Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2023, proposto da
Az. Agr. GA AN e SI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
dell’intimazione di pagamento n. 122 2022 90079528 66/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Verona notificato alla ricorrente in data 06 dicembre 2022, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
compresa la Cartella Esattoriale n. 122 2020 71500 933 22000 e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nell'intimazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader e dell’Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. IM IC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente Az. Agr. GA AN e SI S.S. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 122 2022 90079528 66/000, notificata il 06.12.2022, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 541.029,23 (capitale € 329.280,59; accessori € 211.748,64), riferita alla cartella n. 122 2020 71500 933 22000, a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le campagne 1995/1996, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I) incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea della normativa interna disciplinante la compensazione nazionale e il meccanismo di rimborso applicato nelle campagne in contestazione, con conseguente obbligo di disapplicazione delle norme nazionali confliggenti e di ricalcolo del prelievo;
II) violazione dell'obbligo di disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto eurounitario, nonché dei principi di effettività e di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE;
III) violazione del principio di sana amministrazione e di parità di trattamento, per avere AGEA omesso di richiedere il prelievo a tutti i produttori eccedentari avviando selettivamente le procedure esecutive;
IV) eccesso di potere per difetto di istruttoria e inattendibilità dei dati utilizzati da AGEA per la quantificazione del prelievo, fondati su rilevazioni dell'anagrafe bovina e autocertificazioni dei produttori risultate inaffidabili;
V) illegittimità degli interessi per carenza di motivazione sul relativo calcolo e, in ogni caso, intervenuta prescrizione quinquennale degli stessi ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.;
VI) decadenza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e prescrizione del credito (quadriennale, quinquennale o decennale) per le singole campagne;
VII) illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, nonché divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
VIII) mancata o nulla notificazione degli atti presupposti (comunicazioni di prelievo, imputazioni per le singole campagne), con conseguente inefficacia della pretesa creditoria;
IX) annullamento di diritto dei ruoli per le campagne pregresse ai sensi dell'art. 1, comma 543, L. n. 228/2012; duplicazione del ruolo; omessa detrazione delle compensazioni PAC già operate dagli organismi pagatori regionali;
X) risarcimento del danno cagionato dalla illegittima applicazione del regime delle quote latte.
2. Entrambe le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza nel merito ed eccependo in rito:
- il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha precisato di rispondere esclusivamente del proprio operato in relazione alla notifica e alla riscossione, rimettendo il merito della pretesa all'ente titolare del credito AGEA;
- l'inammissibilità del ricorso per la parte relativa a vizi inerenti gli atti presupposti all'intimazione impugnata, già divenuti inoppugnabili, con particolare riferimento alla cartella di pagamento presupposta n. 122 2020 71500 933 22000 e ai provvedimenti di imputazione del prelievo per le singole campagne;
- la definitività delle imputazioni di prelievo per le singole campagne, in relazione alle quali risultano già pronunciati decreti di perenzione ovvero sentenze passate in giudicato nei pregressi contenziosi incardinati avanti al TAR Lazio;
- l'inapplicabilità della decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e della prescrizione breve;
- l'infondatezza di tutte le censure nel merito.
AGEA ha altresì depositato una relazione integrativa recante il dettaglio delle somme dovute per ciascuna campagna e delle compensazioni PAC già eseguite, indicando il debito complessivo in € 806.505,03, le compensazioni effettuate in € 320.031,31 e il residuo azionato mediante il ruolo qui impugnato.
3. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 73 c.p.a. con la quale, oltre a ribadire le proprie censure, ha chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 10-ter L. n. 103/2023, come modificato dal comma 554 dell'art. 1 della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), avendo presentato istanza di accesso alla procedura di composizione transattiva ivi prevista presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
4. La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 12.03.2026 ed ivi trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è infondata, in quanto le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri dell'intimazione di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 dicembre 2023, n. 1031). Non è quindi possibile l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
6. Parimenti in via preliminare, non può essere accolta la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere formulata dalla ricorrente in ragione dell'avvenuta presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 10-ter L. n. 103/2023, né può essere concesso il differimento dell’udienza chiesto, sempre dalla ricorrente, in via subordinata.
La sola presentazione dell'istanza non determina la cessazione della materia del contendere, né impedisce la definizione giurisdizionale del giudizio in attesa di un esito tutt'altro che certo della procedura transattiva. Il giudice amministrativo, anche in ragione del principio di ragionevole durata del processo e della previsione dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che limita il rinvio a casi eccezionali, è chiamato a pronunciarsi.
7. Sempre in via preliminare, occorre osservare che l'intimazione di pagamento è atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto agli atti presupposti, motivo per cui la prima può essere impugnata solamente per vizi propri; i motivi di ricorso che ineriscono agli atti presupposti e non all'intimazione presupponente sono inammissibili, sia che si tratti di questioni già sollevate in pregressi contenziosi, sia che si tratti di questioni che in tali sedi non hanno trovato veste in un motivo di gravame.
Va infatti rilevato che, sebbene non operi nel processo amministrativo la regola di stampo processual-civilista per cui la statuizione del Giudice copre il dedotto ed il deducibile, il rigido sistema di termini decadenziali che governa il D. Lgs 104/2010, in piena armonia con i principi di certezza del diritto nonché della ragionevole durata del processo, non consente di far valere i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere sollevati avverso l'atto presupposto in occasione dell'impugnazione dell'atto presupponente; l'atto presupponente, pur adottato sulla base di quanto statuito da un pregresso provvedimento, non eredita i vizi di quest'ultimo dovendosi ritenere gli stessi, qualora all'epoca non impugnati, "sanati" dal decorso del tempo.
La conseguenza in diritto, come evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, è la inammissibilità del motivo di ricorso che pretende di far valere il vizio, ormai sanato, del presupposto provvedimento in occasione dell'impugnazione del consequenziale atto presupponente, non potendosi rimettere in discussione all'infinito le situazioni ormai consolidate.
Quanto detto vale sia per i motivi di illegittimità di matrice interna che per quelli di derivazione eurounitaria, come del resto precisato anche di recente dal Consiglio di Stato, proprio nella materia delle c.d. " Quote latte "; quest'ultimo, infatti, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l'impugnativa non sia diretta alla cartella di pagamento ma alla presupponente intimazione di pagamento, ha affermato che " gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell'art. 133 c.p.a., sono soggetti alle norme, alle preclusioni ed ai principi regolanti quella particolare procedura esecutiva rappresentata dalla riscossione mediante ruolo " e che "In disparte la qualificazione del vizio derivante dal contrasto della norma nazionale con quella comunitaria ed il connesso problema della disapplicabilità d'ufficio della prima, è dirimente considerare, ancora una volta, che tutte le questioni sollevate dalla parte appellata accedono ad una fase dell'azione amministrativa consolidatasi in atti presupposti oramai definitivi. In quanto concernenti l' an e il quantum del debito accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, le tematiche reiterate nel presente giudizio accedono a posizioni di interesse legittimo (Cass., Sez. Un., ord. nn. 31370 e 31371 del 2018) ed originano da provvedimenti autoritativi, emessi dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, come tali soggetti al regime del termine decadenziale che rende definitivo e non più contestabile l'atto non tempestivamente impugnato" (Cons. Stato, Sez. III 17.5.22 n. 3910).
Peraltro, per quel che concerne specificamente i motivi di illegittimità fondati sul contrasto con il diritto dell'Unione, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'antinomia con il diritto dell'Unione rileva, per l'atto amministrativo, in termini di annullabilità e non già di nullità. Di conseguenza, il diritto europeo, pur nella sua forza espansiva, non esige, in linea di principio, che l'autorità amministrativa riveda decisioni divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione: "il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo" (C. Giust. CE, 13 gennaio 2004, Kühne & Heitz, citata da C.d.S. n. 1321/2024).
