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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/08/2023, n. 36436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36436 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO,: letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato SP GI per il reato di bancarotta documentale semplice, in relazione alla società "Rasca Group S.r.l.", fallita il 30 novembre 2017. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36436 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 31/05/2023 Secondo i giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società dal 31 dicembre 2016 alla data del fallimento, avrebbe omesso di tenere e di consegnare al curatore le scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito all'imputato la responsabilità anche per i fatti risalenti all'anno 2016 — periodo in cui quest'ultimo non ricopriva alcuna carica all'interno della società — e non avrebbe considerato che il giudice di primo grado avrebbe accertato che l'irregolare tenuta delle scritture c:ontabili sarebbe da attribuire all'amministratore di fatto, che, in tal modo, intendeva rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società e occultare le sue condotte distrattive. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, gli unici documenti contabili mancati sarebbero il libro giornale dell'anno 2016 e il libro giornale dell'anno 2017. In ordine al primo, tuttavia, alcuna responsabilità potrebbe essere attribuita all'imputato, atteso che durante quell'anno egli non avrebbe ricoperto alcuna carica all'interno della società, e, quanto al libro giornale del 2017, la sua mancata tenuta sarebbe legata al fatto che non vi sarebbe stata alcuna iscrizione da annotare, atteso che già dall'anno precedente la società risultava oramai impossibilitata a operare e a svolgere qualsiasi attività. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata, sarebbe <<assolutamente lacunosa» poiché avrebbe omesso di ricostruire «i comportamenti posti in essere dall'imputato ed integranti l'elemento soggettivo del reato>>. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. peli., sostenendo che: l'imputato non avesse causato alcun danno di rilevante gravità; alcun rilievo potrebbe avere, rispetto alla posizione dell'imputato, l'entità del passivo fallimentare, atteso che esso era stato determinato dall'attività degli amministratori di fatto e di diritto che avevano operato prima di lui. 2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. 2 Contesta la determinazione della pena, sostenendo che essa sarebbe assolutamente sproporzionata e non conforme agli indici di commisurazione fissati dall'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Rosario Musolino, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza che la sentenza di primo grado abbia accertato che l'amministratore di fatto abbia tenuto la contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società e da occultare i fatti distrattivi da lui compiuti non esclude, infatti, la responsabilità dell'imputato per il mancato compimento degli obblighi ai quali era tenuto in base alla legge. Egli, infatti, nella qualità di amministratore di diritto, era tenuto a tenere le scritture contabili prescritte dalla legge e a consegnarle, poi, al curatore. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che egli non avesse adempiuto a tali obblighi e la circostanza che tale condotta omissiva non fosse finalizzata a impedire la ricostruzione degli affari della società o comunque ad occultare le condotte distrattive non assume rilievo decisivo ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice, per il quale è sufficiente la mera colpa (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630) e dunque anche la mera negligenza nell'omissione della condotta doverosa. Va sottolineato che, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nella forma della colpa, la Corte di appello ha ampiamente motivato (cfr. pagina 4 della sentenza), facendo riferimento a quanto riferito dal curatore fallimentare e dallo stesso imputato in sede dibattimentale. Quanto alla censura con la quale il ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere riconosciuto la responsabilità dell'imputato anche per la documentazione contabile dell'anno 2016, va rilevato che essa si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che la documentazione da lui ricevuta, al momento dell'assunzione formale della carica, fosse già mancante. 3 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla mancata tenuta del libro giornale per l'anno 2017, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'asserita inoperatività dell'azienda non era rilevante, atteso che l'imputato, in qualità di amministratore, avrebbe comunque dovuto tenere le scritture contabili fino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. Si tratta di una motivazione congrua, esente da vizi logici e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale <
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO,: letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato SP GI per il reato di bancarotta documentale semplice, in relazione alla società "Rasca Group S.r.l.", fallita il 30 novembre 2017. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36436 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 31/05/2023 Secondo i giudici di merito, l'imputato, nella qualità di amministratore della società dal 31 dicembre 2016 alla data del fallimento, avrebbe omesso di tenere e di consegnare al curatore le scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 129 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe attribuito all'imputato la responsabilità anche per i fatti risalenti all'anno 2016 — periodo in cui quest'ultimo non ricopriva alcuna carica all'interno della società — e non avrebbe considerato che il giudice di primo grado avrebbe accertato che l'irregolare tenuta delle scritture c:ontabili sarebbe da attribuire all'amministratore di fatto, che, in tal modo, intendeva rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società e occultare le sue condotte distrattive. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, gli unici documenti contabili mancati sarebbero il libro giornale dell'anno 2016 e il libro giornale dell'anno 2017. In ordine al primo, tuttavia, alcuna responsabilità potrebbe essere attribuita all'imputato, atteso che durante quell'anno egli non avrebbe ricoperto alcuna carica all'interno della società, e, quanto al libro giornale del 2017, la sua mancata tenuta sarebbe legata al fatto che non vi sarebbe stata alcuna iscrizione da annotare, atteso che già dall'anno precedente la società risultava oramai impossibilitata a operare e a svolgere qualsiasi attività. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata, sarebbe <<assolutamente lacunosa» poiché avrebbe omesso di ricostruire «i comportamenti posti in essere dall'imputato ed integranti l'elemento soggettivo del reato>>. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. peli., sostenendo che: l'imputato non avesse causato alcun danno di rilevante gravità; alcun rilievo potrebbe avere, rispetto alla posizione dell'imputato, l'entità del passivo fallimentare, atteso che esso era stato determinato dall'attività degli amministratori di fatto e di diritto che avevano operato prima di lui. 2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. 2 Contesta la determinazione della pena, sostenendo che essa sarebbe assolutamente sproporzionata e non conforme agli indici di commisurazione fissati dall'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Rosario Musolino, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza che la sentenza di primo grado abbia accertato che l'amministratore di fatto abbia tenuto la contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società e da occultare i fatti distrattivi da lui compiuti non esclude, infatti, la responsabilità dell'imputato per il mancato compimento degli obblighi ai quali era tenuto in base alla legge. Egli, infatti, nella qualità di amministratore di diritto, era tenuto a tenere le scritture contabili prescritte dalla legge e a consegnarle, poi, al curatore. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che egli non avesse adempiuto a tali obblighi e la circostanza che tale condotta omissiva non fosse finalizzata a impedire la ricostruzione degli affari della società o comunque ad occultare le condotte distrattive non assume rilievo decisivo ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice, per il quale è sufficiente la mera colpa (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630) e dunque anche la mera negligenza nell'omissione della condotta doverosa. Va sottolineato che, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nella forma della colpa, la Corte di appello ha ampiamente motivato (cfr. pagina 4 della sentenza), facendo riferimento a quanto riferito dal curatore fallimentare e dallo stesso imputato in sede dibattimentale. Quanto alla censura con la quale il ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere riconosciuto la responsabilità dell'imputato anche per la documentazione contabile dell'anno 2016, va rilevato che essa si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che la documentazione da lui ricevuta, al momento dell'assunzione formale della carica, fosse già mancante. 3 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla mancata tenuta del libro giornale per l'anno 2017, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'asserita inoperatività dell'azienda non era rilevante, atteso che l'imputato, in qualità di amministratore, avrebbe comunque dovuto tenere le scritture contabili fino al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. Si tratta di una motivazione congrua, esente da vizi logici e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale <