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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12726/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Roma, avverso l'avviso di accertamento n. 1124920071027 del 28/10/2024, notificato il 13/11/2024, relativo all'omessa dichiarazione ed all'omesso pagamento della TARI e della TEFA per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, per Euro 3.668,97, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per complessivi Euro 5.426,00.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1) L'esistenza di contratti di locazioni e di contratto di comodato degli immobili oggetto di tassazione, regolarmente registrati, a beneficio di occupanti diversi dal proprietario ricorrente, per la maggior parte del periodo accertato, cosicché va considerata a carico del proprietario ricorrente solamente la TARI relativa ai periodi non coperti dai predetti contratti;
2) La decadenza dei termini di accertamento per l'anno di imposta 2018 e l'inesistenza dell'obbligo di dichiarazione, atteso che nel 2018 tutti gli immobili oggetto di tassazione erano occupati da inquilini diversi dal proprietario ricorrente;
3) La carenza di motivazione dell'atto impugnato, stante l'omessa indicazione della superficie catastale di ciascuno degli appartamenti oggetto di accertamento, con dubbi anche sull'applicazione della riduzione all'80% della superficie catastale, dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 647, L.147/2013, nonché l'omessa considerazione che gli immobili stessi sono stati oggetto di locazione per l'intera durata del periodo accertato, salvo rare eccezioni;
4) La carenza di prova della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione;
in via subordinata, la rettifica dell'atto impugnato, relativamente alla sola parte dell'imposta dovuta dal ricorrente per i periodi, successivi all'anno 2018, in cui gli immobili non sono stati locati o comunque dati in uso a soggetto diverso;
con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Roma non si è costituito in giudizio, nonostante regolare vocatio in ius.
Con memoria illustrativa ritualmente depositata, il ricorrente ha insistito nel ricorso.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025, è comparsa solamente la parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice Monocratico ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, secondo quanto di seguito precisato.
Non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Invero, quanto all'annualità 2018, non pare che si sia verificata alcuna decadenza.
Infatti, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a giorni 542, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/2006 scadeva solo in data 25 giugno 2025.
Pertanto, non può ritenersi maturata alcuna decadenza alla data della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, avvenuta in data 13/11/2024.
Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso.
Invero, l'atto impugnato risulta sufficientemente motivato, in quanto fornisce tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentono al contribuente di conoscere i termini della pretesa impositiva fatta valere nei suoi confronti, così da poter esercitare adeguatamente – come in concreto è avvenuto – il proprio diritto di difesa.
In particolare, l'avviso di accertamento in esame indica espressamente i dati catastali degli immobili oggetto di tassazione, la superfice assoggettabile a TARI, il numero degli occupanti, gli importi delle imposte dovute e le modalità di calcolo delle stesse.
Peraltro, l'eccezione del ricorrente appare del tutto generica, laddove fa riferimento al calcolo della superficie dei singoli appartamenti e al dubbio sull'applicazione della riduzione della superficie catastale ex art. 1, comma 647, L. 147/2013, ma senza produrre idonea documentazione comprovante l'esatta misura della superficie degli immobili in questione e, quindi, senza contestare, nello specifico, la correttezza dei calcoli effettuati dal Comune di Roma.
Non coglie nel segno il quarto motivo di ricorso.
Infatti, quanto alla lamentata carenza di prova della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, il motivo appare platealmente privo di fondamento, per l'assorbente considerazione che l'avviso di accertamento impugnato risulta sottoscritto direttamente dal dirigente responsabile della gestione del tributo, restando quindi esclusa la necessità di documentare i relativi poteri.
Va invece accolto il primo motivo di ricorso.
Il ricorrente ha adeguatamente documentato l'esistenza di contratti di locazioni e di comodato degli immobili oggetto di tassazione, regolarmente registrati, come di seguito specificato:
- Appartamento di Indirizzo_1, int. 3 (dati catastali ): per i periodi 13/04/2010 – 1/12/2019, 1/08/2020 – 1/11/2020, 1/08/2021 – 30/04/2022, 1/10/2022 – a tutt'oggi;
- Appartamento di Indirizzo_1 , int. 4 (dati catastali 2 : per i periodi 1/12/2015 – 30/04/2021, 1/06/2021 – a tutt'oggi;
- Appartamento di Indirizzo_1, int. 5 (dati catastali 3): per i periodi 1/11/2016 - 1/09/2018, 1/05/2019 - 1/04/2020, 1/05/2020 - 1/11/2020, 1/01/2021 - 31/01/2024.
Poiché il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013), in caso di locazione o comodato la TARI è dovuta dal locatario o comodatario, sempre che non si tratti di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ipotesi nella quale l'imposta
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà e altro diritto reale di godimento
- usufrutto, uso, abitazione o superficie (art. 1, comma 643, L. 147/2013).
Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorrente non è tenuto al pagamento della TARI per i periodi coperti dai contratti di locazione e comodato sopra menzionati, sempreché tali periodi non siano di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Il Comune di Roma dovrà quindi ricalcolare l'imposta dovuta dal ricorrente sulla base di quanto sopra specificato, unitamente a sanzioni ed interessi.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Accoglie parzialmente il ricorso.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALASSA PIER MARCO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124920071027 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12726/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro il Comune di Roma, avverso l'avviso di accertamento n. 1124920071027 del 28/10/2024, notificato il 13/11/2024, relativo all'omessa dichiarazione ed all'omesso pagamento della TARI e della TEFA per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, per Euro 3.668,97, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, per complessivi Euro 5.426,00.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1) L'esistenza di contratti di locazioni e di contratto di comodato degli immobili oggetto di tassazione, regolarmente registrati, a beneficio di occupanti diversi dal proprietario ricorrente, per la maggior parte del periodo accertato, cosicché va considerata a carico del proprietario ricorrente solamente la TARI relativa ai periodi non coperti dai predetti contratti;
2) La decadenza dei termini di accertamento per l'anno di imposta 2018 e l'inesistenza dell'obbligo di dichiarazione, atteso che nel 2018 tutti gli immobili oggetto di tassazione erano occupati da inquilini diversi dal proprietario ricorrente;
3) La carenza di motivazione dell'atto impugnato, stante l'omessa indicazione della superficie catastale di ciascuno degli appartamenti oggetto di accertamento, con dubbi anche sull'applicazione della riduzione all'80% della superficie catastale, dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 647, L.147/2013, nonché l'omessa considerazione che gli immobili stessi sono stati oggetto di locazione per l'intera durata del periodo accertato, salvo rare eccezioni;
4) La carenza di prova della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione;
in via subordinata, la rettifica dell'atto impugnato, relativamente alla sola parte dell'imposta dovuta dal ricorrente per i periodi, successivi all'anno 2018, in cui gli immobili non sono stati locati o comunque dati in uso a soggetto diverso;
con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Roma non si è costituito in giudizio, nonostante regolare vocatio in ius.
Con memoria illustrativa ritualmente depositata, il ricorrente ha insistito nel ricorso.
Alla pubblica udienza del 10/12/2025, è comparsa solamente la parte ricorrente.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice Monocratico ha deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, secondo quanto di seguito precisato.
Non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Invero, quanto all'annualità 2018, non pare che si sia verificata alcuna decadenza.
Infatti, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, pari a giorni 542, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, Legge 296/2006 scadeva solo in data 25 giugno 2025.
Pertanto, non può ritenersi maturata alcuna decadenza alla data della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, avvenuta in data 13/11/2024.
Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso.
Invero, l'atto impugnato risulta sufficientemente motivato, in quanto fornisce tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentono al contribuente di conoscere i termini della pretesa impositiva fatta valere nei suoi confronti, così da poter esercitare adeguatamente – come in concreto è avvenuto – il proprio diritto di difesa.
In particolare, l'avviso di accertamento in esame indica espressamente i dati catastali degli immobili oggetto di tassazione, la superfice assoggettabile a TARI, il numero degli occupanti, gli importi delle imposte dovute e le modalità di calcolo delle stesse.
Peraltro, l'eccezione del ricorrente appare del tutto generica, laddove fa riferimento al calcolo della superficie dei singoli appartamenti e al dubbio sull'applicazione della riduzione della superficie catastale ex art. 1, comma 647, L. 147/2013, ma senza produrre idonea documentazione comprovante l'esatta misura della superficie degli immobili in questione e, quindi, senza contestare, nello specifico, la correttezza dei calcoli effettuati dal Comune di Roma.
Non coglie nel segno il quarto motivo di ricorso.
Infatti, quanto alla lamentata carenza di prova della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, il motivo appare platealmente privo di fondamento, per l'assorbente considerazione che l'avviso di accertamento impugnato risulta sottoscritto direttamente dal dirigente responsabile della gestione del tributo, restando quindi esclusa la necessità di documentare i relativi poteri.
Va invece accolto il primo motivo di ricorso.
Il ricorrente ha adeguatamente documentato l'esistenza di contratti di locazioni e di comodato degli immobili oggetto di tassazione, regolarmente registrati, come di seguito specificato:
- Appartamento di Indirizzo_1, int. 3 (dati catastali ): per i periodi 13/04/2010 – 1/12/2019, 1/08/2020 – 1/11/2020, 1/08/2021 – 30/04/2022, 1/10/2022 – a tutt'oggi;
- Appartamento di Indirizzo_1 , int. 4 (dati catastali 2 : per i periodi 1/12/2015 – 30/04/2021, 1/06/2021 – a tutt'oggi;
- Appartamento di Indirizzo_1, int. 5 (dati catastali 3): per i periodi 1/11/2016 - 1/09/2018, 1/05/2019 - 1/04/2020, 1/05/2020 - 1/11/2020, 1/01/2021 - 31/01/2024.
Poiché il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013), in caso di locazione o comodato la TARI è dovuta dal locatario o comodatario, sempre che non si tratti di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ipotesi nella quale l'imposta
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà e altro diritto reale di godimento
- usufrutto, uso, abitazione o superficie (art. 1, comma 643, L. 147/2013).
Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorrente non è tenuto al pagamento della TARI per i periodi coperti dai contratti di locazione e comodato sopra menzionati, sempreché tali periodi non siano di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Il Comune di Roma dovrà quindi ricalcolare l'imposta dovuta dal ricorrente sulla base di quanto sopra specificato, unitamente a sanzioni ed interessi.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
Accoglie parzialmente il ricorso.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dott. Pier Marco Salassa