11 parte 2 serie A) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da:
1) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Borgo Stefanelli G.G., 4
2) nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Borgo Stefanelli G.G., 4
entrambi con l'Avv. ALBANESE SILVIO, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Porcia (PN) il 30/4/94 (Registro atti di matrimonio - anno 1994 atto n. 11 parte 2 serie A) in regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli, entrambi maggiorenni:
n. a Pordenone il 20/5/99 Persona_1
n. a Pordenone il 13/4/03 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, mantenendo rapporti di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno;
2. Entrambi i figli, e manterranno la loro residenza anagrafica presso la abitazione Per_1 Per_2 familiare a Porcia (PN) in Borgo Stefanelli G.G. n. 4; 3. L'abitazione coniugale sita a Porcia (PN) in Borgo Stefanelli G.G. n. 4 rimarrà assegnata alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
Parte_2
4. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito a vivere in una abitazione Parte_1 che conduce in locazione, sita a Sacile (PN) in Piazza del Popolo n. 52;
5. In ragione della maggiore età, delle abitudini di vita, degli impegni di lavoro, considerato che i rapporti con entrambi i genitori sono solidi e strutturati, entrambi i figli autonomamente decideranno, concertandolo con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
6. Le parti concordano di provvedere al mantenimento ordinario (inteso come contributo per le utenze e il vitto) dei figli, autosufficienti o meno che siano, fino a quando costoro manterranno la loro residenza e dimora presso la casa coniugale;
7. I genitori provvederanno, pertanto, al mantenimento ordinario (come sopra inteso) dei figli in modo diretto, prestando loro beni e servizi, secondo i loro bisogni, ciascuno quando li avrà presso di sé, o suddividendo al 50% le spese necessarie per gli stessi, che dovessero successivamente concordare;
8. In ragione di quanto sopra, Il sig. , a partire dal prossimo mese di ottobre 2025, Pt_1 corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra l'importo di € 300,00 mensile, Pt_2 rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al pagamento delle utenze della abitazione familiare e del vitto per i figli, fino a quando costoro la abiteranno;
9. Le spese straordinarie necessarie per la figlia segnatamente quelle di natura medica, Per_2 saranno ripartite al 50% tra i genitori, in ossequio al Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati redatto dal Tribunale di Pordenone;
10. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, per la qual ragione non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altro;
11. Con la sottoscrizione della presente separazione consensuale, e nel rispetto delle condizioni di cui al presente ricorso, più nulla i coniugi avranno a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale.
12. Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute dai coniugi giusta metà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Porcia (PN) il 30/4/94.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcia (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (Registro atti di matrimonio - anno 1994 atto n. 11 parte 2 serie A) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini