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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 17298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17298 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. LIBERTA di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
la difesa del ricorrente ha dapprima richiesto la trattazione in udienza partecipata;
ha tempestivamente depositato memorie difensive e, da ultimo, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. E' stata impugnata da RE CO l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza del 11 dicembre 2024, che ha rigettato l'appello da lui promosso, ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il medesimo Tribunale del 7 novembre 2024, Penale Sent. Sez. 5 Num. 17298 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/04/2025 che a sua volta aveva respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo precedentemente disposto sulle apparecchiature di rilevamento della velocità (autovelox) denominate "T- EXSPEED V. 2.0" realizzate dalla KRIA s.r.l. e distribuite dall'impresa LaB Consulenze s.r.1., da lui rappresentata, ai Comuni di Roseto Capo Spulico, Francofonte e Rovito. Il ricorrente è persona indagata in relazione ai delitti di cui agli artt. 356 cod. pen. e 48,479 cod. pen.. 1.1. Il Tribunale ha osservato che l'oggetto dei rispettivi contratti di appalto è costituito da dispositivi (che si assumono) omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
le apparecchiature, invece, non sono omologate, in spregio a quanto previsto dall'art. 142 del Codice della Strada. Essi sarebbero stati semplicemente "approvati" con Decreti dirigenziali, mentre le procedure di "omologazione" ed "approvazione" sono diverse. 2.E' stato articolato, con gli avvocati Belvedere e Sisto, un unico, composito motivo che ha dedotto vizio di violazione di legge penale, anche per omessa od apparenza della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus commissi delícti, distinto in sei paragrafi. 2.1. Nei primi tre paragrafi si è dedotta innanzitutto la pretermissione di fonti normative primarie e secondarie e di provvedimenti amministrativi e precedenti giurisprudenziali - nota del MIT 11/11/2020, art. 45 comma 6 C.D.S., art. 201 comma 1 ter C.D.S., art. 192 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S., art. 345 del Reg. Es. del Codice della Strada, art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, la Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 2007 e il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, la giurisprudenza di merito successiva alle sentenze di aprile e luglio 2024 della Corte di Cassazione citate nell'ordinanza impugnata, comunque da ritenersi postume rispetto alla situazione "di fatto e di diritto sussistente al momento in cui i reati ipotizzati si sarebbero consumati" - evidenziati nell'atto di appello ed a fronte della quale sarebbero ravvisabili apparenza se non radicale omissione della motivazione;
in ogni caso, il ricorrente avrebbe agito in totale buona fede, confidando nelle previsioni di legge e nei provvedimenti giudiziari ed amministrativi. 2.2.11 quarto e il quinto paragrafo sono stati dedicati all'addotta omissione di ogni motivazione sulle allegazioni in fatto effettuate dalla difesa nel corso del giudizio di appello, con particolare riferimento alla produzione da parte di LE , in sede di gara d'appalto, dei Decreti di approvazione dei dispositivi in questione, a dimostrazione che le autorità appaltanti, in ogni loro ramificazione (anche perché tutte destinatarie della Circolare del MIT del 11. novembre 2020 sulla "equivalenza" delle procedure di approvazione ed omologazione), avrebbero avuto piena conoscenza che si trattasse di perfezionamento di procedure di approvazione, così da escludersi la sussistenza dei reati di "frode" e "falso per induzione" ipotizzati. Le "dichiarazioni di conformità al campione omologato" rilasciate dalla produttrice KRIA s.r.l. non potrebbero valere a comprovare frode ed induzione a dichiarare il falso;
nei contratti di appalto tra il Comune di Roseto Capo Spulico, quello di Rovito e la società 2 amministrata dal ricorrente compare l'esplicito riferimento a "Sistema approvato" o "Sistemi approvati". 2.3.11 sesto paragrafo ha infine denunciato omessa od apparente motivazione del provvedimento impugnato a riguardo delle ulteriori allegazioni documentali di rilievo, come il "parere pro ventate" del prof. Sticchi Damiani — attinente al rispetto del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto di appalto da parte della società amministrata dal ricorrente - il contenuto degli screen-shot del sito ministeriale — relativi, questi ultimi, all'uso promiscuo dei termini "approvazione" ed "omologazione" - e le dichiarazioni testimoniali assunte con le indagini difensive, a riprova che gli enti pubblici fossero a conoscenza che i dispositivi in esame fossero solo "approvati" e non "omologati". 3.1n data 8 aprile 2025, i difensori di fiducia dell'imputato hanno inoltrato alla cancelleria della quinta sezione di questa Corte una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione formalizzata con il ricorso per cassazione, fatta propria e ratificata in calce, personalmente, da RE CO (sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). 3.1. La rinunzia è stata motivata da una "sopravvenuta carenza di interesse", in assenza, peraltro, di qualsiasi allegazione a sostegno della deduzione, che avrebbe potuto, se determinata da causa non imputabile al ricorrente, escluderne la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in denaro a beneficio della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione, produce l'effetto dell'estinzione del gravame. In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall'autorità procedente (art.589 comma 3 cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen.. 4.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, quantificata come in dispositivo, dal momento che "alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 comma 1 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità". (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 28691; sez.3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; sez. 2, n. 30588 del 24/07/2024, Orumwense, n.m.; sez.7, ord. n. 26688 del 19/04/2024, Rossi, n.m.); 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/04/2025 Il consigi,iqre estensore Il Presidente
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
la difesa del ricorrente ha dapprima richiesto la trattazione in udienza partecipata;
ha tempestivamente depositato memorie difensive e, da ultimo, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. E' stata impugnata da RE CO l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza del 11 dicembre 2024, che ha rigettato l'appello da lui promosso, ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il medesimo Tribunale del 7 novembre 2024, Penale Sent. Sez. 5 Num. 17298 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/04/2025 che a sua volta aveva respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo precedentemente disposto sulle apparecchiature di rilevamento della velocità (autovelox) denominate "T- EXSPEED V. 2.0" realizzate dalla KRIA s.r.l. e distribuite dall'impresa LaB Consulenze s.r.1., da lui rappresentata, ai Comuni di Roseto Capo Spulico, Francofonte e Rovito. Il ricorrente è persona indagata in relazione ai delitti di cui agli artt. 356 cod. pen. e 48,479 cod. pen.. 1.1. Il Tribunale ha osservato che l'oggetto dei rispettivi contratti di appalto è costituito da dispositivi (che si assumono) omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
le apparecchiature, invece, non sono omologate, in spregio a quanto previsto dall'art. 142 del Codice della Strada. Essi sarebbero stati semplicemente "approvati" con Decreti dirigenziali, mentre le procedure di "omologazione" ed "approvazione" sono diverse. 2.E' stato articolato, con gli avvocati Belvedere e Sisto, un unico, composito motivo che ha dedotto vizio di violazione di legge penale, anche per omessa od apparenza della motivazione, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al fumus commissi delícti, distinto in sei paragrafi. 2.1. Nei primi tre paragrafi si è dedotta innanzitutto la pretermissione di fonti normative primarie e secondarie e di provvedimenti amministrativi e precedenti giurisprudenziali - nota del MIT 11/11/2020, art. 45 comma 6 C.D.S., art. 201 comma 1 ter C.D.S., art. 192 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S., art. 345 del Reg. Es. del Codice della Strada, art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, la Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 2007 e il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, la giurisprudenza di merito successiva alle sentenze di aprile e luglio 2024 della Corte di Cassazione citate nell'ordinanza impugnata, comunque da ritenersi postume rispetto alla situazione "di fatto e di diritto sussistente al momento in cui i reati ipotizzati si sarebbero consumati" - evidenziati nell'atto di appello ed a fronte della quale sarebbero ravvisabili apparenza se non radicale omissione della motivazione;
in ogni caso, il ricorrente avrebbe agito in totale buona fede, confidando nelle previsioni di legge e nei provvedimenti giudiziari ed amministrativi. 2.2.11 quarto e il quinto paragrafo sono stati dedicati all'addotta omissione di ogni motivazione sulle allegazioni in fatto effettuate dalla difesa nel corso del giudizio di appello, con particolare riferimento alla produzione da parte di LE , in sede di gara d'appalto, dei Decreti di approvazione dei dispositivi in questione, a dimostrazione che le autorità appaltanti, in ogni loro ramificazione (anche perché tutte destinatarie della Circolare del MIT del 11. novembre 2020 sulla "equivalenza" delle procedure di approvazione ed omologazione), avrebbero avuto piena conoscenza che si trattasse di perfezionamento di procedure di approvazione, così da escludersi la sussistenza dei reati di "frode" e "falso per induzione" ipotizzati. Le "dichiarazioni di conformità al campione omologato" rilasciate dalla produttrice KRIA s.r.l. non potrebbero valere a comprovare frode ed induzione a dichiarare il falso;
nei contratti di appalto tra il Comune di Roseto Capo Spulico, quello di Rovito e la società 2 amministrata dal ricorrente compare l'esplicito riferimento a "Sistema approvato" o "Sistemi approvati". 2.3.11 sesto paragrafo ha infine denunciato omessa od apparente motivazione del provvedimento impugnato a riguardo delle ulteriori allegazioni documentali di rilievo, come il "parere pro ventate" del prof. Sticchi Damiani — attinente al rispetto del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto di appalto da parte della società amministrata dal ricorrente - il contenuto degli screen-shot del sito ministeriale — relativi, questi ultimi, all'uso promiscuo dei termini "approvazione" ed "omologazione" - e le dichiarazioni testimoniali assunte con le indagini difensive, a riprova che gli enti pubblici fossero a conoscenza che i dispositivi in esame fossero solo "approvati" e non "omologati". 3.1n data 8 aprile 2025, i difensori di fiducia dell'imputato hanno inoltrato alla cancelleria della quinta sezione di questa Corte una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione formalizzata con il ricorso per cassazione, fatta propria e ratificata in calce, personalmente, da RE CO (sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). 3.1. La rinunzia è stata motivata da una "sopravvenuta carenza di interesse", in assenza, peraltro, di qualsiasi allegazione a sostegno della deduzione, che avrebbe potuto, se determinata da causa non imputabile al ricorrente, escluderne la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in denaro a beneficio della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione, produce l'effetto dell'estinzione del gravame. In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall'autorità procedente (art.589 comma 3 cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen.. 4.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, quantificata come in dispositivo, dal momento che "alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 comma 1 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità". (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 28691; sez.3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; sez. 2, n. 30588 del 24/07/2024, Orumwense, n.m.; sez.7, ord. n. 26688 del 19/04/2024, Rossi, n.m.); 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/04/2025 Il consigi,iqre estensore Il Presidente