Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12662/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PULEO LEDA e , elettivamente domiciliato in LARGO
ROSOLINO PILO N.14 95100 CATANIA, presso il difensore avv. PULEO LEDA
ATTORI
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO COLONNA 8 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'avv. FRASCINO ELENA
CONVENUTO
Rimessa per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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Con atto di citazione notificato in data 15.11.2023 e convenivano in Parte_2 Parte_1
giudizio, innanzi a codesto Tribunale, la e proponevano opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 3439/2023 emesso dal Tribunale di Catania, in data 11.09.2023, con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore della società opposta – cessionaria del credito precedentemente vantato da Agos S.p.a. - della somma di € 12.104,88 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) coincidente con il saldo debitorio del prestito personale concesso dal citato Istituto di
Credito giusto contratto n. 14084761 del 26.02.2008.
A sostegno della spiegata opposizione, gli opponenti deducevano l'intervenuta prescrizione del credito, il difetto di legittimazione attiva della società la nullità del D.I. opposto per Controparte_1
illegittimità del credito ingiunto e contestavano il tasso d'interesse debitorio applicato al rapporto contrattuale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare: nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, ammissibile
e fondata: Dichiarare ed accertare la nullità del contratto di finanziamento sopra indicato e posto a fondamento del credito intimato, per le ragioni di cui in narrativa, con conseguente venir meno della pretesa creditoria posta a fondamento dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 3439/2023 del 11/09/2023
R.G. n°8237/2023, emesso dall'Ill.mo Tribunale di Catania, notificato in data 09/10/2023. Revocare e dichiarare nullo e privo di nessun effetto il Decreto ingiuntivo n. 3439/2023 del 11/09/2023 R.G.
n°8237/2023, emesso dall'Ill.mo Tribunale di Catania, notificato in data 09/10/2023 in danno degli opponenti, meglio in narrativa indicato, dichiarando infondata la pretesa di cui decreto ingiuntivo per cui è causa, nonché assolutamente indebito il credito intimato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio CP_1
eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione
[...] avversaria e chiedendo a questo G.I.: “In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine concesso dalla legge e ciò con ogni effetto e conseguenza di legge;
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante il riconoscimento del debito e in quanto l'opposizione è tardiva, non è di pronta soluzione e non è basata su prova scritta;
in via pregiudiziale e preliminare;
concedere un rinvio della prima udienza del presente giudizio ad altra tornata al fine di consentire l'espletamento della procedura di mediazione che lo Scrivente intende instaurare;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le
pagina 2 di 6 motivazioni rappresentate in atti, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, così condannando controparte al pagamento della somma di
12.104,88 euro, oltre interessi e spese come ingiunti dall'Ill.mo Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 12.104,88 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore
o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso: condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3,
c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per
Legge”.
Veniva quindi espletata la procedura obbligatoria di mediazione, che si concludeva con esito negativo a causa della mancata comparizione degli opponenti.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 25.03.2024 l'odierno decidente, confermata l'udienza indicata in citazione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 5.06.2024, questo G.I. rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del
16.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 16.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Il 26.02.2008 e richiedevano - ed ottenevano – da Agos S.p.a. un Parte_2 Parte_1 finanziamento personale per l'importo di € 16.265,62 da rimborsare mediante il pagamento di complessive n. 72 rate mensili dell'importo di € 311,30 ciascuna, decorrenti dal 27.03.2008, ad un
TAN del 11,21 % ed un TAEG del 12,44 %.
A fronte dell'intervenuto accordo, sancito nel documento negoziale de quo, sottoscritto in ogni sua parte dagli odierni opponenti, questi ultimi pagavano con ritardo e in modo discontinuo solo alcune delle rate dedotte in contratto.
pagina 3 di 6 In data 10 dicembre 2013 la società acquistava a titolo oneroso e pro soluto da Agos Controparte_2
S.p.a. un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco - fra cui quello vantato nei confronti degli odierni opponenti - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, come si evince dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 152 del 28.12.2013, depositata in atti.
Conseguentemente, succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e Controparte_2
passivi già di titolarità della cedente, subentrando – in particolare - nella posizione creditoria originariamente vantata da Agos S.p.a. nei confronti di e Persona_1 Parte_1
In data 30.11.2015, il credito oggetto del presente giudizio veniva poi ceduto dalla a Controparte_2
con contratto di cessione concluso nell'ambito di una ulteriore operazione di Controparte_3
cartolarizzazione di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130 anch'essa resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 141 del 5.12.2015, depositata in atti.
In data 13.12.2016, - con una ultima operazione di cartolarizzazione - cedeva alla Controparte_3
società il credito vantato nei confronti di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
Anche tale operazione contrattuale veniva pubblicizzata, ex art. 58 TUB, mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda, n. 150 del 22.12.2016.
Tutte le dinamiche sovra esposte risultano opportunamente suffragate dalla documentazione versata in atti.
Ciò posto occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione di inammissibilità della spiegata opposizione in quanto tardiva avanzata dalla difesa dell'opposta..
Il decreto ingiuntivo opposto, veniva, infatti, emesso in data 11.09.2023 e notificato a
[...]
e a in data 3.10.2023. Parte_2 Parte_1
Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva, pertanto, il 13.11.2023 mentre parte attrice ha notificato l'atto di citazione in opposizione solo il 15.11.2023, dunque tardivamente, essendo già spirato il termine di quaranta giorni stabilito dalla legge.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “La tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente” (cfr. Cass. del 13 maggio 2008, n.
11867).
Pertanto, “L'atto di opposizione tardiva deve essere dichiarato inammissibile qualora non ricorrano le condizioni per la proposizione di una opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c., in quanto ai fini
pagina 4 di 6 dell'apprezzamento della sua tempestività si deve avere riguardo alla data alla quale l'atto di citazione
è stato depositato in cancelleria e tale data, nel caso che ci occupa, è successiva alla scadenza del termine di cui all'art.641 c.p.c., c.1” (Trib. Lecce, sentenza n. 2143/2020; cfr. sul punto Cass. civ. Sez.
III, sent. n. 7263 del 1.06.00).
L'atto di citazione, come detto, è stato notificato il 20.4.2023 e dunque, stante la tardività della opposizione proposta, la stessa va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero deve ritenersi che la tardività dell'opposizione determina l'inammissibilità del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1372/2023, il quale, per l'effetto, “diviene esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 11 ottobre 2013, n.
23202; Tribunale Roma, 02 maggio 2013, n. 9306; Tribunale Torino, 11 febbraio 2013, n. 966;
Tribunale Monza, 24 aprile 2013; Cass. 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola 12 gennaio 2011;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. 06 settembre 2007, n.
18725; Cass. 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. 19 luglio 2006, n.
16540; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. 26 marzo
2004, n. 6085).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato (vedasi Trib. Torino sentenza n. 1398 del 16/03/2017).
Dalla declaratoria di inammissibilità ne consegue che sono sottratte a qualsivoglia sindacato giudiziale le contestazioni e doglianze svolte dagli odierni opponenti.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta per le tre fasi processuali di studio, introduzione del giudizio e trattazione ( non risultando svolta alcuna attività difensiva conclusionale) secondo i parametri di cui al dm 147/2022..
Allo stesso modo, ricorrono i presupposti – invocati dall'opposta – della condanna dell'odierna opponente per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c.
pagina 5 di 6 Come è ben noto, l'art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile.
Si ritiene, pertanto, meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione;
in questo caso, integra sicuramente mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, in ragione della evidente tardività della proposta opposizione che induce a ritenere che la difesa sia connotata da colpa grave.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo nella misura prevista dal novellato art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12662/2023 R.G.
dichiara la inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 [...]
avverso il DI n.3439/2023 emesso dal Tribunale di Catania e conferma, per l'effetto, il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna parte opponente al rimborso in favore opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa..
Condanna parte opponente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00
ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Catania, il 13.1.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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