CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2770/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA DD, Presidente
ZZ AR RI, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6921/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Sede 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
AR IA FE RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2686 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2268/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'Amministratore unico Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 n. 2686 del 03/03/2025, notificato il 05/03/2025, per l'importo complessivo di
€ 25.099,00, relativo a immobili censiti in Palma Campania, foglio 9, particelle 2021, sub 6 (C/3), 7 (A/10),
10 (C/1), 14 (C/3) (TARI e TEFA—anno 2021). Nel ricorso sono dedotti la violazione dell'art. 1, comma 649,
L. 147/2013 (asserita esclusione di superfici per formazione, “in via continuativa e prevalente”, di rifiuti speciali smaltiti a cura e spese del produttore) nonché vizi formali dell'atto (mancata sottoscrizione del funzionario responsabile e difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000; richiamo anche all'art. 1, comma
162, L. 296/2006 e art. 1, comma 87, L. 549/1995). La società invoca altresì un'istanza di rideterminazione del 19/03/2025 rimasta senza riscontro e richiama, a conforto, una pronuncia resa su altra annualità (CGT
I Napoli n. 12437/2024) in punto quota variabile.
A sostegno del primo motivo il ricorrente ha prodotto, in particolare, contratti di servizio per il prelievo e lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali: Società_2 S.r.l. (06/07/2020, CER 04.02.22 “rifiuti da fibre tessili lavorate”, CER 15.01.06 “imballaggi in materiali misti”) e Banca_1.a.s. (15/06/2021, decorrenza 01/07/2021, CER 04.02.22)
Si è costituita SO.GE.R.T. S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso. La concessionaria ha rilevato: (i) il difetto di prova della contribuente in ordine alla prevalenza dei rifiuti speciali e all'avvenuto trattamento “in conformità alla normativa vigente”, non essendo stati esibiti FIR, fatture o MUD riferibili alle superfici e al periodo in contestazione;
(ii) la legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del legale rappresentante/ funzionario della concessionaria, ai sensi della disciplina di settore per gli affidamenti a terzi sia della gestione che dell'accertamento dei tributi locali (art. 52, comma 5, D.Lgs. 446/1997 e art. 1, comma 87, L. 549/1995);
(iii) la non applicabilità dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007 (indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo) agli avvisi di accertamento. Sono stati, inoltre, richiamati precedenti contenziosi tra le medesime parti su annualità diverse (TARI 2020, 2022, 2024), tutti definiti con rigetto per carenza della prova della pretesa esenzione/riduzione e per regolarità della sottoscrizione del concessionario.
Il comune di Palma Campania non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta il 7.4.2005
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul presupposto della esenzione (art. 1, comma 649, L. 147/2013: esclusione di superfici per rifiuti speciali).
L'art. 1, comma 649, L. 147/2013 stabilisce che, nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI, non si tiene conto delle aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione configura eccezione alla regola generale del prelievo e postula un onere informativo/probatorio in capo al contribuente: occorre delimitare le aree da sottrarre, dimostrare la prevalenza dei rifiuti speciali rispetto a quelli urbani e comprovare, con idonea tracciabilità documentale (FIR, conferimenti, fatture, MUD), l'effettivo trattamento nel periodo d'imposta (cfr. concorde giurisprudenza;
tra le tante Cass. civ., Sez. V, Sent., 17 settembre 2024, n. 24896). Tale impostazione risulta coerente con i precedenti tra le stesse parti sia pur su diverse annualità (2020, 2022, 2024), nei quali è stata valorizzata la insufficienza del solo contratto di smaltimento, privo di evidenze a copertura delle superfici esentate e del periodo considerato.
Nel caso in esame, la contribuente ha prodotto contratti (Ecologia Ambientale 2020; Banca_2 Recuperi 2021) privi però di allegazioni circa i formulari e le fatture riferiti all'anno 2021 e alle specifiche aree (sub 6, 7, 10,
14) oggetto di tassazione.
Si evidenzia che i contratti disciplinano, tra l'altro, la tracciabilità a mezzo formulari di identificazione rifiuti
(FIR) e la necessità di comprovare l'effettivo smaltimento presso impianti autorizzati.
Neppure risultano versate agli atti planimetrie con chiara perimetrazione delle porzioni da escludere ovvero istanze corredate da documentazione tecnica e contabile idonea a comprovare la “prevalenza” e il trattamento nel periodo.
L'istanza di rideterminazione del 19/03/2025 in atti prodotta, da sola non è idonea allo scopo perchè non è accompagnata dalle evidenze richieste dalla normativa e dal regolamento comunale invocato dalla resistente
(art. 32, comma 6, regolamento IUC – riduzioni “a domanda” con produzione della documentazione di osservanza degli obblighi di smaltimento), sicché non integra, di per sé, la prova rigorosa richiesta per l'esclusione.
La ricorrente richiama, quale precedente favorevole, sentenza CGT I Napoli n. 12437/2024, che avrebbe riconosciuto la sola quota fissa per altra annualità. Trattasi, tuttavia, di pronuncia inerente a diverso periodo d'imposta e a diversa vicenda motivazionale, non idonea a superare gli esiti documentali di insufficienza probatoria qui accertati. Invero, nei precedenti coevi prodotti in atti (TARI 2020, 2022 e 2024), questa Corte
e la Corte regionale hanno ritenuto insufficiente la sola contrattualistica, in assenza di FIR/fatture e delimitazioni delle aree, confermando l'operato del Comune/concessionario.
Ne consegue il rigetto del primo motivo, difettando la prova dell'effettivo presupposto escludente (formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e trattamento conforme per l'anno 2021 nelle aree specificamente individuate).
2. Sui vizi formali (sottoscrizione e motivazione)
La doglianza imperniata sulla mancanza di sottoscrizione del “funzionario designato” va disattesa. La disciplina positiva (art. 1, comma 162, L. 296/2006; art. 1, comma 87, L. 549/1995; art. 52, comma 5, D.Lgs.
446/1997) e i precedenti inter partes prodotti, riferiti alle annualità 2020, 2022, 2024, hanno affermato la legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del legale rappresentante/funzionario della società concessionaria (o dell'indicazione a stampa del responsabile, in caso di atti informatizzati), in quanto soggetto abilitato alla gestione/accertamento del tributo in forza dell'affidamento ai sensi dell'art. 52 cit. (e iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997). L'atto impugnato proviene dalla concessionaria, deputata anche all'accertamento ed è sottoscritto/validato secondo tali coordinate, sicché non è ravvisabile il vizio denunciato: atto regolarmente emesso e sottoscritto dal funzionario responsabile individuato correttamente nel legale rappresentante della SO.GE.R.T. SPA – concessionario del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi.
Quanto al difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, l'avviso richiama gli elementi identificativi dei cespiti, la base imponibile e i criteri tariffari di riferimento;
la formazione per liquidazione/accertamento TARI consente il rinvio agli atti e ai dati dichiarativi/regolamentari, mentre le allegazioni della ricorrente non evidenziano specifiche lacune tali da precludere la comprensione dell'“an” e del “quantum” dell'imposizione per l'anno
2021. Va rilevato, inoltre, che nei precedenti depositati (TARI 2020 e 2022) questa Corte ha già ritenuto regolare la sottoscrizione e sufficiente la motivazione dell'atto impositivo/accertativo, richiamando i medesimi parametri normativi.
3. Sull'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007 (indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo).
La censura è infondata. L'obbligo di indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, sanzionato a pena di nullità, è stato previsto dal citato art. 36, comma 4-ter, con riguardo alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, non già per gli avvisi di accertamento come quello qui impugnato. Tale soluzione è stata ribadita anche nei precedenti inter partes, che hanno escluso l'applicabilità della disposizione agli atti impositivi (avviso TARI) e confermato la regolarità dell'atto sotto il profilo formale.
4. Sull'istanza di rideterminazione del 19/03/2025
La mancata definizione dell'istanza non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'avviso, permanendo in giudizio l'onere della parte di provare i presupposti di legge per l'esclusione o la riduzione invocate (art. 1, comma
649, L. 147/2013). Nel caso di specie, a fronte dell'istanza è mancata la produzione di documentazione tracciante (FIR, fatture, MUD, perimetrazione delle aree) idonea a fondare la richiesta di rideterminazione della base imponibile 2021, come già esposto.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ER che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, .
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA DD, Presidente
ZZ AR RI, Relatore
PATSCOT ROBERTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6921/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Sede 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
AR IA FE RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2686 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2268/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'Amministratore unico Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 n. 2686 del 03/03/2025, notificato il 05/03/2025, per l'importo complessivo di
€ 25.099,00, relativo a immobili censiti in Palma Campania, foglio 9, particelle 2021, sub 6 (C/3), 7 (A/10),
10 (C/1), 14 (C/3) (TARI e TEFA—anno 2021). Nel ricorso sono dedotti la violazione dell'art. 1, comma 649,
L. 147/2013 (asserita esclusione di superfici per formazione, “in via continuativa e prevalente”, di rifiuti speciali smaltiti a cura e spese del produttore) nonché vizi formali dell'atto (mancata sottoscrizione del funzionario responsabile e difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000; richiamo anche all'art. 1, comma
162, L. 296/2006 e art. 1, comma 87, L. 549/1995). La società invoca altresì un'istanza di rideterminazione del 19/03/2025 rimasta senza riscontro e richiama, a conforto, una pronuncia resa su altra annualità (CGT
I Napoli n. 12437/2024) in punto quota variabile.
A sostegno del primo motivo il ricorrente ha prodotto, in particolare, contratti di servizio per il prelievo e lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali: Società_2 S.r.l. (06/07/2020, CER 04.02.22 “rifiuti da fibre tessili lavorate”, CER 15.01.06 “imballaggi in materiali misti”) e Banca_1.a.s. (15/06/2021, decorrenza 01/07/2021, CER 04.02.22)
Si è costituita SO.GE.R.T. S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso. La concessionaria ha rilevato: (i) il difetto di prova della contribuente in ordine alla prevalenza dei rifiuti speciali e all'avvenuto trattamento “in conformità alla normativa vigente”, non essendo stati esibiti FIR, fatture o MUD riferibili alle superfici e al periodo in contestazione;
(ii) la legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del legale rappresentante/ funzionario della concessionaria, ai sensi della disciplina di settore per gli affidamenti a terzi sia della gestione che dell'accertamento dei tributi locali (art. 52, comma 5, D.Lgs. 446/1997 e art. 1, comma 87, L. 549/1995);
(iii) la non applicabilità dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007 (indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo) agli avvisi di accertamento. Sono stati, inoltre, richiamati precedenti contenziosi tra le medesime parti su annualità diverse (TARI 2020, 2022, 2024), tutti definiti con rigetto per carenza della prova della pretesa esenzione/riduzione e per regolarità della sottoscrizione del concessionario.
Il comune di Palma Campania non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta il 7.4.2005
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul presupposto della esenzione (art. 1, comma 649, L. 147/2013: esclusione di superfici per rifiuti speciali).
L'art. 1, comma 649, L. 147/2013 stabilisce che, nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI, non si tiene conto delle aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione configura eccezione alla regola generale del prelievo e postula un onere informativo/probatorio in capo al contribuente: occorre delimitare le aree da sottrarre, dimostrare la prevalenza dei rifiuti speciali rispetto a quelli urbani e comprovare, con idonea tracciabilità documentale (FIR, conferimenti, fatture, MUD), l'effettivo trattamento nel periodo d'imposta (cfr. concorde giurisprudenza;
tra le tante Cass. civ., Sez. V, Sent., 17 settembre 2024, n. 24896). Tale impostazione risulta coerente con i precedenti tra le stesse parti sia pur su diverse annualità (2020, 2022, 2024), nei quali è stata valorizzata la insufficienza del solo contratto di smaltimento, privo di evidenze a copertura delle superfici esentate e del periodo considerato.
Nel caso in esame, la contribuente ha prodotto contratti (Ecologia Ambientale 2020; Banca_2 Recuperi 2021) privi però di allegazioni circa i formulari e le fatture riferiti all'anno 2021 e alle specifiche aree (sub 6, 7, 10,
14) oggetto di tassazione.
Si evidenzia che i contratti disciplinano, tra l'altro, la tracciabilità a mezzo formulari di identificazione rifiuti
(FIR) e la necessità di comprovare l'effettivo smaltimento presso impianti autorizzati.
Neppure risultano versate agli atti planimetrie con chiara perimetrazione delle porzioni da escludere ovvero istanze corredate da documentazione tecnica e contabile idonea a comprovare la “prevalenza” e il trattamento nel periodo.
L'istanza di rideterminazione del 19/03/2025 in atti prodotta, da sola non è idonea allo scopo perchè non è accompagnata dalle evidenze richieste dalla normativa e dal regolamento comunale invocato dalla resistente
(art. 32, comma 6, regolamento IUC – riduzioni “a domanda” con produzione della documentazione di osservanza degli obblighi di smaltimento), sicché non integra, di per sé, la prova rigorosa richiesta per l'esclusione.
La ricorrente richiama, quale precedente favorevole, sentenza CGT I Napoli n. 12437/2024, che avrebbe riconosciuto la sola quota fissa per altra annualità. Trattasi, tuttavia, di pronuncia inerente a diverso periodo d'imposta e a diversa vicenda motivazionale, non idonea a superare gli esiti documentali di insufficienza probatoria qui accertati. Invero, nei precedenti coevi prodotti in atti (TARI 2020, 2022 e 2024), questa Corte
e la Corte regionale hanno ritenuto insufficiente la sola contrattualistica, in assenza di FIR/fatture e delimitazioni delle aree, confermando l'operato del Comune/concessionario.
Ne consegue il rigetto del primo motivo, difettando la prova dell'effettivo presupposto escludente (formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e trattamento conforme per l'anno 2021 nelle aree specificamente individuate).
2. Sui vizi formali (sottoscrizione e motivazione)
La doglianza imperniata sulla mancanza di sottoscrizione del “funzionario designato” va disattesa. La disciplina positiva (art. 1, comma 162, L. 296/2006; art. 1, comma 87, L. 549/1995; art. 52, comma 5, D.Lgs.
446/1997) e i precedenti inter partes prodotti, riferiti alle annualità 2020, 2022, 2024, hanno affermato la legittimità della sottoscrizione dell'avviso da parte del legale rappresentante/funzionario della società concessionaria (o dell'indicazione a stampa del responsabile, in caso di atti informatizzati), in quanto soggetto abilitato alla gestione/accertamento del tributo in forza dell'affidamento ai sensi dell'art. 52 cit. (e iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997). L'atto impugnato proviene dalla concessionaria, deputata anche all'accertamento ed è sottoscritto/validato secondo tali coordinate, sicché non è ravvisabile il vizio denunciato: atto regolarmente emesso e sottoscritto dal funzionario responsabile individuato correttamente nel legale rappresentante della SO.GE.R.T. SPA – concessionario del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi.
Quanto al difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, l'avviso richiama gli elementi identificativi dei cespiti, la base imponibile e i criteri tariffari di riferimento;
la formazione per liquidazione/accertamento TARI consente il rinvio agli atti e ai dati dichiarativi/regolamentari, mentre le allegazioni della ricorrente non evidenziano specifiche lacune tali da precludere la comprensione dell'“an” e del “quantum” dell'imposizione per l'anno
2021. Va rilevato, inoltre, che nei precedenti depositati (TARI 2020 e 2022) questa Corte ha già ritenuto regolare la sottoscrizione e sufficiente la motivazione dell'atto impositivo/accertativo, richiamando i medesimi parametri normativi.
3. Sull'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007 (indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo).
La censura è infondata. L'obbligo di indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, sanzionato a pena di nullità, è stato previsto dal citato art. 36, comma 4-ter, con riguardo alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, non già per gli avvisi di accertamento come quello qui impugnato. Tale soluzione è stata ribadita anche nei precedenti inter partes, che hanno escluso l'applicabilità della disposizione agli atti impositivi (avviso TARI) e confermato la regolarità dell'atto sotto il profilo formale.
4. Sull'istanza di rideterminazione del 19/03/2025
La mancata definizione dell'istanza non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'avviso, permanendo in giudizio l'onere della parte di provare i presupposti di legge per l'esclusione o la riduzione invocate (art. 1, comma
649, L. 147/2013). Nel caso di specie, a fronte dell'istanza è mancata la produzione di documentazione tracciante (FIR, fatture, MUD, perimetrazione delle aree) idonea a fondare la richiesta di rideterminazione della base imponibile 2021, come già esposto.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ER che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, .