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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Banin Elena che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Confente Assunta e dall'avv. Violetta Zancan che lo Parte_2 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Parte_2
14/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.06.2007 e il 21.03.2011. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 3085/2024 del 24.5.2024, pubblicata in data 27.5.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attea la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che l'abitazione familiare sita in San Pietro Val Lemina (TO), Via
Rossini 1 resterà al sig. e che la moglie si è già allontanata;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra ha già portato via dall'abitazione familiare tutti Pt_1 i beni mobili di sua proprietà e che dunque tutti gli arredi ed i beni presenti nell'abitazione familiare sono di proprietà del sig. Pt_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere i figli con tempi paritari alla madre secondo accordi con pagina 2 di 4 quest'ultima ed in mancanza di accordo con le seguenti modalità:
- salvo diverso accordo tra le parti i minori staranno con il padre tutti i giorni dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane di vacanza consecutive con ciascun genitore che verranno concordate tra le parti entro il 31.05 di ogni anno;
- durante le vacanze invernali i minori trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore, ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre (sera) e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Sarà in ogni caso garantita l'alternanza tra i due genitori della cena della vigilia e del pranzo del giorno di Natale;
- le vacanze di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori: i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e con l'altro genitore il periodo dal Lunedì dell'Angelo al giorno in cui ricomincia la scuola.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 250,00 a figlio (per un totale di € 500,00 mensili), annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat, entro il giorno 5 di ogni mese. Il sig. inizierà a corrispondere l'assegno di Pt_2 mantenimento per i figli a partire dal mese successivo al mese in cui la sig.ra si allontanerà Pt_1 dall'abitazione familiare.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli minori siano divise al 50% tra i due genitori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi, in caso di vendita dell'immobile di sua proprietà Pt_2 sito in Volvera (TO) via Airasca n. 67/E, a destinare il 50% del ricavato della vendita ai figli che verrà versato sul conto corrente Fineco n. 000006181549 di cui sotto (punto 11 delle condizioni di divorzio) dedicato alla conservazione dei risparmi per i figli. La vendita dovrà avvenire al valore di mercato.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'automobile “Stelvio” targa n. GL 200 DV della sig.ra Pt_1 resterà in uso al sig. che si accollerà e pagherà il relativo finanziamento (alle condizioni ad Pt_2 oggi previste nel contratto di finanziamento e applicate), nonché l'assicurazione, il bollo e tutti gli oneri relativi, tenendo manlevata la sig.ra da ogni onere riferibile al suddetto mezzo. Al termine del Pt_1 finanziamento il sig. potrà scegliere se acquisire l'auto, nel qual caso la sig.ra volturerà Pt_2 Pt_1 l'auto a semplice richiesta di ovvero accedere ad un finanziamento diverso, tenendo comunque Pt_2 sempre manlevata la sig.ra da ogni eventuale relativo onere. Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente Fineco n. 000006181549 cointestato tra le parti rimarrà aperto ed ivi continueranno ad essere conservati i risparmi per i figli. Fino alla maggiore età dei figli i genitori non potranno effettuare prelievi sul conto ad eccezione di eventuali prelievi nell'esclusivo interesse dei figli che potranno essere effettuati soltanto su accordo tra le parti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il corretto adempimento dei punti precedenti, di aver risolto i propri rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Banin Elena che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Confente Assunta e dall'avv. Violetta Zancan che lo Parte_2 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Parte_2
14/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12.06.2007 e il 21.03.2011. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 16/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 3085/2024 del 24.5.2024, pubblicata in data 27.5.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attea la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che l'abitazione familiare sita in San Pietro Val Lemina (TO), Via
Rossini 1 resterà al sig. e che la moglie si è già allontanata;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra ha già portato via dall'abitazione familiare tutti Pt_1 i beni mobili di sua proprietà e che dunque tutti gli arredi ed i beni presenti nell'abitazione familiare sono di proprietà del sig. Pt_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere i figli con tempi paritari alla madre secondo accordi con pagina 2 di 4 quest'ultima ed in mancanza di accordo con le seguenti modalità:
- salvo diverso accordo tra le parti i minori staranno con il padre tutti i giorni dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 ed a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane di vacanza consecutive con ciascun genitore che verranno concordate tra le parti entro il 31.05 di ogni anno;
- durante le vacanze invernali i minori trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore, ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre (sera) e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Sarà in ogni caso garantita l'alternanza tra i due genitori della cena della vigilia e del pranzo del giorno di Natale;
- le vacanze di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori: i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e con l'altro genitore il periodo dal Lunedì dell'Angelo al giorno in cui ricomincia la scuola.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 250,00 a figlio (per un totale di € 500,00 mensili), annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat, entro il giorno 5 di ogni mese. Il sig. inizierà a corrispondere l'assegno di Pt_2 mantenimento per i figli a partire dal mese successivo al mese in cui la sig.ra si allontanerà Pt_1 dall'abitazione familiare.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli minori siano divise al 50% tra i due genitori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi, in caso di vendita dell'immobile di sua proprietà Pt_2 sito in Volvera (TO) via Airasca n. 67/E, a destinare il 50% del ricavato della vendita ai figli che verrà versato sul conto corrente Fineco n. 000006181549 di cui sotto (punto 11 delle condizioni di divorzio) dedicato alla conservazione dei risparmi per i figli. La vendita dovrà avvenire al valore di mercato.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'automobile “Stelvio” targa n. GL 200 DV della sig.ra Pt_1 resterà in uso al sig. che si accollerà e pagherà il relativo finanziamento (alle condizioni ad Pt_2 oggi previste nel contratto di finanziamento e applicate), nonché l'assicurazione, il bollo e tutti gli oneri relativi, tenendo manlevata la sig.ra da ogni onere riferibile al suddetto mezzo. Al termine del Pt_1 finanziamento il sig. potrà scegliere se acquisire l'auto, nel qual caso la sig.ra volturerà Pt_2 Pt_1 l'auto a semplice richiesta di ovvero accedere ad un finanziamento diverso, tenendo comunque Pt_2 sempre manlevata la sig.ra da ogni eventuale relativo onere. Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente Fineco n. 000006181549 cointestato tra le parti rimarrà aperto ed ivi continueranno ad essere conservati i risparmi per i figli. Fino alla maggiore età dei figli i genitori non potranno effettuare prelievi sul conto ad eccezione di eventuali prelievi nell'esclusivo interesse dei figli che potranno essere effettuati soltanto su accordo tra le parti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con il corretto adempimento dei punti precedenti, di aver risolto i propri rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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