In questa chiave, il Consiglio di Stato ha anche precisato che " la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari " (C.d.S. n. 8653/2025).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, devono ritenersi inammissibili i motivi nn. I, II, III, IV, in quanto afferiscono ai vizi degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata (provvedimenti di compensazione nazionale, imputazioni del prelievo per le singole campagne), già divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione ovvero per intervenuto giudicato nelle sedi giurisdizionali in precedenza adite. Analoga sorte di inammissibilità colpisce il motivo n. X nella parte in cui il risarcimento del danno è ancorato alla dedotta anticomunitarietà degli atti presupposti ormai inoppugnabili.
8. Individuate le censure attinte dall'evidenziato profilo di inammissibilità, è possibile scrutinare i residui motivi di ricorso non attinti dalla sopraevidenziata preclusione in rito, ossia i nn. V, VI, VII, VIII, IX e il residuo del X.
8.1. Con il quinto e sesto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la illegittimità degli interessi per carenza di motivazione, l’intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione del credito, sia per quanto attiene al capitale che per quanto riguarda gli interessi.
8.1.1. Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
8.1.2. Quanto alla dedotta carenza di motivazione sul calcolo degli interessi, va evidenziato che l'intimazione di pagamento richiama la motivazione formulata nella presupposta cartella di pagamento operando, quindi, un rinvio alla stessa. In particolare, l'Amministrazione, richiamando la cartella di pagamento e la data di avvenuta notifica della stessa, dimostra, in piena armonia con l'art. 7, co. 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente, di aver assolto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, L. n. 241/1990. Quanto agli eventuali vizi di motivazione della presupposta cartella di pagamento vale, invece, mutatis mutandis quanto detto intorno alla inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento.
8.1.3. Con riguardo alla dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, va precisato che il prelievo supplementare, ancorché riscosso con gli strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dalla norma da ultimo menzionata. Come precisato dal Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 64 del 2024, un rinvio all'art. 25 del DPR 602/1973 era contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del DL 5/2009, ma il richiamo era riferibile al solo strumento della cartella di pagamento come modalità di riscossione coattiva, oltre che alla competenza dell'AGEA, e in mancanza di qualsiasi specificazione di diritto sostanziale non poteva implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve. Conferme successive sono ravvisabili sia nella nuova formulazione del comma 10-bis dell'art. 8-quinquies del DL 5/2009, che non contiene più alcun rinvio all'art. 25 del DPR 602/1973 ma disciplina direttamente i termini e le modalità di trasmissione telematica dei residui all'agente della riscossione, sia nella nuova formulazione del comma 10-ter, che fa riferimento ai termini di prescrizione, disponendone la sospensione, come si è visto sopra.
Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento oltre il secondo anno successivo alla conclusione delle campagne in esame appare irrilevante.
8.1.4. Con riguardo alla prescrizione, va precisato che, nel caso di specie, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per la somma imputata a titolo di capitale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) e quinquennale per gli interessi, così come disposto dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609).
Ciò precisato, l’eccezione di prescrizione è infondata per una ragione dirimente che rende superfluo ogni calcolo analitico campagna per campagna. Come risulta dagli atti di causa, la cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata (n. 300 2015 0000008233 000, poi rinumerata 12220207150093322000 al momento del passaggio dei residui da AGEA ad AdER) è stata impugnata dalla ricorrente avanti al TAR per il Veneto, che con sentenza n. 1401/22 ne ha dichiarato inammissibile il ricorso. A seguito dell’appello proposto dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha respinto la relativa impugnazione con sentenza n. 4288/25. Per tutta la durata di quel giudizio la prescrizione era sospesa ex art. 2945, comma 2, c.c., in quanto la pendenza del processo impedisce il decorso del termine prescrizionale. Il giudizio si è concluso in appello soltanto nel 2025, ossia in data successiva alla notifica dell’intimazione impugnata (6 dicembre 2022). Ne consegue che, alla data della notificazione dell’intimazione, non era maturata alcuna prescrizione, né per il capitale né per gli interessi, per nessuna delle campagne in contestazione.
8.2. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, nonché il divieto di anatocismo.
Il motivo è infondato.
Le censure inerenti agli interessi di mora e agli oneri di riscossione, in quanto riguardanti vizi motivazionali della cartella presupposta e non dell'intimazione di pagamento, sono inammissibili per le stesse ragioni esposte al punto 7. Per la parte ammissibile, ovvero per i vizi propri dell'intimazione, va evidenziato che la stessa richiama la presupposta cartella di pagamento, la quale reca l'analitico dettaglio del tasso di interesse applicato, dei periodi di applicazione e di decorrenza e della normativa applicabile in materia di computo degli interessi. Il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. non risulta specificamente applicabile alle modalità di calcolo degli accessori come disciplinate dalla normativa speciale di settore.
8.3. Con l'ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'omessa o nulla notificazione degli atti presupposti.
Il motivo è infondato.
Al riguardo risulta sufficiente evidenziare che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento presupposta n. 122 2020 71500 933 22000, costituente il presupposto diretto dell'atto impugnato con il ricorso. Con riferimento agli ulteriori atti presupposti (comunicazioni di prelievo per le singole campagne), vale quanto osservato al punto 7 circa l'inammissibilità dei motivi che ne ineriscono i vizi. In ogni caso le comunicazioni di prelievo erano inviate ai soli acquirenti, obbligati ad informare i produttori ai sensi dell'art. 9, comma 5, L. n. 119/2003, sicché non si configura alcun vizio di notificazione imputabile all'Amministrazione.
8.4. Con il nono motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'annullamento di diritto dei ruoli ex art. 1, comma 543, L. n. 228/2012, la illegittima duplicazione del ruolo e l'omessa detrazione delle compensazioni PAC.
Il motivo è infondato.
Con riguardo all'annullamento di diritto ex art. 1, comma 543, L. n. 228/2012, la censura è infondata nel merito, poiché, come chiarito in giurisprudenza, l'effetto estintivo in parola non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall'art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 525, della stessa L. n. 228/2012 e poi dall'art. 4, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019 n. 27 (cfr. T.A.R. Veneto, n. 325/2024).
Con riguardo alla dedotta duplicazione del ruolo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, comma 2, L. n. 33/2009; ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009 (C.d.S., Sentenza n. 1913/2026).
Con riguardo alle compensazioni PAC, va evidenziato che AGEA ha depositato in atti un prospetto dettagliato per campagna dal quale risultano le compensazioni già eseguite (€ 320.031,31 per le campagne 1995/96, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06), detratte dal debito complessivo, giungendo al residuo azionato con il ruolo impugnato. Come affermato dalla giurisprudenza, " La frazione di prelievo supplementare che sia stata recuperata tramite compensazione con gli aiuti PAC trattenuti dagli organismi pagatori regionali deve essere esclusa dalla procedura di riscossione coattiva, essendo il debito, per questa parte, ormai estinto. La dichiarazione di intervenuta compensazione è però possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio, e deve riguardare le campagne oggetto di contestazione. Non è possibile la compensazione incrociata con campagne diverse, in quanto ciascuna campagna ha una storia giuridica a sé, che deve essere oggetto di uno specifico accertamento. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare ” (così T.A.R. Brescia, sez. II, n. 733/2023). Nel caso in esame, la ricorrente non ha prodotto attestazioni inequivoche degli organismi pagatori regionali idonee a dimostrare che le compensazioni PAC da essa invocate si riferiscano alle specifiche campagne oggetto del presente giudizio e che abbiano ulteriormente estinto la pretesa creditoria azionata oltre quanto già detratto da AGEA.
8.5. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria (motivo n. X), per la parte non attinta dalla causa di inammissibilità già rilevata, l’infondatezza delle doglianze esaminate palesa il difetto dell’ an debeatur, ragion per cui la stessa va parimenti respinta.
9. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.
10. Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
IM IC, Primo Referendario, Estensore
Andrea AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM IC | Ida RA |
IL SEGRETARIO